CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37451/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 912/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17774/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 marzo 1979, avverso l'ordinanza del 5 febbraio 2025 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso e il governo delle spese secondo soccombenza; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37451/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Perugia ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 9 novembre 2017 (data in cui veniva tratta in arresto) al 20 dicembre 2018, data in cui veniva rimessa in libertà, per poi essere definitivamente assolta con sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia (irrev. 13 ottobre 2023). 1.1. La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu inizialmente disposta in quanto gravemente indiziata di diversi reati in materia di stupefacenti, commessi in concorso con il suo compagno. Nel corso del processo tali fatti furono prima riqualificati nella ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e poi ritenuti inidonei a fondare una affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò posto, la Corte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione in quanto la ricorrente, con il suo comportamento, ritenuto quantomeno gravemente colposo, ha concorso a dar causa alla custodia cautelare poi rivelatasi ingiusta. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo lamenta vizio della motivazione, poiché illogica ed apparente (p. 1 ricorso) in quanto la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riparazione senza valutare la condotta della ricorrente, che è stata assolta per non aver commesso i fatti; né ha spiegato le ragioni per le quali deve ritenersi dimostrata l’esistenza di una condotta gravemente colposa, tale da escludere l'indennizzo. Segnala, infine, che il giudice di merito ebbe a precisare che "gli episodi contestati alla [OSCURATO:PERSONA] non integrano i gravi indizi che avrebbero potuto giustificare l'applicazione di una misura cautelare custodiale". 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La scarna indicazione desumibile dall'annotazione della cancelleria - che fa riferimento anche ad un indirizzo errato, sebbene l'atto è stato inviato attraverso il portale per il deposito atti penali - non consente a questa Corte di verificare, come sollecitato dalla parte pubblica, il rispetto o meno della previsione di cui all'art. 87- bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tenuto conto anche della necessità che i giudici valutino con una certa flessibilità il rispetto dei requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione al digitale (cfr., Corte E.d.u., Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024, richiamata da Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383 – 01; cfr., anche Sez. 6, n. 30203 del 24/06/2025, Papa, non mass., in un caso in cui la sottoscrizione non è stata riconosciuta dal sistema in dotazione alla Cancelleria, verificata con il software “[OSCURATO:PERSONA]”). 3. Il ricorso deve essere ugualmente dichiarato inammissibile, poiché aspecifico. 3.1. La ricorrente deduce che il giudice della imputazione avrebbe escluso, in relazione agli episodi contestati, l'esistenza dei gravi indizi idonei a giustificare ab origine l'applicazione della misura della custodia cautelare. Su questo punto il ricorso, assumendo una connotazione meramente avversativa, omette ogni confronto con l'affermazione della Corte della riparazione, la quale ha espressamente escluso che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 314, comma 2, cod. proc. pen.: nessun provvedimento, né cautelare né di merito, ha infatti accertato che la misura cautelare fu adottata in difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (pp. 2 - 3 ordinanza impugnata). Piuttosto, nella sentenza di assoluzione, trovando spazio una diversa regola di giudizio, si è escluso che gli elementi indizianti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fossero idonei a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale per i fatti di cui all'imputazione (p. 3 ordinanza impugnata). 3.2. Anche con riguardo alla condotta c.d. ostativa, il ricorso deve ritenersi privo della necessaria specificità. Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando, contrariamente a quanto si rileva nel caso in esame, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata, che nella specie è mancata. La ricorrente, infatti, non prende in alcun modo in esame l'ordinanza nella parte in cui reputa di poter desumere la condotta ostativa dalle circostanze di fatto affermate dalla stessa sentenza di assoluzione: ben consapevole dei traffici illeciti del compagno, la [OSCURATO:PERSONA]: 1) gli aveva consentito di usare la sua utenza telefonica; 2) era stata colta nei pressi di una stazione mentre era in attesa dell'arrivo dei corrieri deputati al trasporto dello stupefacente, venendo poi informata del quantitativo di stupefacente caduto in sequestro (pp. 4 - 5 ordinanza impugnata). In tal modo, i giudici della riparazione hanno fatto corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01). Il ricorso, piuttosto, sottolinea ripetutamente l'intervenuta assoluzione (pp. 2 e 3), che come noto è uno dei presupposti della domanda di riparazione; inoltre, limitandosi ad affermare che la "connivenza attribuitagli per i reati commessi dal suo ex coniuge" sarebbe stata esclusa "nel corso della complicata ricostruzione processuale" (p. 3), il ricorso risulta anche intrinsecamente aspecifico. 4. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 4.1. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi, non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]