CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 14/11/2018 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 6- bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di cui al dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La motivazione stesa dalla Corte sarebbe viziata quanto al giudizio di responsabilità, che darebbe conto soltanto di una cintura nella mano di uno degli aggressori, non già di oggetti atti ad offendere. Quanto, poi, alla costituzione di parte civile, questa avrebbe riguardato il solo capo 2), dal quale, tuttavia, il Prezioso sarebbe stato assolto; in ordine al capo 1), invece, la società "[OSCURATO:PERSONA]" potrebbe rivendicare soltanto la veste di soggetto danneggiato. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente - insieme ad altri tre ultras della Juventus - aveva partecipato all'aggressione ai danni di un furgone nella disponibilità del Milan, colpendolo per poi fuggire. I soggetti presenti sul mezzo, in particolare, avevano visto una di queste persone tenere in mano un oggetto lungo circa 20 centimetri, con il quale era stato frantumato il vetro dello stesso veicolo; oggetto poi identificato in una cintura che, come correttamente sostenuto in sentenza, ben può essere ritenuta corpo contundente, come peraltro confermato dai danni arrecati. Tutto ciò era emerso non solo dalle dichiarazioni testimoniali, ma anche dalle immagini, che avevano evidenziato con chiarezza l'azione congiunta dei quattro, tra i quali il ricorrente. Il giudizio di responsabilità, dunque, non può essere censurato. 5. Con riguardo, poi, alla costituzione di parte civile, la sentenza ha chiarito che questa era avvenuta in ordine ad entrambi i reati contestati, compreso il capo 1), plurioffensivo; proprio le condotte violente, infatti, avevano provocato un intralcio all'attività della società proprietaria del mezzo, quindi arrecato un danno. Una motivazione adeguata, dunque, che impedisce di accedere alla tesi di fatto sostenuta dal ricorrente, peraltro legata al tenore della stessa costituzione, neppure allegata all'impugnazione. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Ne consegue la condanna alla refusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile nel grado, che si liquidano in complessivi 1.300,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado dalla parte civile "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che liquida in complessivi 1.300,00 euro, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 18 febbra