Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23079/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04TOOW1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 96) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione.

L'esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata logicamente argomentata, trattandosi di furto di cellulare del valore di euro 110,00, costituente perdita economica non definibile come irrilevante o irrisoria.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il onsigli re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04TOOW1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 96) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione. L'esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata logicamente argomentata, trattandosi di furto di cellulare del valore di euro 110,00, costituente perdita economica non definibile come irrilevante o irrisoria. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il onsigli re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23079/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris