CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18361/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocatoALBERTO BIANCHI-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1367/2018 depositata il 09/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5535/2019Numero sezionale 4710/2026Numero di raccolta generale 18361/2026Data pubblicazione 07/06/2026Nel dicembre 2013 il Comune di Monteriggioni (SI) emise un avviso diaccertamento in relazione all’ICI 2008 oltre sanzioni nei confrontidell’Associazione oggi ricorrente e titolare del diritto di superficie su unterreno e su un complesso immobiliare. Quest’ultima propose ricorsoavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Siena evidenziando che ipropri beni immobili erano accatastati in categoria E/9 e perciò esenti ICIex art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/92.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale, accolse parzialmenteil ricorso ritenendo che la parte d’immobile destinata a uso sportivo,determinata nel 60%, beneficiasse dell’esenzione ai sensi dell’art. 7,comma 1, lett. i) dello stesso d.lgs. 504/92 ritenendo pertanto tassabiliICI le aree corrispondenti al residuo 40%.Su appello del Comune oggi controricorrente e appello incidentale dellacontribuente, con la sentenza 1367/18 indicata in epigrafe, laCommissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l’appelloprincipale respingendo quello incidentale, confermando la legittimitàdell’avviso d’accertamento impugnato.Ricorre per cassazione l’Associazione con quattro motivi.Resiste l’ente locale con controricorso.Con atto depositato l’8 maggio 2026, l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] nonché illegale rappresentante don. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, hannodichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi degli artt. 306, 390 e ss. c.p.c.e, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, hannochiesto l’estinzione del procedimento con integrale compensazione dellespese.RAGIONI DELLA DECISIONEAtteso che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e conseguenteestinzione provvede la Corte in camera di consiglio; P.Q.MNumero registro generale 5535/2019Numero sezionale 4710/2026Numero di raccolta generale 18361/2026Data pubblicazione 07/06/2026dichiara l’estinzione del giudizio;spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]