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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 19946/2022

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ORDINANZA sul ricorso 8526-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 912 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1084/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 469/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 23 Marzo 2022 -Pres.

Berrino, rel.

Buffa- causa numero 19 - INPS c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 29.10.15 la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede dellY 8.5.15, ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo del contribuente in epigrafe di iscriversi e versare contributi alla gestione esercenti attività commerciali per difetto dei presupposti di legge.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l'obbligo di iscrizione ex articolo 44 comma 2 decreto legge 269/03 riguardava i produttori procacciatori di assicurazioni aventi rapporti con agenzia (e non con la compagnia, come nel caso del ricorrente), nonché i produttori del terzo e quarto gruppo previsti dalla legge (laddove ,e ricorrente era produttore libero, cioè senza obbligo di determinato minimo e senza zona o piazza di riferimento obbligatoria), sempre che svolgessero attività continuative (laddove per Grieco l'attività era occasionale e nessuna prova aveva dato l'INPS sull'abitualità dell'attività); è rimasta assorbita la questione della prescrizione.

Avverso la sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.

Con unico motivo si deduce la violazione del contratto collettivo corporativo 25.5.39, dell'articolo 44 comma 2 legge 269 del 2003, 1 legge 613/66, 29 legge 160/70, 51 comma 202 legge 662/93, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'estensione legale della tutela previdenziale pubblica prescinde dal committente (per il principio di universalità delle tutele) nonché dall'abitualità (da ravvisarsi comunque nella lettera di autorizzazione).

Il motivo è inammissibile.

La sentenza si basa su tre e non su due rationes decidendi, solo due delle quali sono state attaccate con il ricorso, sicché la terza ratio è comunque idonea a sorreggere la decisione impugnata, definitiva sul punto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018, Rv. 649408 - 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 - 01).

Infatti la corte territoriale ha pronunciato, sia pure "per completezza", ma con tutta la gran parte della motivazione che segue, anche sulla terza ratio ed in particolare sulla non riconducibilità del ricorrente ai produttori del quarto gruppo cui la legge fa riferimento, tanto più che la legge non estende a tutti i produttori ma solo a certi gli obblighi in discorso.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; c condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8526-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 912 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1084/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 469/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 Marzo 2022 -Pres. Berrino, rel. Buffa- causa numero 19 - INPS c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 29.10.15 la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede dellY 8.5.15, ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo contributivo del contribuente in epigrafe di iscriversi e versare contributi alla gestione esercenti attività commerciali per difetto dei presupposti di legge. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l'obbligo di iscrizione ex articolo 44 comma 2 decreto legge 269/03 riguardava i produttori procacciatori di assicurazioni aventi rapporti con agenzia (e non con la compagnia, come nel caso del ricorrente), nonché i produttori del terzo e quarto gruppo previsti dalla legge (laddove ,e ricorrente era produttore libero, cioè senza obbligo di determinato minimo e senza zona o piazza di riferimento obbligatoria), sempre che svolgessero attività continuative (laddove per Grieco l'attività era occasionale e nessuna prova aveva dato l'INPS sull'abitualità dell'attività); è rimasta assorbita la questione della prescrizione. Avverso la sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. Con unico motivo si deduce la violazione del contratto collettivo corporativo 25.5.39, dell'articolo 44 comma 2 legge 269 del 2003, 1 legge 613/66, 29 legge 160/70, 51 comma 202 legge 662/93, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'estensione legale della tutela previdenziale pubblica prescinde dal committente (per il principio di universalità delle tutele) nonché dall'abitualità (da ravvisarsi comunque nella lettera di autorizzazione). Il motivo è inammissibile. La sentenza si basa su tre e non su due rationes decidendi, solo due delle quali sono state attaccate con il ricorso, sicché la terza ratio è comunque idonea a sorreggere la decisione impugnata, definitiva sul punto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018, Rv. 649408 - 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 - 01). Infatti la corte territoriale ha pronunciato, sia pure "per completezza", ma con tutta la gran parte della motivazione che segue, anche sulla terza ratio ed in particolare sulla non riconducibilità del ricorrente ai produttori del quarto gruppo cui la legge fa riferimento, tanto più che la legge non estende a tutti i produttori ma solo a certi gli obblighi in discorso. Il ricorso è dunque inammissibile. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; c condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comm
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