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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34524/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. e per il delitto di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, reati tutti unificati dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] ha pure applicato le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 la cui durata è stata fissata in anni dieci.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale, premettendo che la applicazione delle pene accessorie non ha costituito oggetto dell'accordo tra imputato e Pubblico ministero, denuncia la carenza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie sopra indicate, fissata in anni dieci — ossia nella misura massima — sulla base di un generico riferimento, oltre che alla entità del passivo fallimentare, alla gravità delle plurime condotte tenute, senza nulla specificare al riguardo, omettendo di indicare gli elementi dai quali è stata desunta la gravità del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La durata della pena accessoria non è stata concordata tra le parti ma è stata determinata dal Giudice in misura pari a quella massima.

Questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di pene accessorie, che nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788, che ha annullato una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, nella parte in cui il giudice aveva irrogato le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., nel massimo edittale, motivando genericamente sulla gravità del danno e sull'entità delle condotte distrattive).

Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari ha fatto generico riferimento alla gravità delle plurime condotte delittuose tenute dall'imputato ed alla entità dello stato passivo fallimentare.

Peraltro, in tema di reati fallimentari, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo — ben potendo tali dati dipendere da fattori non imputabili al condannato —, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità — o gravità — del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403).

Inoltre, il dovere di fornire una specifica motivazione, ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è ancor più pregnante laddove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668), come nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata partendo da una pena base di anni quattro di reclusione, inferiore alla media edittale.

2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (vedi Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962) con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. e per il delitto di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, reati tutti unificati dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] ha pure applicato le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 la cui durata è stata fissata in anni dieci. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale, premettendo che la applicazione delle pene accessorie non ha costituito oggetto dell'accordo tra imputato e Pubblico ministero, denuncia la carenza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie sopra indicate, fissata in anni dieci — ossia nella misura massima — sulla base di un generico riferimento, oltre che alla entità del passivo fallimentare, alla gravità delle plurime condotte tenute, senza nulla specificare al riguardo, omettendo di indicare gli elementi dai quali è stata desunta la gravità del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La durata della pena accessoria non è stata concordata tra le parti ma è stata determinata dal Giudice in misura pari a quella massima. Questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di pene accessorie, che nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788, che ha annullato una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, nella parte in cui il giudice aveva irrogato le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., nel massimo edittale, motivando genericamente sulla gravità del danno e sull'entità delle condotte distrattive). Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari ha fatto generico riferimento alla gravità delle plurime condotte delittuose tenute dall'imputato ed alla entità dello stato passivo fallimentare. Peraltro, in tema di reati fallimentari, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo — ben potendo tali dati dipendere da fattori non imputabili al condannato —, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità — o gravità — del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403). Inoltre, il dovere di fornire una specifica motivazione, ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è ancor più pregnante laddove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668), come nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata partendo da una pena base di anni quattro di reclusione, inferiore alla media edittale. 2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (vedi Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962) con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame su
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