CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 37147/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3434/2013 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Catania, via Aldebaran 21. controricorrente avverso la sentenza n. 358/18/11 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, depositata il 12/12/2011, non notificata. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d'Angiolella nella camera di consiglio del 29 aprile 2021. Rilevato che: Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo la definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.-I. del 23/10/2018 n. 119, conv. in I. del 17/12/2018 n. 136. Ha allegato, all'uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 28/05/2019, il modello di pagamento e la quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione, nonché la notifica, a mezzo pec, dei predetti documenti all'avvocatura erariale. Considerato che: La documentazione versata in atti dalla difesa della società controricorrente, comprova la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 d.-l. del 23/10/208 n. 119, convertito in legge del 17/12/2018, n. 136, determinandosi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere. ,tut/ L'Agenzia dell'entrate, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ricevuto notifica a mezzo posta certificata dell'istanza di definizione e della documentazione ad essa allegata, senza opporre diniego. Le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall'art. 6, comma 13, d.-I. cit. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. I. 17/12/2018, n. 136, e Ct (X L..„ (ft hAtz' - Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, in data 29 aprile 2021. Il presidente , [OSCURATO:PERSONA] .2_ I .Ln -ti)