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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31625/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'illegittima acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., nonché la tardività della relativa presentazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'illegittima acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., nonché la tardività della relativa presentazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 31625/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris