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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36179/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Milano confermava l'ordinanza che aveva applicato alla Zito la misura degli arresti domiciliari.

Venivano ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativi (a) alla partecipazione dell'indagata ad una associazione funzionale alla consumazione di delitti di riciclaggio ed evasione fiscale, mediante l'emissione di fatture inesistenti, fondata sulla attivazione di un sistema di intermediazione finanziaria illecita detto "hawala", caratterizzato da una rete di rapporti fiduciari affidato a persone prive delle autorizzazioni richieste dal [OSCURATO:PERSONA] bancario; il sistema si caratterizzava, tra l'altro, per la presenza di "pseudo imprenditori" che si occupavano della emissione delle fatture inesistenti; (b) al concorso nella consumazione del reato previsto dall'art. 2 D..Igs n. 74 del 2000 in quanto amministrando la "Move C.soc Coop" e la "[OSCURATO:PERSONA]" si avvalevano delle fatture per operazioni inesistenti emesse dagli "pseudo-imprenditori" utilizzandole per evadere le imposte sui redditi.

Venivano riconosciuti anche il pericolo di reiterazione e quello di inquinamento probatorio.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la Zito non sarebbe mai stata amministratrice di diritto delle società attraverso le quali erano stati consumati i reati fiscali, come si evinceva dalle visure camerali; si deduceva inoltre che i c.d.

"pseudo imprenditori" non avrebbero partecipato alla indebita raccolta del risparmio e, dunque sarebbero estranei alla associazione criminosa; non sarebbe stato considerato che il Tribunale di Cremona avrebbe restituito le somme sequestrate al coindagato Ghamry non solo a causa della insufficienza della motivazione del provvedimento di sequestro, ma anche perché il Gamry avrebbe offerto una plausibile giustificazione circa la provenienza delle somme (riportata anche nella dichiarazione doganale); si deduceva inoltre che i dati estratti dal telefono cellulare del Ghamry sarebbero inutilizzabili.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza delle esigenze cautelari: con riguardo al riconoscimento del pericolo di reiterazione non sarebbe stato considerato il tempo intercorso tra la consumazione degli illeciti e la applicazione della misura (nulla rilevando i sequestri eseguiti in concomitanza con la misura cautelare); con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, invece, la motivazione sarebbe carente ed apodittica nella parte in cui faceva generico richiamo al pericolo di occultamento delle somme di denaro di vanificazione dei sequestri e di agevolazione dei sodali.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura che sarebbe stata ritenuta sulla base di argomenti congetturali ed apodittici; inoltre non sarebbe stata tenuta in considerazione la differente valutazione effettuata ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], che aveva ottenuto la mitigazione della misura inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Nel caso in esame il Tribunale per il riesame esaminava, con motivazione accurata ed esaustiva, la capacità dimostrativa del compendio indiziario raccolto, che veniva ritenuto univocamente indicativo sia della sussistenza della associazione contestata che del ruolo svolto all'interno della stessa dalla ricorrente.

Rispetto alla completezza ed esaustività della motivazione contestata le censure difensive si rivelano manifestamente infondate.

Segnatamente: (a) la Zito, contrariamente a quanto dedotto, era stata nominata amministratrice sia della [OSCURATO:SOCIETA], che della [OSCURATO:SOCIETA] con nomina efficace sebbene non registrata (il Tribunale precisiva che la registrazione costituiva una forma di pubblicità dichiarativa e non costitutiva: pag. 14 della sentenza impugnata); (b) non ha alcun rilievo il fatto che i c.d.

"pseudo imprenditori" non partecipassero alla raccolta del risparmio, considerato che l'associazione si configura anche e soprattutto in relazione a soggetti che svolgono funzioni diverse, (c) il provvedimento, contrariamente a quanto dedotto, prende in considerazione le dichiarazioni del Gamry, ma le ritiene inverosimili con motivazione accurata e persuasiva (pag. 13 dell'ordinanza dove si ritiene che il Ghamry sia entrato in possesso del denaro all'interno dello studio, contrariamente a quanto dichiarato); (d) le censure in ordine alla inutilizzabilità dei dati estratti dal telefono del Ghamry sono del tutto generiche.

In conclusione: il collegio ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

1.2. Le censure in ordine alla valutazione di sussistenza del pericolo cautelare ed alla mancata valorizzazione del tempo intercorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura sono anch'esse manifestamente infondate.

1.2.1. Con riferimento all'attributo dell'attualità nella giurisprudenza di legittimità si registrano interpretazioni prima facie non univoche: da un lato si interpreta il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dalla manifestazione di devianza fino al momento in cui viene effettuato il giudizio sulla cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618).

Dall'altro si valorizza la necessità di individuare condizioni, "esterne" all'accusato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze.

Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, nel riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva.

Tale interpretazione viene portata all'estremo laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la "previsione" di una specifica occasione per delinquere.

In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare.

Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti, in quanto valorizzano due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamente "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto.

Entrambe le dimensioni dell'attualità devono essere prese in considerazione: il pericolo non sarebbe attuale in presenza di assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva.Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto.

Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele.

La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti.

Tanto premesso, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato.

In conclusone si ribadisce che il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cuì viene applicata la misura, seppur non "imminente".

Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela.

Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza".

Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Cass. Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508)

1.2.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale riteneva concreto ed attuale il pericolo di recidiva tenuto conto delle modalità di esecuzione del reato contestato, dalla sua "dimensione temporale e dalla allarmante vitalità dell'organizzazione monitorata" (pag. 16 dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di motivazione coerente con il compendio indiziario raccolto e con le indicazioni della Cassazione, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.1.3.

Infine, contrariamente a quanto dedotto, anche la decisione in ordine alla proporzionalità della misura applicata veniva adeguatamente motivata.

In materia il collegio riafferma che Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez.

U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Khalil, Rv. 249324) Il Tribunale, effettuava tale verifica e, con motivazione accurata e persuasiva rilevava come gli esiti investigativi indicassero la vitalità dell'organizzazione, sicché misure meno afflittive di quella imposta non avrebbero assolto adeguatamente la funzione cautelare (pag. 17 della sentenza impugnata)- Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Milano confermava l'ordinanza che aveva applicato alla Zito la misura degli arresti domiciliari. Venivano ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativi (a) alla partecipazione dell'indagata ad una associazione funzionale alla consumazione di delitti di riciclaggio ed evasione fiscale, mediante l'emissione di fatture inesistenti, fondata sulla attivazione di un sistema di intermediazione finanziaria illecita detto "hawala", caratterizzato da una rete di rapporti fiduciari affidato a persone prive delle autorizzazioni richieste dal [OSCURATO:PERSONA] bancario; il sistema si caratterizzava, tra l'altro, per la presenza di "pseudo imprenditori" che si occupavano della emissione delle fatture inesistenti; (b) al concorso nella consumazione del reato previsto dall'art. 2 D..Igs n. 74 del 2000 in quanto amministrando la "Move C.soc Coop" e la "[OSCURATO:PERSONA]" si avvalevano delle fatture per operazioni inesistenti emesse dagli "pseudo-imprenditori" utilizzandole per evadere le imposte sui redditi. Venivano riconosciuti anche il pericolo di reiterazione e quello di inquinamento probatorio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la Zito non sarebbe mai stata amministratrice di diritto delle società attraverso le quali erano stati consumati i reati fiscali, come si evinceva dalle visure camerali; si deduceva inoltre che i c.d. "pseudo imprenditori" non avrebbero partecipato alla indebita raccolta del risparmio e, dunque sarebbero estranei alla associazione criminosa; non sarebbe stato considerato che il Tribunale di Cremona avrebbe restituito le somme sequestrate al coindagato Ghamry non solo a causa della insufficienza della motivazione del provvedimento di sequestro, ma anche perché il Gamry avrebbe offerto una plausibile giustificazione circa la provenienza delle somme (riportata anche nella dichiarazione doganale); si deduceva inoltre che i dati estratti dal telefono cellulare del Ghamry sarebbero inutilizzabili. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza delle esigenze cautelari: con riguardo al riconoscimento del pericolo di reiterazione non sarebbe stato considerato il tempo intercorso tra la consumazione degli illeciti e la applicazione della misura (nulla rilevando i sequestri eseguiti in concomitanza con la misura cautelare); con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, invece, la motivazione sarebbe carente ed apodittica nella parte in cui faceva generico richiamo al pericolo di occultamento delle somme di denaro di vanificazione dei sequestri e di agevolazione dei sodali. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura che sarebbe stata ritenuta sulla base di argomenti congetturali ed apodittici; inoltre non sarebbe stata tenuta in considerazione la differente valutazione effettuata ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], che aveva ottenuto la mitigazione della misura inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso in esame il Tribunale per il riesame esaminava, con motivazione accurata ed esaustiva, la capacità dimostrativa del compendio indiziario raccolto, che veniva ritenuto univocamente indicativo sia della sussistenza della associazione contestata che del ruolo svolto all'interno della stessa dalla ricorrente. Rispetto alla completezza ed esaustività della motivazione contestata le censure difensive si rivelano manifestamente infondate. Segnatamente: (a) la Zito, contrariamente a quanto dedotto, era stata nominata amministratrice sia della [OSCURATO:SOCIETA], che della [OSCURATO:SOCIETA] con nomina efficace sebbene non registrata (il Tribunale precisiva che la registrazione costituiva una forma di pubblicità dichiarativa e non costitutiva: pag. 14 della sentenza impugnata); (b) non ha alcun rilievo il fatto che i c.d. "pseudo imprenditori" non partecipassero alla raccolta del risparmio, considerato che l'associazione si configura anche e soprattutto in relazione a soggetti che svolgono funzioni diverse, (c) il provvedimento, contrariamente a quanto dedotto, prende in considerazione le dichiarazioni del Gamry, ma le ritiene inverosimili con motivazione accurata e persuasiva (pag. 13 dell'ordinanza dove si ritiene che il Ghamry sia entrato in possesso del denaro all'interno dello studio, contrariamente a quanto dichiarato); (d) le censure in ordine alla inutilizzabilità dei dati estratti dal telefono del Ghamry sono del tutto generiche. In conclusione: il collegio ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.2. Le censure in ordine alla valutazione di sussistenza del pericolo cautelare ed alla mancata valorizzazione del tempo intercorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura sono anch'esse manifestamente infondate. 1.2.1. Con riferimento all'attributo dell'attualità nella giurisprudenza di legittimità si registrano interpretazioni prima facie non univoche: da un lato si interpreta il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dalla manifestazione di devianza fino al momento in cui viene effettuato il giudizio sulla cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Dall'altro si valorizza la necessità di individuare condizioni, "esterne" all'accusato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, nel riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. Tale interpretazione viene portata all'estremo laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la "previsione" di una specifica occasione per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti, in quanto valorizzano due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamente "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto. Entrambe le dimensioni dell'attualità devono essere prese in considerazione: il pericolo non sarebbe attuale in presenza di assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva.Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. In conclusone si ribadisce che il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cuì viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Cass. Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508) 1.2.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale riteneva concreto ed attuale il pericolo di recidiva tenuto conto delle modalità di esecuzione del reato contestato, dalla sua "dimensione temporale e dalla allarmante vitalità dell'organizzazione monitorata" (pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione coerente con il compendio indiziario raccolto e con le indicazioni della Cassazione, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.1.3. Infine, contrariamente a quanto dedotto, anche la decisione in ordine alla proporzionalità della misura applicata veniva adeguatamente motivata. In materia il collegio riafferma che Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Khalil, Rv. 249324) Il Tribunale, effettuava tale verifica e, con motivazione accurata e persuasiva rilevava come gli esiti investigativi indicassero la vitalità dell'organizzazione, sicché misure meno afflittive di quella imposta non avrebbero assolto adeguatamente la funzione cautelare (pag. 17 della sentenza impugnata)- Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
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