CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2021
Cassazione n. 34382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con sentenza del 26/5/2021 riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis cod. pen., 648, 615 ter cod. pen. ed altro, unificati dalla continuazione, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza proponeva appello l'imputato, con atto depositato presso il medesimo Tribunale il 4/10/2021. 2. Con provvedimento del 3/11/2021 il Tribunale di Bari - ufficio esecuzione fissava udienza camerale per procedere a correzione di errore materiale della sentenza nella parte relativa "al nominativo dei giudici riportati nel'intestazione e allo status libertatis dell'imputato" e, all'esito dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in pari data emetteva ordinanza di correzione di errore materiale nel senso che "laddove nell'intestazione della sentenza sono indicati come componenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si legge ed intende [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]..", disponendo altresì la trasmissione del verbale alla corte di appello "insieme all'impugnazione e ai motivi di appello". 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Giuliano chiedendo l'annullamento impugnato e deducendo a tal fine: 3.1. La nullità del procedimento adottato e dell'ordinanza emessa per violazione degli artt.130 e 168 cod. proc. pen., per difetto di competenza funzionale, spettando questa al giudice dell'impugnazione. 3.2. La violazione di legge, ed in particolare del principio dell'immutabilità del giudice, con riferimento all'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., risultando dal verbale del 26/5/2021 che la sentenza era stata deliberata dai giudici [OSCURATO:PERSONA], Guerra e Mastropasqua, fissando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, mentre quest'ultima nell'intestazione recava i nomi dei giudici [OSCURATO:PERSONA], Abbattista e Coscia. L'ordinanza di correzione dell'errore materiale, all'esito dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta, indicava come partecipanti alla deliberazione i giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in luogo del giudice Mastropasqua, di cui al verbale del 26/5/2021, sicché in tre atti giudiziari erano stati indicati tre collegi diversi. 3.3. La violazione del diritto di difesa e del giudice naturale individuato per legge, per essere stato indicato tra i motivi di impugnazione della sentenza la redazione delle motivazioni di questa da parte di un collegio diverso da quello innanzi al quale il processo è stato discusso, sicché la qualificazione del vizio in un errore materiale, ad avviso del ricorrente, ha prodotto un'interferenza nel processo decisionale sul punto. 4. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto ai successivi, sicché l'ordinanza impugnata va annullata, per l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bari ad emettere tale provvedimento. 2. Per il disposto dell'art. 130 cod. pen., infatti, se il provvedimento che si ipotizza viziato da errore materiale "è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione" e, pertanto, nel caso di specie, dalla Corte di appello di Bari, dinanzi alla quale il Giuliano aveva proposto ricorso con atto depositato sin dal 4/10/2021. Giova, peraltro, evidenziare che si è affermato anche un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice "ad quenn" (Sez. 4, Sentenza n. 29807 del 21/05/2015, Rv. 264111; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259933).Si è, però, anche rilevato - nella motivazione di quest'ultima sentenza, che sembra aver inaugurato il citato orientamento, seguito senza la spendita di ulteriori argomentazioni dalla successiva pronuncia richiamata - che «la ripartizione della competenza per provvedere alla correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 del cod. proc. pen. deve essere interpretata in modo tale da non vanificare la funzione propria dell'istituto allorché vi sia — come nel caso di specie — l'urgenza di correggere l'errore materiale». La ratio decidendi, dunque, è legata alla ricorrenza di una situazione di urgenza ed alla necessità che il provvedimento di correzione, se indifferibile, sia assunto dal giudice che lo ha emesso, se ancora disponga degli atti del procedimento. Nel difetto di reali ed esplicite situazioni di urgenza di provvedere, pertanto, non v'è alcuna ragione di derogare al chiaro principio affermato nell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui sol:trae al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la competenza ad apportarvi correzioni. A ritenere diversamente, infatti, si rischierebbe, in casi come quello di specie, di modificare senza alcuna effettiva indifferibile necessità il contenuto del provvedimento impugnato sul quale il diritto d'impugnazione già è stato esercitato, con conseguente possibile alterazione delle dinamiche impugnatorie, ciò che la citata disposizione mira proprio ad evitare. In coerenza con la motivazione della sentenza n. 19619 del 13/02/2014 cit., la successiva giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, ha condivisibilmente ribadito che, in tema di correzione di errori materiali, è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale l'atto adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo, qualora lo stesso sia stato impugnato, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione, salvo non gli siano ancora pervenuti gli atti e ricorra una situazione di urgenza a provvedere (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020 Rv. 279236), in alcun modo ravvisabile nel caso di specie, né esplicitata nel provvedimento di cui si tratta. 1 L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]