CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 12266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2021 il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 24 marzo 1997 del Pretore di Trapani emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], madre e dante causa della Carini, che, a sua volta, aveva chiesto la revoca del medesimo ordine di demolizione (fondato sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria), proponendo anche ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo del giudice dell'esecuzione. Il Tribunale, nel dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta della Carini, ne ha sottolineato l'estraneità al rapporto processuale di esecuzione, instauratosi tra il pubblico ministero che aveva emesso l'Ingiunzione a demolire e la madre e dante causa della stessa Carini, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stata emessa detta ingiunzione, rispetto al quale la Carini, pur divenuta proprietaria del bene oggetto di tale ingiunzione ed essendo quindi interessata alla sua revoca, essendo tra l'altro stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, era estranea. 2. Avverso tale ordinanza la Carini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato un vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e illogica nella parte in cui, pur dando atto dell'interesse della ricorrente, quale proprietaria del bene destinato a essere demolito, a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione, nonché dell'avvenuto rilascio alla ricorrente del permesso di costruire in sanatoria, in relazione alle opere oggetto dell'ordine di demolizione, ne ha, sostanzialmente, escluso la legittimazione a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando che al momento della adozione del provvedimento impugnato non era ancora stato deciso il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire emessa nei confronti della dante causa della ricorrente e proposto dalla originaria intimata, con la conseguente insussistenza della legittimazione della ricorrente medesima a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione, e che la rilevanza della concessione in sanatoria, emessa in data successiva sia alla ingiunzione a demolire sia all'istanza della originaria ricorrente, avrebbe potuto essere apprezzata successivamente.4. Con memoria del 2 marzo 2022 la ricorrente ha insistito nella propria richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle porzioni di fabbricato attualmente di proprietà della ricorrente, sul rilievo che tale ordine era stato impartito nei confronti della madre della ricorrente medesima, che aveva anche chiesto la sanatoria delle opere abusive, e che quindi la attuale proprietaria del bene destinato alla demolizione sarebbe estranea al rapporto processuale di esecuzione, intercorrente esclusivamente tra il pubblico ministero e la condannata, con la conseguente esclusione della necessità di provvedere sulla istanza di revoca di detto ordine proposto dalla proprietaria del bene. Nell'ordinanza impugnata si dà anche atto della proposizione di ricorso per cassazione da parte della madre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del provvedimento di diniego della sua richiesta di revoca del medesimo ordine di demolizione, nonché dell'avvenuto rilascio della sanatoria delle opere da demolire. Va aggiunto, per completezza, che con sentenza n. 34670 del 2021 il ricorso per cassazione della Pellegrino avverso il diniego della revoca del medesimo ordine di demolizione è stato rigettato, in considerazione della irrilevanza del trasferimento del diritto di proprietà sui beni da demolire a favore della figlia della istante (cioè l'attuale ricorrente), stante il carattere reale dell'ordine di demolizione e la sua natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, da eseguire nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il bene e che vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, nonché del fatto che la sanatoria era stata rilasciata in favore della figlia della ricorrente (cioè la Carini) in data successiva alla pronunzia dell'ordinanza impugnata, sicché essa non era nota al giudice dell'esecuzione e non poteva essere considerata sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. 3. Proprio alla luce di quanto affermato nella sentenza di rigetto del ricorso della Pellegrino, sulla base di principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che il Collegio condivide e ribadisce, va rilevata l'erroneità di quanto affermato nell'ordinanza impugnata, in quanto proprio il carattere reale dell'ordine di demolizione e il suo contenuto ripristinatorio determinano la legittimazione e l'interesse della attuale ricorrente, proprietaria del bene oggetto dell'ordine di demolizione e a cui favore è stato anche rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, a domandare la revoca di detto ordine, in quanto, per la sua natura, esso è volto a incidere sui diritti che essa vanta sul bene da demolire, con la conseguenza che, proprio in quanto soggetta a tollerarne e subirne l'esecuzione, è pienamente legittimata e interessata a dolersene nelle forme consentite dall'ordinamento (nella specie facendo valere un fatto sopravvenuto incompatibile con l'esecuzione dell'ordine, costituito, secondo la sua prospettazione, dal rilascio della sanatoria). Il rilievo, posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, secondo cui il rapporto processuale di esecuzione intercorre solamente tra il pubblico ministero che ha emesso l'ingiunzione a demolire e la destinataria dello stesso, è inconferente, in quanto l'attuale ricorrente aveva domandato anche la revoca dell'ordine di demolizione, che è il presupposto dell'ingiunzione a demolire che ne costituisce solamente adempimento attuativo, e inoltre l'ingiunzione a demolire riguarda un bene di cui la Carini è attualmente proprietaria, tanto da essere destinata a soggiacervi, con la conseguente piena legittimazione della stessa a dolersene e a domandarne la revoca. 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, essendo fondata su una errata interpretazione della natura e delle caratteristiche dell'ordine di demolizione e dei rimedi esperibili da parte dei soggetti destinati a subirne l'esecuzione, con rinvio al medesimo giudice dell'esecuzione, in diversa composizione personale, per nuovo esame delle richieste dalla ricorrente, da condurre sulla scorta dei principi ricordati e tenendo conto dell'intervenuto rilascio della sanatoria, di cui dovrà essere esaminata e verificata in concreto la portata e l'incidenza sull'ordine di demolizione di cui la ricorrente ha domandato la revoca. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani, in diversa pers