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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46384/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 199-26939/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto atti a commisurare la sanzione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza su circostanze di segno diverso.

1.1. Inammissibili, per eccessiva genericità, sono i motivi di ricorso (comuni) spesi in tema di trattamento circostanziale e sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (Aruta) sulle aggravanti e (Ussorio) con la esclusione della riconosciuta ed applicata recidiva.

La Corte di merito ha motivato anche su entrambi tali specifici aspetti della dimensione sanzionatoria, evidenziando che la confessione dei fatti (Aruta) è stata stimata quale condotta post delictum idonea a riconoscere le circostanze generiche equivalenti, ma non già prevalenti sulle contestate e ritenuta aggravanti.

Il criterio adottato si conforma, per entrambi, ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ritiene il Collegio sul punto di dover dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che esclude il sindacato di legittimità sulle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando detta operazione una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito.

Tale valutazione sfugge pertanto al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e ove la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

La Corte ha infatti diffusamente argomentato circa la gravità delle numerose condotte contestate e riconosciute, così reputando congrua la stimata equivalenza anche in ragione della confessione e della collaborazione prestata dai ricorrenti all'accertamento dei fatti (circa la natura discrezionale del giudizio di comparazione: Sez. 2, n. 36265, del 8/7/2010, Rv. 248535; Sez. 7, n. 11210, del 28/10/2017, Rv. 272460; Sez. 2, n. 31543, del 8/6/2017, Rv. 270450).

1.2. Quanto ad applicazione della recidiva e misura della pena base per il delitto di rapina contestato al capo A (motivi dedotti dal solo Ussorio), la Corte di merito, si è attestata su un valore superiore di poco al minimo edittale, apprezzando all'evidenza la concreta gravità del fatto, secondo parametri discrezionali in tutto riconducibili al "serbatoio" categoriale di cui all'art. 133 cod. pen.

Del resto, laddove la sanzione sia calcolata in misura non distale dal minimo edittale, come nella fattispecie, nessun particolare onere motivazionale si ritiene gravare sul giudice del merito.

La messe di precedenti penali è stata inoltre valorizzata ai fini della valutazione di accresciuta colpevolezza e pericolosità manifestate anche con la più recente condotta tenuta. 199-26939/2021

1.3. Quanto alla dedotta desistenza, il motivo dedotto sollecita la Corte di legittimità ad una censura della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale che sfugge invece a qualsivoglia sindacato.

La Corte partenopea ha infatti espressamente motivato il rigetto del motivo di gravame speso sul punto facendo leva sulla protratta e consumata partecipazione concorsuale al fatto.

Non risultando in alcun modo dimostrata alcuna forma di desistenza dal comune proposito realizzato e portato a termine con modalità condivise ed organizzate.

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 199-26939/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto atti a commisurare la sanzione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza su circostanze di segno diverso. 1.1. Inammissibili, per eccessiva genericità, sono i motivi di ricorso (comuni) spesi in tema di trattamento circostanziale e sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (Aruta) sulle aggravanti e (Ussorio) con la esclusione della riconosciuta ed applicata recidiva. La Corte di merito ha motivato anche su entrambi tali specifici aspetti della dimensione sanzionatoria, evidenziando che la confessione dei fatti (Aruta) è stata stimata quale condotta post delictum idonea a riconoscere le circostanze generiche equivalenti, ma non già prevalenti sulle contestate e ritenuta aggravanti. Il criterio adottato si conforma, per entrambi, ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ritiene il Collegio sul punto di dover dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che esclude il sindacato di legittimità sulle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando detta operazione una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale valutazione sfugge pertanto al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e ove la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. La Corte ha infatti diffusamente argomentato circa la gravità delle numerose condotte contestate e riconosciute, così reputando congrua la stimata equivalenza anche in ragione della confessione e della collaborazione prestata dai ricorrenti all'accertamento dei fatti (circa la natura discrezionale del giudizio di comparazione: Sez. 2, n. 36265, del 8/7/2010, Rv. 248535; Sez. 7, n. 11210, del 28/10/2017, Rv. 272460; Sez. 2, n. 31543, del 8/6/2017, Rv. 270450). 1.2. Quanto ad applicazione della recidiva e misura della pena base per il delitto di rapina contestato al capo A (motivi dedotti dal solo Ussorio), la Corte di merito, si è attestata su un valore superiore di poco al minimo edittale, apprezzando all'evidenza la concreta gravità del fatto, secondo parametri discrezionali in tutto riconducibili al "serbatoio" categoriale di cui all'art. 133 cod. pen. Del resto, laddove la sanzione sia calcolata in misura non distale dal minimo edittale, come nella fattispecie, nessun particolare onere motivazionale si ritiene gravare sul giudice del merito. La messe di precedenti penali è stata inoltre valorizzata ai fini della valutazione di accresciuta colpevolezza e pericolosità manifestate anche con la più recente condotta tenuta. 199-26939/2021 1.3. Quanto alla dedotta desistenza, il motivo dedotto sollecita la Corte di legittimità ad una censura della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale che sfugge invece a qualsivoglia sindacato. La Corte partenopea ha infatti espressamente motivato il rigetto del motivo di gravame speso sul punto facendo leva sulla protratta e consumata partecipazione concorsuale al fatto. Non risultando in alcun modo dimostrata alcuna forma di desistenza dal comune proposito realizzato e portato a termine con modalità condivise ed organizzate. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 n
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