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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 37973/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto l'argomento secondo cui i reati commessi sarebbero unificati dall'asserito proposito di eliminare tutti gli appartenenti alla fazione contrapposta è stato valutato implicitamente nella ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa ritiene che le modalità esecutive comuni, tipiche degli agguati di camorra, siano insufficienti a far ritenere i reati programmati dall'inizio, almeno nelle loro linee essenziali, nè il giudice dell'esecuzione era tenuto a motivare specificamente sul perché si discostava dalla diversa opinione di altro giudice di merito allegata alla memoria difensiva, mentre gli ulteriori argomenti proposti introducono una diversa ricostruzione del fatto, derivante dallle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, preclusa in sede di legittimità, senza che da essa conseguano elementi di illogicità o contraddittorietà della motivazione della ordinanza, che è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sugli indici da cui ricavare l'esistenza di una volizione unitaria (in generale, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; più in particolare, Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430, Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle OSITATA Così deciso il 13 luglio 2023.

IN CANCEI_I_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto l'argomento secondo cui i reati commessi sarebbero unificati dall'asserito proposito di eliminare tutti gli appartenenti alla fazione contrapposta è stato valutato implicitamente nella ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa ritiene che le modalità esecutive comuni, tipiche degli agguati di camorra, siano insufficienti a far ritenere i reati programmati dall'inizio, almeno nelle loro linee essenziali, nè il giudice dell'esecuzione era tenuto a motivare specificamente sul perché si discostava dalla diversa opinione di altro giudice di merito allegata alla memoria difensiva, mentre gli ulteriori argomenti proposti introducono una diversa ricostruzione del fatto, derivante dallle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, preclusa in sede di legittimità, senza che da essa conseguano elementi di illogicità o contraddittorietà della motivazione della ordinanza, che è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sugli indici da cui ricavare l'esistenza di una volizione unitaria (in generale, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; più in particolare, Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430, Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle OSITATA Così deciso il 13 luglio 2023. IN CANCEI_I_