CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 04017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5965/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2431/2021 depositata il16/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pistoia revocò il decreto ingiuntivo, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 100.000, quale cessionaria di un credito corrispondente ad una caparra confirmatoria, a suo tempo versata dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’acquisto di alcuni immobili in [OSCURATO:PERSONA], mai portato a termine. A seguito di rituale impugnazione della società soccombente, la Corte d’appello di Firenze accolse il gravame. Il giudice di secondo grado ritenne che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo costituito in mora [OSCURATO:SOCIETA]. con diffida ad adempiere, attraverso la richiesta concorde di rinvio non avesse comunque manifestato un’univoca volontà di rinuncia alla diffida stessa, con il conseguente diritto alla restituzione della caparra. Contro la predetta sentenza (n. 2431/2021) ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di tre motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c. Si è costituita B. investimenti s.r.l., depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe violato i criteri interpretativi dettati dall’art. 1362 c.c., poiché non si sarebbe attenuta al contenuto letterale, chiaro ed inequivoco, dell’accordo stipulato dalle parti il 16.09.2008, ma lo avrebbe integrato richiamando il contenuto delle successive missive scambiate tra loro. 2) Con il secondo mezzo, la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dettate dagli artt. 1454 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero trascurato di valutare se fosse o meno sussistente un grave inadempimento, né tanto meno se il diffidante fosse pronto ad eseguire la sua prestazione. Tale verifica sarebbe stata essenziale. 3) Mediante la terza doglianza, la ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 132 n°4 c.p.c. La motivazione addotta dalla Corte fiorentina al fine di ritenere che “la richiesta concorde di rinvio per la stipula” avesse quale significato la mera tolleranza e non la rinuncia alla risoluzione per inadempimento derivante dalla diffida del 26.08.2008 sarebbe stata incongrua e priva degli elementi necessari per poterne apprezzare l’iter logico -giuridico. 4) Deve essere innanzi tutto scrutinato il terzo motivo, dotato di priorità logica,che è infondato. La Corte distrettuale ha affermato che, in linea di principio, la richiesta concorde di rinvio, successiva ad una diffida ad adempiere, può assumere nel diffidante il significato di semplice tolleranza o di rinuncia alla risoluzione perinadempimento. In forza dell’analisi della successiva corrispondenza inter partes, i giudici di secondo grado hanno motivatamente – ancorché succintamente - concluso di non poter reputare che, nella specie, si trattasse di una rinuncia alla diffida. Non coglie dunque nel segno la critica mossa dalla ricorrente, giacché, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). 5) Il primo motivo è altrettanto infondato. La Corte d’appello non ha interpretato il contratto preliminare stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ma ha valutato una serie di prove documentali, in esito alle quali è pervenuta a ritenere che l’adesione alla richiesta di rinvio per la stipulazione del contratto definitivo non fosse sintomatica della volontà di rinunciare alla diffida, non essendosi fra l’altro ancora prodotti gli effetti risolutori e dunque stabilizzato l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto (Sez. 2, n. 7313 del 22 marzo 2017; Sez. 6-3, n. 20768 del 14 ottobre 2015). 6) È invece fondato il secondo motivo. L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Sez. 2, n. 40325 del 16 dicembre 2021; Sez. 2, n. 18696 del 4 settembre 2014; Sez. 2, n. 9314 del 18 aprile 2007). La Corte distrettuale ha mancato di svolgere il doveroso scrutinio in ordine alla gravità dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], così incorrendo nel vizio denunciato. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizion