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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 04320/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3014/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, entrambe rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); –ricorrente – Contro C.E.A. [OSCURATO:PERSONA] in persone del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesain forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con Oggetto: sanzioni – prescrizione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio in Roma, in viale Vasco de Gama n. 72 (PEC: ); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina n. 4467/19/18 depositata in data 25/06/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatole eccependo l'insussistenza del credito posto a fondamento della pretesa; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; - appellava al concessionario per la riscossione; proponeva appello incidentale l'Agenzia delle entrate; - con la pronuncia gravata la CTR h a rigettato entrambe le impugnazioni e conseguentemente confermato la sentenza di primo grado; - ricorrono a questa Corte , con unico ricorso , Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate -riscossione; - C.E.A . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorsoche illustra con memoria; Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell'art. 24 del d.

Lgs. n. 472 del 1997, 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 20 del medesimo d.

Lgs. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato alla pretesa oggetto del giudizio, consistente nel Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] credito tributario per sanzioni, il termine quinquennale di cui all'art. 20 del d.

Lgs. n. 472 del 1997; - il motivo e infondato; - questa Cor te è ferma nel ritenere che (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022) in caso di not ifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine diprescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativaalle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per lesanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.

Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; - infatti, come sempre questa Corte nella propria consolidata giurisprudenza ritiene (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ.

“per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi; - i crediti per tributi, quindi, sono pertanto in via generale, soggettialla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente e, in particolare i crediti per IRPEF, IVA e IRAP, nonché per imposta Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass.9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020); - diversamente, sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.

L gs. n. 472 del 1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del medesimo d.

L gs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019).

Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art.2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019); - nel presente caso, la CTR si è allineata ai sopradetti principi; conseguentemente il ricorso va rigettato; - non sussi stono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato a carico della ricorrente Agenzia Entrate, in quanto parte soccombente non solo difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ma anche ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte controricorrente, che liquida in euro 15.000,00oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, unicamente da parte del ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossio ne, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3014/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, entrambe rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); –ricorrente – Contro C.E.A. [OSCURATO:PERSONA] in persone del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesain forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con Oggetto: sanzioni – prescrizione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio in Roma, in viale Vasco de Gama n. 72 (PEC: ); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina n. 4467/19/18 depositata in data 25/06/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatole eccependo l'insussistenza del credito posto a fondamento della pretesa; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; - appellava al concessionario per la riscossione; proponeva appello incidentale l'Agenzia delle entrate; - con la pronuncia gravata la CTR h a rigettato entrambe le impugnazioni e conseguentemente confermato la sentenza di primo grado; - ricorrono a questa Corte , con unico ricorso , Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate -riscossione; - C.E.A . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorsoche illustra con memoria; Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell'art. 24 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 20 del medesimo d. Lgs. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato alla pretesa oggetto del giudizio, consistente nel Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] credito tributario per sanzioni, il termine quinquennale di cui all'art. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997; - il motivo e infondato; - questa Cor te è ferma nel ritenere che (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022) in caso di not ifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine diprescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativaalle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per lesanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; - infatti, come sempre questa Corte nella propria consolidata giurisprudenza ritiene (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi; - i crediti per tributi, quindi, sono pertanto in via generale, soggettialla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente e, in particolare i crediti per IRPEF, IVA e IRAP, nonché per imposta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass.9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020); - diversamente, sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d. L gs. n. 472 del 1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del medesimo d. L gs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art.2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019); - nel presente caso, la CTR si è allineata ai sopradetti principi; conseguentemente il ricorso va rigettato; - non sussi stono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato a carico della ricorrente Agenzia Entrate, in quanto parte soccombente non solo difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ma anche ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte controricorrente, che liquida in euro 15.000,00oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, unicamente da parte del ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossio ne, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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