Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2022
ECLI:EU:T:2022:208
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0151_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(Causa T‑151/21)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione relativa alla quantità e ai tempi di consegna dei vaccini contro la COVID-19 della BioNTech SE – Diniego iniziale – Atto non impugnabile – Domande di adattamento delle conclusioni – Valutazione della ricevibilità di un ricorso al momento della sua proposizione – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Presa di posizione iniziale nell’ambito di una domanda di accesso ai documenti della Commissione – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8)
(v. punti 26, 28‑32)
2.
Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Elemento nuovo – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 33, 34)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e relative alle domande di adattamento del ricorso e la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese relative al ricorso.