CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21966/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 5058/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5058/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]acco Giuseppe;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio il 2 agosto 2023, n.4710/14/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 24 giugno 2026 dal Cons. Giuseppe LoSardo;Numero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/20261. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 2 agosto 2023, n. 4710/14/2023, laquale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento catastale n. 2020RM0005395 del10 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], notificatogliil 23 gennaio 2020, all’esito di dichiarazione di variazione“DOCFA” del 18 gennaio 2019, prot. n. RM0027767, periniziativa del suo dante causa, con la rettifica della classe da3^ a 7^ e della rendita da € 67,40 ad € 125,50 in relazioneall’autorimessa ubicata in Roma al Viale della Primavera n. 8 ecensita in catasto con la particella 157 sub. 520 del foglio 626,ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 21 luglio2021, n. 8844/39/2021, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sulrilievo che: «L’Amministrazione ritiene di discostarsi dallavalutazione fornita dal contribuente senza effettuare unsopralluogo. Tale prassi, seppure non obbligatoria per legge,tuttavia si rende necessaria ai fini di una corretta valutazionein assenza di parametri di riferimento aventi caratteristiche senon uguali ma almeno simili. L’Ufficio ha utilizzato per ilconfronto unità immobiliari censite in catasto che si discostanodall’unità del ricorrente in quanto aventi una planimetriaregolare, una altezza di molto superiore ed altre caratteristicheche non ne impediscono la regolare fruizione. Si fa infine notareche sull’argomento si sono espresse diverse sezioni tributariedi Roma giungendo a medesime conclusione cioèNumero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’annullamento degli avvisi di accertamento in quanto carentidi motivazione e dunque illegittimi. Nel caso in oggetto, perdeterminare la classe di appartenenza dei box auto, ècertamente opportuno valutare caratteristiche quali lacentralità e l’ubicazione ma non si può prescindere anche dauna valutazione della funzionalità dei box in termini dimanovrabilità e di usufruibilità. La perizia a firma geometraArduino Buglioni, allegata al ricorso di primo grado, confermache l’immobile in oggetto presenta problematiche non prese inconsiderazione dall’Ufficio».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione delle disposizioni in materia di catasto ediliziourbano di cui al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, del d.P.R.1 dicembre 1949, n. 1142, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4),del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente valutato dal giudice di appello, con motivazionemeramente apparente, che: «L’Amministrazione ritiene didiscostarsi dalla valutazione fornita dal contribuente senzaeffettuare un sopralluogo. Tale prassi, seppure nonobbligatoria per legge, tuttavia si rende necessaria ai fini di unaNumero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/2026corretta valutazione in assenza di parametri di riferimentoaventi caratteristiche se non uguali ma almeno simili».A dire della ricorrente, «in funzione delle disposizioni dettatedall’art. 1, comma 2, D. M. n. 701 del 19 aprile 1994, l’Agenzianon ha obbligo di eseguire il sopralluogo in sede di verifica delclassamento proposto, poiché le dichiarazioni di nuovacostruzione o di variazione delle unità immobiliari urbaneredatte mediante la procedura do.c.fa., contengono dati enotizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzionedi rendita catastale senza visita di sopralluogo».2.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 A ben vedere, la censura non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che non si fonda - in diritto -sull’obbligatorietà legale del preventivo sopralluogo, la cuifacoltatività (in base all'art. 11, comma 1, del d.l. 14 marzo1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13maggio 1988, n. 154 - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre2010, n. 22313; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2012, n. 21923;Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3158; Cass., Sez. 5^,19 ottobre 2016, n. 21176; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019,nn. 34680, 34681, 34682, 34683, 34684, 34685 e 34686;Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, nn. 13358 e 13382; Cass.,Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35075; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2022, nn. 20508 e 20509; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30448; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2025, n.18985) è stata correttamente ribadita dal giudice del gravame(con l’inciso «non obbligatoria per legge»), sebbene – in fatto- sull’accertato scostamento del classamento attribuito rispettoalle caratteristiche oggettive (strutturali e funzionali) del box,scostamento che l’amministrazione finanziaria avrebbe potutoverificare e valutare proprio in sede di sopralluogo.Numero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/20262.3 Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte,secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, dicensure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14801).3. Con il secondo motivo, si denuncia omessa decisione su unpunto controverso che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato affermato dal giudice di appello che: «Nelcaso in oggetto, per determinare la classe di appartenenza deibox auto, è certamente opportuno valutare caratteristichequali la centralità e l’ubicazione ma non si può prescindereanche da una valutazione della funzionalità dei box in terminidi manovrabilità e di usufruibilità. La perizia a firma geometraArduino Buglioni, allegata al ricorso di primo grado, confermache l’immobile in oggetto presenta problematiche non prese inconsiderazione dall’Ufficio», giacché, in tal modo, «i giudici disecondo grado hanno omesso di considerare gli elementiaddotti dallo scrivente relativamente alle difese svolte percontrastare gli esiti della perizia tecnica di parte».3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Anzitutto, la censura impinge nella preclusione derivantedalla c.d. “doppia conforme”. Difatti, in siffatta ipotesi, previstaNumero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/2026dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, aisensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopol’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs.1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022,n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).3.3 Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunNumero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/2026sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).3.4 In ogni caso, la censura non attinge l’omesso esame di unfatto storico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potutosovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi nella genericalagnanza sulla trascuranza del giudice di appello per «glielementi addotti (…) relativamente alle difese svolte percontrastare gli esiti della perizia tecnica di parte», con riguardoad imprecisati «criteri oggettivi e normative specifiche relativialla classificazione degli immobili», e sostanziandosi, al di làdella rubricazione del mezzo, nella mera pretesa ad unarevisione del merito sul piano dell’apprezzamento deglielementi probatori.Laddove, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass.,Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn.21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346;Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^,29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questionio argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n.22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).Numero registro generale 5058/2024Numero sezionale 5113/2026Numero di raccolta generale 21966/2026Data pubblicazione 26/06/20264. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso nonpuò che essere respinto.5. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo risultata vittoriosa la parteintimata.6. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confrontidelle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez.Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n.30230; Cass., Sez. Trib., 14 gennaio 2026, n. 1090). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]