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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 18034/2026

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osto da: BALSAMO Liborio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/04/2025 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale BALSAMO Liborio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a lui contestato con riferimento alla mancataindicazione, nella D.S.U. del 11/03/2019, dei proventi derivanti da vincite di gioco conseguite nel 2017 e nel 2018.

2. Ricorre per cassazione il BALSAMO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione della memoria di replica presentata in vista dell'udienza di trattazione in appello.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta riconducibilità dei conti-gioco al BALSAMO, e alla mancata considerazione del fatto che, solo in sede di conversione del decreto-legge (e dunque in data successiva alla presentazione della D.S.U.), era stato inserito l'obbligo di dichiarare i proventi derivanti dalle vincite da gioco.

Si richiamano, quanto al primo motivo, le dichiarazioni rese in sede di esame dal BALSAMO circa il possesso dei propri documenti in capo ad altra persona.

Quanto al secondo aspetto, si censura la motivazione della sentenza, che aveva preteso una perfetta conoscenza delle norme tributarie in capo al ricorrente, senza considerare che la norma applicabile al caso di specie era quella contenuta nel decreto-legge prima della conversione.

2.2. Violazione di legge con riferimento al fatto che le dichiarazioni erano state rese ai sensi degli artt. 46 seg. d.P.R. n. 445 del 2000, senza che il dipendente del CAF, cui il BALSAMO si era rivolto, lo avesse avvisato delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese ai sensi del d.l. n. 4 del 2019.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa in vista dell'udienza precedentemente fissata, il Procuratore Generale cons. [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l'annullamento della sentenza impugnata, condividendo quanto esposto nel primo motivo di ricorso; il Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria trasmessa in vista dell'odierna udienza, conclude nel senso di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte.

4. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore evidenzia la contraddittorietà delle conclusioni dell'Accusa, contestando la asserita genericità del primo motivo di ricorso, dal momento che si era trattato di omessa valutazione dell'intera memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la mancata disamina della memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, è inammissibile perché privo delle necessarie connotazioni di specificità. 2Ritiene invero il Collegio che debba darsi seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 Arnneli, Rv. 276511 -

01. In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 12696 del 17/02/2026, Guerrisi.

Per un'impostazione analoga sul versante cautelare, cfr. Sez. 5 n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603 - 01, secondo la quale «in tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito»).

Nel caso di specie, la difesa ricorrente si è limitata a censurare la sentenza per aver ignorato la memoria, senza assolvere al predetto onere di allegazione relativo alla decisività, rispetto alla tenuta del percorso argomentativo tracciato in sentenza, della lamentata omissione valutativa.

2.2. Le censure concernenti la riferibilità delle vincite da gioco al BALSAMO, e alla loro rilevanza ai fini dell'ammissione al beneficio, sono infondate, in parte in modo manifesto.

2.2.1. Del tutto priva, di consistenza, in primo luogo, appare la doglianza imperniata sulla pretesa estraneità ai fatti del BALSAMO, che in sede di esame aveva affermato di aver consegnato la propria carta Postepay e i propri documenti a tale CACIOPPO (cfr. pag. 4 seg. del ricorso).

Deve invero escludersi che tale unilaterale prospettazione sia in grado di vulnerare l'impianto accusatorio, basato sugli accertamenti riferiti dall'operante, secondo cui il conto on line era riferibile all'odierno ricorrente, dal momento che, in sede di registrazione, era stata allegata la fotocopia di un suo documento di identità, oltre ad un numero di utenza telefonica a lui intestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

2.2.2. È inoltre infondato il secondo ordine di rilievi, volto a contestare la riconducibilità delle vincite da gioco al novero dei redditi rilevanti per l'ammissione al c.d. reddito di cittadinanza.

Al riguardo, viene in rilievo il principio, già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui « integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del 3beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare» (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Baglioni, Rv. 288378 - 01).

In motivazione, si è ulteriormente precisato che «la sottolineatura da parte del ricorrente della reimmissione delle somme vinte al gioco nel circuito ludico, che determinerebbe l'insussistenza delle omissioni dichiarative ascrittegli, non essendo qualificabili dette somme come redditi, è manifestamente infondato, in quanto la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, del loro eventuale reimpiego in attività ludiche e del regime della loro tassazione.

Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione».

Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che «integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco on line, che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista» (Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288572 - 01).

Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tali autorevoli precedenti, dovendo in particolare disattendersi l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui la rilevanza penale del mancato richiamo ai redditi derivanti da vincite sarebbe stata introdotta solo con la legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019, 4mentre la presentazione della D.S.0 da parte del ricorrente, era avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Deve invero osservarsi, a tale specifico riguardo, che - come emerge dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso (cfr. pag. 12 seg.) - la modifica evocata dalla difesa riguarda la sola regolamentazione, contenuta nell'art. 3, degli obblighi dichiarativi delle variazioni patrimoniali implicanti la perdita dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2.

In particolare, l'intervento in sede di conversione ha riguardato il comma 11 dell'art. 3, che appunto ha inserito il riferimento alle "vincite" tra le sopravvenienze reddituali idonee a determinare la perdita dei requisiti, che devono essere dichiarate all'ente erogatore nel termine di quindici giorni.

A tale modifica non sembra quindi potersi attribuire il rilievo liberatorio auspicato dalla difesa ricorrente, non avendo inciso sul diverso e precedente momento della presentazione della richiesta di ammissione al beneficio da parte del BALSAMO, nella quale si sarebbe dovuto tener conto anche delle vincite da gioco: non essendo in discussione, già al momento dell'emanazione del decreto-legge, l'appartenenza di queste ultime al novero dei redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, come chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale richiamata in precedenza.

2.3. La residua censura è manifestamente infondata.

Invero, la prospettazione difensiva volta a sostenere un errore inevitabile del BALSAMO, che non sarebbe stato adeguatamente informato dall'addetto al patronato che aveva ricevuto la sua dichiarazione, deve essere disattesa alla luce del principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 — 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 P.Q.MIl Consiglier estensore Il PresidenteVittorio .azienza [OSCURATO:PERSONA],-.

Culec'1,7.1,-iaOggi. 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] • Dott.ssa isabett i rabiio • 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: BALSAMO Liborio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/04/2025 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale BALSAMO Liborio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a lui contestato con riferimento alla mancataindicazione, nella D.S.U. del 11/03/2019, dei proventi derivanti da vincite di gioco conseguite nel 2017 e nel 2018. 2. Ricorre per cassazione il BALSAMO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione della memoria di replica presentata in vista dell'udienza di trattazione in appello. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta riconducibilità dei conti-gioco al BALSAMO, e alla mancata considerazione del fatto che, solo in sede di conversione del decreto-legge (e dunque in data successiva alla presentazione della D.S.U.), era stato inserito l'obbligo di dichiarare i proventi derivanti dalle vincite da gioco. Si richiamano, quanto al primo motivo, le dichiarazioni rese in sede di esame dal BALSAMO circa il possesso dei propri documenti in capo ad altra persona. Quanto al secondo aspetto, si censura la motivazione della sentenza, che aveva preteso una perfetta conoscenza delle norme tributarie in capo al ricorrente, senza considerare che la norma applicabile al caso di specie era quella contenuta nel decreto-legge prima della conversione. 2.2. Violazione di legge con riferimento al fatto che le dichiarazioni erano state rese ai sensi degli artt. 46 seg. d.P.R. n. 445 del 2000, senza che il dipendente del CAF, cui il BALSAMO si era rivolto, lo avesse avvisato delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese ai sensi del d.l. n. 4 del 2019. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa in vista dell'udienza precedentemente fissata, il Procuratore Generale cons. [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l'annullamento della sentenza impugnata, condividendo quanto esposto nel primo motivo di ricorso; il Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria trasmessa in vista dell'odierna udienza, conclude nel senso di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. 4. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore evidenzia la contraddittorietà delle conclusioni dell'Accusa, contestando la asserita genericità del primo motivo di ricorso, dal momento che si era trattato di omessa valutazione dell'intera memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la mancata disamina della memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, è inammissibile perché privo delle necessarie connotazioni di specificità. 2Ritiene invero il Collegio che debba darsi seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 Arnneli, Rv. 276511 - 01. In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 12696 del 17/02/2026, Guerrisi. Per un'impostazione analoga sul versante cautelare, cfr. Sez. 5 n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603 - 01, secondo la quale «in tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito»). Nel caso di specie, la difesa ricorrente si è limitata a censurare la sentenza per aver ignorato la memoria, senza assolvere al predetto onere di allegazione relativo alla decisività, rispetto alla tenuta del percorso argomentativo tracciato in sentenza, della lamentata omissione valutativa. 2.2. Le censure concernenti la riferibilità delle vincite da gioco al BALSAMO, e alla loro rilevanza ai fini dell'ammissione al beneficio, sono infondate, in parte in modo manifesto. 2.2.1. Del tutto priva, di consistenza, in primo luogo, appare la doglianza imperniata sulla pretesa estraneità ai fatti del BALSAMO, che in sede di esame aveva affermato di aver consegnato la propria carta Postepay e i propri documenti a tale CACIOPPO (cfr. pag. 4 seg. del ricorso). Deve invero escludersi che tale unilaterale prospettazione sia in grado di vulnerare l'impianto accusatorio, basato sugli accertamenti riferiti dall'operante, secondo cui il conto on line era riferibile all'odierno ricorrente, dal momento che, in sede di registrazione, era stata allegata la fotocopia di un suo documento di identità, oltre ad un numero di utenza telefonica a lui intestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.2.2. È inoltre infondato il secondo ordine di rilievi, volto a contestare la riconducibilità delle vincite da gioco al novero dei redditi rilevanti per l'ammissione al c.d. reddito di cittadinanza. Al riguardo, viene in rilievo il principio, già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui « integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del 3beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare» (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Baglioni, Rv. 288378 - 01). In motivazione, si è ulteriormente precisato che «la sottolineatura da parte del ricorrente della reimmissione delle somme vinte al gioco nel circuito ludico, che determinerebbe l'insussistenza delle omissioni dichiarative ascrittegli, non essendo qualificabili dette somme come redditi, è manifestamente infondato, in quanto la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, del loro eventuale reimpiego in attività ludiche e del regime della loro tassazione. Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione». Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che «integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco on line, che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista» (Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288572 - 01). Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tali autorevoli precedenti, dovendo in particolare disattendersi l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui la rilevanza penale del mancato richiamo ai redditi derivanti da vincite sarebbe stata introdotta solo con la legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019, 4mentre la presentazione della D.S.0 da parte del ricorrente, era avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Deve invero osservarsi, a tale specifico riguardo, che - come emerge dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso (cfr. pag. 12 seg.) - la modifica evocata dalla difesa riguarda la sola regolamentazione, contenuta nell'art. 3, degli obblighi dichiarativi delle variazioni patrimoniali implicanti la perdita dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2. In particolare, l'intervento in sede di conversione ha riguardato il comma 11 dell'art. 3, che appunto ha inserito il riferimento alle "vincite" tra le sopravvenienze reddituali idonee a determinare la perdita dei requisiti, che devono essere dichiarate all'ente erogatore nel termine di quindici giorni. A tale modifica non sembra quindi potersi attribuire il rilievo liberatorio auspicato dalla difesa ricorrente, non avendo inciso sul diverso e precedente momento della presentazione della richiesta di ammissione al beneficio da parte del BALSAMO, nella quale si sarebbe dovuto tener conto anche delle vincite da gioco: non essendo in discussione, già al momento dell'emanazione del decreto-legge, l'appartenenza di queste ultime al novero dei redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, come chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale richiamata in precedenza. 2.3. La residua censura è manifestamente infondata. Invero, la prospettazione difensiva volta a sostenere un errore inevitabile del BALSAMO, che non sarebbe stato adeguatamente informato dall'addetto al patronato che aveva ricevuto la sua dichiarazione, deve essere disattesa alla luce del principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 — 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 P.Q.MIl Consiglier estensore Il PresidenteVittorio .azienza [OSCURATO:PERSONA],-. Culec'1,7.1,-iaOggi. 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] • Dott.ssa isabett i rabiio • 6
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