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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38558/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Carini, 10/04/2021).

Considerato che l'unico motivo di ricorso (con cui si denuncia l'insufficienza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Carini, 10/04/2021). Considerato che l'unico motivo di ricorso (con cui si denuncia l'insufficienza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 38558/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris