CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 27255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32440/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA] 48R presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in LASTRA A SIGNA (FI) presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 18 –presso lo Studio legale Lessona, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2012/2017 depositata il19/9/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1482/2010 il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], accertava che i convenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non erano comproprietari della corte posta nel Comune di Lastra a Signa (FI) in prossimità della via di Naiale, identificata nel NCEU (rectius NCT) a foglio 22, particella 70, avendo sulla stessa in virtù del contratto a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il diritto di uso e calpestio, con esclusione del diritto di parcheggio auto, e per l’effetto condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico acque chiare che essi avevano realizzato sulla suddetta corte, nonché al pagamento del 50% delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la stessa sentenza, pur essendo stata dichiarata estinta per mancata integrazione del contraddittorio la domanda di accertamento della comproprietà della corte tra tutti i proprietari frontisti della corte medesima avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva però rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della loro comproprietà sulla corte riconoscendo che essi con l’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA], Moreno e Piero solo un diritto di servitù di transito, con esclusione del diritto di parcheggio sulla corte in questione. Avverso tale sentenza proponevano appello il 24.11.2010 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (procedimento n. 2470/2010 RG) sostenendo che nel diritto reale di uso loro attribuito dai danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’atto del notaio Caramia del 28.12.1986, regolato dall’art. 1021 cod. civ., rientrava il diritto di servirsi della corte e di trarne i frutti per quanto occorreva ai bisogni loro e della loro famiglia secondo la destinazione che da sempre essa aveva avuto, essendo stato consentito l’accesso ed il parcheggio a tutti i proprietari frontisti, e chiedendo, oltre al riconoscimento di tale diritto, in via conseguenziale anche la riforma dell’ordine di demolizione dello scannafosso realizzato nella corte per far defluire le acque piovane e convogliarle verso la tubazione posta su via di Naiale per evitare l’allagamento della corte e del loggiato di proprietà [OSCURATO:PERSONA] che su essa si affacciava e la riforma della statuizione sulle spese processuali, che nelle more avevano versato a favore degli attori con riserva di ripetizione. Si costituivano nel procedimento n. 2470/2010 RG della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che oltre a chiedere la conferma dei capi impugnati dagli appellanti principali, proponevano appello incidentale per sentire dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non erano titolari del diritto di uso sulla corte oggetto di causa in quanto allorché il 28.12.1986 essi avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il loro immobile, i venditori non erano più proprietari della corte antistante il fabbricato per avere già trasferito il 27.12.1986 la loro quota di comproprietà della corte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del notaio Romoli, e per sentire condannare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento delle spese processuali in favore dell’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], che in giudizio aveva sostenuto le stesse tesi risultate fondate di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con separato atto di appello, notificato oltre che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche ai proprietari dei fabbricati frontistanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano impugnazione della sentenza n.1482/2010 del Tribunale di Firenze anche gli intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (procedimento n. 998/2011 RG), proprietari del fabbricato contraddistinto nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 4, che reiteravano la loro richiesta di accertamento della loro comproprietà della corte, sia in quanto nel loro atto di acquisto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si parlava di servitù di passo (transito) sulla corte, indicata invece come comune, ed all’atto stesso non erano intervenuti tutti i comproprietari della corte (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) come sarebbe stato necessario se fosse stata costituita una servitù di passo sulla corte comune, sia in quanto la corte di proprietà comune di tutti i proprietari frontisti, costituiva una pertinenza a favore delle proprietà frontistanti che da essa avevano accesso, per cui in base all’art. 818 comma primo cod. civ., risultava automaticamente trasferita pro quota con gli atti di vendita delle proprietà dei fabbricati frontistanti a prescindere dall’espressa menzione della corte nei singoli atti di vendita, come già riconosciuto dalla sentenza n. 1248/2005 del 15.4/6.9.2005 della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato (da loro prodotta in giudizio con la memoria ex art. 184 c.p.c. ma ignorata). Tale sentenza nel rigettare l’actio negatoria servitutis di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] basata sull’asserita loro proprietà esclusiva della corte ed intesa a negare il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di passare con mezzi meccanici e sostare sulla corte, aveva accertato implicitamente che la corte di via di Naiale era di proprietà comune di tutti i proprietari dei fabbricati frontistanti la corte medesima, come peraltro confermato dalle testimonianze raccolte comprovanti l’accesso ed il parcheggio sulla stessa di tutti i proprietari dei fabbricati frontistanti, e dagli ordini di rimozione delle catene e dei lucchetti emessi in corso di causa nei giudizi possessori promossi contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appellavano la sentenza di primo grado anche per avere compensato le spese processuali tra loro e gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], ancorché sia quest’ultimo che [OSCURATO:PERSONA] fossero risultati soccombenti (quest’ultima anche nel giudizio di reclamo) nei procedimenti possessori svoltisi in corso di causa. Si costituivano nel procedimento n. 998/2011 RG della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sostenevano che le domande di accertamento della comproprietà della corte erano state tardivamente proposte dagli intervenuti, se considerati interventori principali, e che non poteva essere proposta autonoma impugnazione dagli interventori adesivi dipendenti, e sottolineavano che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato la dichiarazione di estinzione della loro domanda di accertamento della loro comproprietà nei confronti di tutti i proprietari frontisti, con conseguente inammissibilità dell’appello degli intervenuti. Nel merito essi chiedevano il rigetto di tale impugnazione in quanto la corte, essendo autonomamente censita rispetto ai fabbricati frontistanti, non poteva essere considerata accessorio di essi ed essere trasferita in base al disposto dell’art. 818 comma 2° cod. civ., ed in quanto all’epoca dell’acquisto gli intervenuti accedevano al loro fabbricato attraverso un terreno e solo a seguito di successivo frazionamento si erano interclusi tale accesso, chiedendo infine la condanna degli intervenuti al pagamento in loro favore delle spese processuali di primo grado, che erano state invece compensate. Nel corso del giudizio di appello si costituiva [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] (acquirente da [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente da [OSCURATO:PERSONA]), e disposta la riunione del procedimento n.998/2011 RG a quello n. 2470/2010 RG, la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 2012/2017 del 19.9.2017 rigettava gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in accoglimento degli appelli principali, ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accertava che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in forza del loro diritto di uso e calpestio sulla corte di via di Naiale in Lastra a Signa (nel NCT a foglio 22 particella 70) avevano anche il diritto di parcheggio sulla corte stessa, revocando conseguentemente l’ordine impartito a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico acque chiare presenti sulla corte, compensava per metà le spese processuali dei giudizi di primo e di secondo grado relativamente al rapporto processuale instauratosi tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, condannando questi ultimi al pagamento in favore dei primi della residua metà, accertava che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano spiegato intervento adesivo autonomo, erano titolari del diritto di comproprietà sulla medesima corte, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei suddetti intervenuti delle spese processuali del giudizio di primo grado sia petitorio, che possessorio, ed al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, e compensava le spese processuali di secondo grado nel rapporto processuale tra gli appellanti principali e gli appellati Gambi e Bianchi, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Firenze di procedere alla trascrizione. Contro tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte con sette motivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spedito per la notifica il 22.10.2018 (e quindi nel rispetto del termine annuale applicabile ai giudizi introdotti in primo grado prima del 4.7.2009, tenendo conto della sospensione feriale di 31 giorni) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e resistono con controricorso notificato il 21.11.2018 [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con controricorso notificato il 27.11.2018 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta a decisione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto assumono che la Corte d’Appello abbia erroneamente qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella da loro avanzata con l’appello incidentale di accertamento che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non erano titolari del diritto di uso di cui all’art. 1021 cod. civ. sulla corte di via Naiale (nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70) rispetto alla domanda subordinata avanzata in primo grado per ottenere che il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] fosse circoscritto all’uso e calpestio della corte. Il primo motivo è palesemente infondato, in quanto la Corte d’Appello ha giustamente ritenuto domanda nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda avanzata per la prima volta dagli attuali ricorrenti con l’appello incidentale, volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto di uso ex art. 1021 cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sulla corte oggetto di causa, atteso che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata da loro esercitata un’azione intesa a negare la sussistenza del diritto di comproprietà sulla corte in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e ad accertare che essi potevano vantare su tale corte solo il diritto di passaggio a piedi, deducendo nei successivi scritti che i predetti in base all’atto di compravendita del notaio Caramia del 28.12.1986 potevano vantare solo un diritto di uso e di calpestio sulla corte, con una prospettazione quindi volta ad attribuire e non a negare in capo ad essi il diritto di uso della corte. 2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ. Assumono i ricorrenti che poiché la sentenza di primo grado al capo primo aveva dichiarato estinta per mancata integrazione del contraddittorio la domanda di accertamento della comproprietà della corte (nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70) tra tutti i frontisti della stessa avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed al capo secondo aveva accolto parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla quale aveva aderito [OSCURATO:PERSONA], accertando che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non erano comproprietari della corte vantando su di essa solo un diritto reale di uso e di calpestio, con esclusione del diritto di parcheggio auto, e condannandoli conseguentemente alla rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico delle acque chiare che avevano realizzato sulla corte ed al pagamento di metà delle spese processuali, e poiché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato il capo primo ed avevano appellato il capo secondo limitatamente all’ordine di demolizione dello scannafosso ed all’esclusione del loro diritto di parcheggio, ed il capo XIV sulle spese processuali, sull’esclusione del diritto di comproprietà della corte in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi intervenuto il giudicato interno, per cui la Corte d’Appello non avrebbe potuto affermare che il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della comproprietà della corte da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non impediva il trasferimento della comproprietà della corte con l’atto di vendita del giorno successivo concluso dagli stessi alienanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e che la corte era di proprietà comune a tutti i frontisti. Tale secondo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello solo per scrupolo e completezza argomentativa, dopo avere ritenuto inammissibile l’appello incidentale degli attuali ricorrenti volto ad ottenere l’accertamento negativo del diritto di uso ex art. 1021 cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sulla corte oggetto di causa, ha inteso smontare l’argomentazione che i ricorrenti avevano addotto per negare la sussistenza del diritto di uso della corte in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (quella per cui i loro danti causa sierano già spogliati il giorno prima dei diritti sulla corte), ma si è ben guardata dall’accertare con efficacia di giudicato la comproprietà di questi ultimi sulla corte, limitandosi al punto 3 del dispositivo ad accertare, in conformità con l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che nel loro diritto di uso e di calpestio doveva ritenersi ricompreso anche il diritto di parcheggio sulla corte ed a revocare al punto 4 l’ordine di rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico delle acque chiare presenti sulla corte che era stato loro impartito in primo grado, in quanto tali realizzazioni dovevano ritenersi comunque ricomprese nel riconosciuto diritto di uso della corte. 3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 3 60 comma primo n. 3) e 4) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 818, 1021, 1372 comma 2°, 2644 e 2909 cod. civ. e l’omessa pronuncia. Con tale motivo i ricorrenti, oltre a cercare inammissibilmente (vedi rigetto del primo motivo di ricorso) di riproporre la domanda di accertamento negativo del diritto di uso della corte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sostengono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare in ordine al riconosciuto diritto di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di mantenere lo scannafosso ed il pozzetto di scarico delle acque chiare sulla corte. Il terzo motivo è infondato in quanto alle pagine 14-16 la Corte d’Appello ha compiutamente ricostruito la nozione del diritto di uso ex art. 1021 cod. civ. riconosciuto sulla corte a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in base all’atto di vendita da essi concluso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rogito del notaio Caramia del 28.12.1986, chiarendo che esso è un diritto reale che attribuisce al titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia con un’ampiezza che può incontrare limitazioni derivanti solo dalla natura e dalla destinazione economica del bene e non dal titolo costitutivo (Cass. 31.8.2015 n. 17320; Cass. 26.2.2008 n. 5034), e tenuto conto anche dell’utilizzazione della corte emersa dalla prova testimoniale espletata, ha ritenuto ricomprese tra le facoltà attribuite agli usuari [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche il parcheggio di autovetture sulla corte e la realizzazione dello scannafosso e del collegato pozzetto di scarico delle acque chiare. 4. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1021, 2724 e 2725 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello non avrebbe potuto utilizzare le prove raccolte nei giudizi possessori svoltisi in corso di causa per la natura petitoria della causa medesima. Il motivo è infondato, in quanto ciò che conta è che le prove siano state acquisite nel contraddittorio delle parti, come in effetti avvenuto, trattandosi di prove assunte nell’ambito dei giudizi possessori in corso di causa promossi prima contro [OSCURATO:PERSONA] e poi contro [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente che il loro utilizzo è avvenuto solo per individuare l’effettiva destinazione della corte e per conformare ad essa il contenuto del diritto di uso, che è stato invece ricavato dall’esame dei titoli costitutivi dei diritti reali prodotti. 5. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto intervenuto il giudicato implicito sulla comproprietà della corte (nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70) in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1248/2005, non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che in quel giudizio avevano chiesto di condannare i predetti a rimuovere la rampa carrabile di accesso alla loro proprietà dalla corte e di negare loro il diritto di passaggio su di essa assumendo di esserne proprietari esclusivi, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che a quel giudizio non ha partecipato. Tale motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello nell’impugnata sentenza ha correttamente limitato il giudicato implicito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano partecipato al pari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al giudizio definitosi con la sentenza n. 1248/2005 della Corte d’Appello di Firenze, non potendosi estendere tale giudicato a [OSCURATO:PERSONA] che al procedimento non ha partecipato pur avendo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una porzione di fabbricato (nel NCEU a foglio 22, particella 500, derivante per frazionamento dalla particella 71 sub 5 a foglio 22) con i diritti sulla corte comune catastalmente identificata nel NCT a foglio 22, particella 70 con l’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi prima dell’inizio del giudizio, non potendosi quindi considerare come avente causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’estensione degli effetti del giudicato ex art. 111 c.p.c.. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tenendo conto della domanda di accertamento della comproprietà della corte riproposta nei confronti delle altre parti processuali da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’impugnata sentenza ha ritenuto semplicemente di poter utilizzare lo stesso ragionamento fatto dalla sentenza n. 1248/2005 della Corte d’Appello di Firenze, e di poter considerare trasferita convenzionalmente ai predetti, nonostante la mancata espressa e specifica menzione tra i diritti ad essi venduti, la comproprietà sulla corte quale pertinenza del fabbricato loro alienato ex art. 818 comma 1° cod. civ., come del resto confermato sia dalle prove testimoniali assunte, che dalle risultanze catastali nelle quali la particella 70 del foglio 22 del NCT del Comune di Lastra a Signa è riportata tra i “beni comuni non censibili” ed indicata come “comune ai num. 69, 71 sub 1 e sub 2 del foglio 22”. 6. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 818 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che l’impugnata sentenza pur non essendo stata impugnata l’intervenuta dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio della domanda di accertamento della comproprietà della corte nei confronti di tutti i proprietari frontisti, e pur non essendo menzionata come oggetto di vendita la quota della particella 70 del foglio 22 del NCT del Comune di Lastra a Signa nel loro atto di acquisto, abbia dichiarato a contraddittorio non integro la comproprietà della corte a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per giunta utilizzando l’art. 818 comma 1° cod. civ. in riferimento alla vendita ad essi effettuata da [OSCURATO:PERSONA], Moreno e Piero con l’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza avere accertato il vincolo di pertinenzialità tra la corte ed il fabbricato trasferito e la volontà di trasferimento del bene accessorio, benché le risultanze catastali non fossero vincolanti e comunque non deponessero nel senso del vincolo pertinenziale della particella 70 del foglio 22 del NCT del Comune di Lastra a Signa a favore della particella 71 sub 4 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma solo in favore delle particelle 69, 71 sub 1 e sub 2 del foglio 22 del NCEU del Comune di Lastra a Signa,e senza risalire al frazionamento delle unità immobiliari originarie, come sarebbe stato necessario in ragione dell’attribuzione alla corte di un autonomo identificativo catastale. Anche il suddetto motivo è infondato e va respinto. Anzitutto non vi è stata alcuna violazione dell’art. 102 c.p.c. in quanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il mero accertamento (e non una sentenza costitutiva, o di condanna nei confronti di tutti i comproprietari) della loro comproprietà della corte riportata nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70, nei confronti delle parti che hanno contestato tale loro diritto e non di tutti i proprietari frontisti, non sussistendo quindi alcun litisconsorzio necessario con i proprietari frontisti che quel diritto non hanno contestato, ben potendo essere limitata l’efficacia della sentenza di accertamento ad alcuni soltanto dei comproprietari del bene. La sentenza impugnata ha poi evidenziato che alla pagina 4 dell’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato indicato che “I beni vengono trasferiti nell’odierno stato di fatto, con annessi e connessi, affissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive apparenti, parti del fabbricato e servizi a comune per legge, consuetudine, uso e destinazione e più genericamente con tutto ciò e quanto a detti beni si riferisce e fa corredo”, e che era pacifico che i venditori [OSCURATO:PERSONA], Moreno e Piero avessero la comproprietà della corte oggetto di causa, al pari degli altri proprietari frontisti, certamente utilizzata per il transito e l’arrivo al fabbricato poi da essi venduto, ed ha richiamato le risultanze del supplemento della CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato che catastalmente la corte era indicata come bene comune non censibile comune ai numeri 69, 71 sub. 1 e sub. 2 del foglio 22, ed avendo avuto anche conferma dalla prova testimoniale dell’utilizzo della corte per l’accesso ai fabbricati frontistanti e per il parcheggio, ha ritenuto che i diritti di comproprietà sulla corte siano stati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come pertinenza del bene principale, il fabbricato espressamente indicato nell’atto di vendita (nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 4), ai sensi dell’art. 818 comma 1° cod. civ.. Le risultanze catastali, richiamate in sentenza sulla base anche del supplemento di CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA], non smentiscono la sussistenza del vincolo pertinenziale della corte oggetto di causa rispetto al fabbricato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 4), in quanto sia tale fabbricato, che quello acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub. 5, dal quale sono poi derivate per ulteriore frazionamento le particelle 500 e 501) sono derivati dal frazionamento della casa colonica dei comuni venditori [OSCURATO:PERSONA], Moreno e Piero, originariamente riportata nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 1, che in catasto figura ancora come beneficiaria della comproprietà della corte in questione per il mancato aggiornamento coi frazionamenti sopravvenuti. L’impugnata sentenza ha poi puntualmente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 8962 del 29.8.1990, che ha riconosciuto che una pertinenza in comunione (nella specie cortile di un edificio) può essere destinata al contemporaneo servizio di più cose principali, appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza. Da ultimo va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che anche un immobile dotato di autonomi elementi d’identificazione catastale possa essere considerato pertinenza (vedi Cass. n. 11272/2014), e che nel caso in cui la pertinenza immobiliare abbia una propria autonoma individualità e dati identificativi catastali propri ed esclusivi, la mancata menzione di tali dati nell’atto di vendita della cosa principale, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario ricavabili dal titolo, non può essere ritenuta a priori elemento idoneo ad impedire l’automaticità dell’acquisto della pertinenza (vedi Cass. 18.1.2022 n. 1471). 7. Col settimo motivo i ricorrenti lamentano la vi olazione e falsa applicazione degli articoli 268, 163 e 105 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.. Deducono i ricorrenti che l’impugnata sentenza abbia erroneamente qualificato quello spiegato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come intervento adesivo autonomo e non come intervento adesivo dipendente, benché essi avessero fatto proprie le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e che poiché questi ultimi così come gli intervenuti non avevano impugnato la dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio della domanda di accertamento della comproprietà della corte nei confronti di tutti i proprietari frontisti che era stata avanzata da loro e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non poteva la Corte pronunciarsi nel merito sulla domanda di accertamento della comproprietà della corte avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il settimo motivo è infondato e va respinto, in quanto alle pagine 18 e 19 l’impugnata sentenza ha ampiamente chiarito che poiché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere l’accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto valere un proprio autonomo e distinto diritto alla comproprietà della corte, derivante loro dall’atto di compravendita del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo una posizione parallela a quella di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essi hanno spiegato un intervento adesivo autonomo (o litisconsortile), e non un intervento adesivo dipendente, con conseguente autonoma legittimazione all’impugnazione. La mancata impugnazione della dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio della domanda originariamente avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della loro comproprietà della corte nei confronti di tutti i proprietari frontisti comproprietari della stessa, alla quale gli stessi intervenuti avevano aderito, non pregiudica la possibilità per gli intervenuti di ottenere un accertamento di comproprietà della corte più limitato, riferito solo ai frontisti convenuti in giudizio che abbiano contestato quella comproprietà, non richiedente, come già sopra riferito, il litisconsorzio necessario di tutti i proprietari frontisti comproprietari della corte, non essendo richiesta una condanna incidente negativamente sui loro diritti di comproprietà, né una sentenza costitutiva. La dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio, del resto, in quantodecisione di mero rito e non di merito, non ha comportato la formazione di un giudicato negativo preclusivo. La reiezione del ricorso comporta la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidatein dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Nulla va disposto per le spese relativamente ai rapporti processuali instauratisi con gli intimati. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido , al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di Morald