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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 27134/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia del 19/09/2022 con cui è stata rigettata la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza di condanna alla pena di anni dodici di reclusione inflitta dal Tribunale di Bergamo in ordine ai reati di cui agli artt. 572, 582, 605 e 629 cod. proc. pen.

I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

In particolare, il ricorrente, con quattro motivi, deduce:

1.1. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta volontà del ricorrente di rifiutare di eleggere il domicilio e, dunque, di sottrarsi volontariamente alla conoscenza del processo;

1.2. vizio di motivazione con riguardo all'affermata volontà del ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo;

1.3. mancanza di motivazione sugli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza di rescissione del giudicato;

1.4. violazione di legge essendosi ritenuto che la notifica a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. escludesse l'incolpevole conoscenza del processo.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Con memoria del 15/04/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Come noto, la rescissione del giudicato costituisce il punto di arrivo di un percorso evolutivo volto a rafforzare il sistema di garanzie a favore dell'imputato e di assicurare che la sua mancata partecipazione al processo sia oggetto di determinazione volontaria e consapevole, quale condizione per assicurare l'equità del processo secondo le indicazioni della Corte EDU.

Abbandonato il meccanismo di conoscenza presuntiva, legato alla regolarità formale delle notificazioni, il codice di rito condiziona la possibilità di celebrare il processo "in assenza" dell'imputato all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione.

A tale fine si onera il giudice della cognizione di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da escludere che la mancata partecipazione dell'imputato sia ascrivibile alla mancata conoscenza del processo ovvero ad una determinazione volontaria.

Il principio volto ad assicurare la volontaria partecipazione dell'imputato al processo riceve attuazione mediante molteplici disposizioni dettate dal codice di rito che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione.

Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti a secondo della rispettiva fase di merito, sono accomunati dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e della formazione del giudicato.

In tal modo il legislatore ha inteso assicurare in ogni grado del processo l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale a partire dalla vocatío in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase.

Qualora la mancata incolpevole conoscenza del processo sia dedotta con l'atto di appello, a norma dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. - nella formulazione vigente al momento della pronuncia impugnata e del deposito del presente ricorso - il giudice pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata e restituisce gli atti a quello di primo grado per la rinnovazione del giudizio.

Se poi, per come evidenziato dalle S.U.

Lovric (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso, è prevista la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Nella lettura offertane dalle S.U.

Lovric (al riguardo rileva anche la sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), la rescissione del giudicato - alla luce del nuovo archetipo normativo - si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato.

Di conseguenza, la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato è dipendente dal fatto che i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso.

Si tratta, quindi, di uno strumento straordinario di tutela che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo a fronte di situazioni che non siano state intercettate e risolte in sede di cognizione.

Ma laddove, come nel caso in esame, le situazioni addotte a causa della mancata conoscenza del processo siano state compiutamente devolute nel processo di cognizione, l'uso del ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen., finirebbe per perdere il connotato della sua necessaria straordinarietà, ridondando in una sorta di ricorso ordinario.

Del resto, a conferma di tale conclusione depone anche il fatto che le situazioni attinenti alla validità della dichiarazione di assenza nel processo sono ricondotte alla categoria della nullità, quale sanzione a presidio delle situazioni giuridiche compromesse ed a tutela della loro effettività - e tanto si rinviene anche nelle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) - prevedendosi che la Corte di appello, laddove rileva che non siano stati attivati i meccanismi ripristinatori nel corso del giudizio di primo grado, «dichiara la nullità della sentenza impugnata».

2. Il ricorrente risulta avere dedotto, sin dall'udienza preliminare, la questione attinente alla validità della dichiarazione di assenza, riproponendola tra i motivi principali dell'appello analogamente a quanto dedotto con il presente ricorso; risulta, altresì, che la Corte d'appello, nella sentenza di merito con cui ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo del 13/02/2020, (resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dei).

Il 17/06/2021), abbia ritenuto non fondata l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, sulla quale si è diffusamente soffermata (vedi pagg. 8-10), argomentando compiutamente le rationes in forza delle quali doveva ritenersi validamente dichiarata l'assenza dell'imputato dal processo (pagg. 11-13); risulta, infine, che la decisione sia divenuta irrevocabile il 15/09/2021, in difetto di ricorso per cassazione.

Pertanto, con il presente ricorso straordinario si rinnova un'eccezione di nullità che non solo risulta essere stata disattesa dal giudice della cognizione ma anche, in ipotesi, sanata dal giudicato - che copre il dedotto - e dalla stessa acquiescenza processuale della parte conseguente alla mancata proposizione del ricorso per cassazione.

Il ricorso straordinario finisce, infatti, per porsi quale rimedio surrogatorio di un ricorso per cassazione proponibile e non proposto.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia del 19/09/2022 con cui è stata rigettata la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza di condanna alla pena di anni dodici di reclusione inflitta dal Tribunale di Bergamo in ordine ai reati di cui agli artt. 572, 582, 605 e 629 cod. proc. pen. I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. In particolare, il ricorrente, con quattro motivi, deduce: 1.1. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta volontà del ricorrente di rifiutare di eleggere il domicilio e, dunque, di sottrarsi volontariamente alla conoscenza del processo; 1.2. vizio di motivazione con riguardo all'affermata volontà del ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo; 1.3. mancanza di motivazione sugli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza di rescissione del giudicato; 1.4. violazione di legge essendosi ritenuto che la notifica a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. escludesse l'incolpevole conoscenza del processo. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con memoria del 15/04/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come noto, la rescissione del giudicato costituisce il punto di arrivo di un percorso evolutivo volto a rafforzare il sistema di garanzie a favore dell'imputato e di assicurare che la sua mancata partecipazione al processo sia oggetto di determinazione volontaria e consapevole, quale condizione per assicurare l'equità del processo secondo le indicazioni della Corte EDU. Abbandonato il meccanismo di conoscenza presuntiva, legato alla regolarità formale delle notificazioni, il codice di rito condiziona la possibilità di celebrare il processo "in assenza" dell'imputato all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. A tale fine si onera il giudice della cognizione di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da escludere che la mancata partecipazione dell'imputato sia ascrivibile alla mancata conoscenza del processo ovvero ad una determinazione volontaria. Il principio volto ad assicurare la volontaria partecipazione dell'imputato al processo riceve attuazione mediante molteplici disposizioni dettate dal codice di rito che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione. Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti a secondo della rispettiva fase di merito, sono accomunati dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e della formazione del giudicato. In tal modo il legislatore ha inteso assicurare in ogni grado del processo l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale a partire dalla vocatío in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase. Qualora la mancata incolpevole conoscenza del processo sia dedotta con l'atto di appello, a norma dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. - nella formulazione vigente al momento della pronuncia impugnata e del deposito del presente ricorso - il giudice pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata e restituisce gli atti a quello di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Se poi, per come evidenziato dalle S.U. Lovric (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso, è prevista la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Nella lettura offertane dalle S.U. Lovric (al riguardo rileva anche la sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), la rescissione del giudicato - alla luce del nuovo archetipo normativo - si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Di conseguenza, la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato è dipendente dal fatto che i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso. Si tratta, quindi, di uno strumento straordinario di tutela che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo a fronte di situazioni che non siano state intercettate e risolte in sede di cognizione. Ma laddove, come nel caso in esame, le situazioni addotte a causa della mancata conoscenza del processo siano state compiutamente devolute nel processo di cognizione, l'uso del ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen., finirebbe per perdere il connotato della sua necessaria straordinarietà, ridondando in una sorta di ricorso ordinario. Del resto, a conferma di tale conclusione depone anche il fatto che le situazioni attinenti alla validità della dichiarazione di assenza nel processo sono ricondotte alla categoria della nullità, quale sanzione a presidio delle situazioni giuridiche compromesse ed a tutela della loro effettività - e tanto si rinviene anche nelle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) - prevedendosi che la Corte di appello, laddove rileva che non siano stati attivati i meccanismi ripristinatori nel corso del giudizio di primo grado, «dichiara la nullità della sentenza impugnata». 2. Il ricorrente risulta avere dedotto, sin dall'udienza preliminare, la questione attinente alla validità della dichiarazione di assenza, riproponendola tra i motivi principali dell'appello analogamente a quanto dedotto con il presente ricorso; risulta, altresì, che la Corte d'appello, nella sentenza di merito con cui ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo del 13/02/2020, (resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dei). Il 17/06/2021), abbia ritenuto non fondata l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, sulla quale si è diffusamente soffermata (vedi pagg. 8-10), argomentando compiutamente le rationes in forza delle quali doveva ritenersi validamente dichiarata l'assenza dell'imputato dal processo (pagg. 11-13); risulta, infine, che la decisione sia divenuta irrevocabile il 15/09/2021, in difetto di ricorso per cassazione. Pertanto, con il presente ricorso straordinario si rinnova un'eccezione di nullità che non solo risulta essere stata disattesa dal giudice della cognizione ma anche, in ipotesi, sanata dal giudicato - che copre il dedotto - e dalla stessa acquiescenza processuale della parte conseguente alla mancata proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorso straordinario finisce, infatti, per porsi quale rimedio surrogatorio di un ricorso per cassazione proponibile e non proposto. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu