CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seirkfte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare dal 6.11.2015, data del suo arresto, al 3.12.2015 in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod.pen. per avere fatto parte del c.d. Gruppo della Stazione, inserito nell'associazione di tipo mafioso c.s. [OSCURATO:PERSONA] affiliata alla famiglia catanese di cosa nostra, associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condotta accertata per il Ferrari dal settembre 2013 al dicembre 2014). In data 3.12.2015 il Tribunale del riesame di Catania aveva annullato l'ordinanza custodiale per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed aveva rimesso in libertà il Ferrari. Rinviato a giudizio, all'esito di rito abbreviato, veniva condannato dal Tribunale di Catania con sentenza del 23.11.2016 alla pena di anni sei di reclusione. Con sentenza del 25.1.2018, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2018, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il Ferrari dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen.. Assume che il giudice della riparazione ha affermato a posteriori la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del Ferrari, negato in sede di riesame, individuando la colpa dell'istante. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza ravvisando la condizione ostativa della colpa grave, ma non ha tenuto conto, come invece sarebbe stato necessario, che nel caso in esame veniva in rilievo l'ipotesi della ingiustizia formale di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari era stata annullata dal Tribunale del Riesame in ragione della assenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Va ricordato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. Ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019 Cotza, Rv. 275022). Qualora sia accertata in modo irrevocabile la illegittimità del provvedimento coercitivo, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). In altri termini anche nelle ipotesi di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen, la condotta gravemente colposa o dolosa può rilevare quale condizione ostativa alla riparazione, ma solo qualora la illegittimità della misura sia stata dichiarata sulla base di un compendio probatorio diverso rispetto a quello valutato dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. In tale ipotesi, peraltro, valgono i noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per cui la valutazione in ordine alla sussistenza della condotta colposa o dolosa, ostativa alla riparazione, deve essere compiuta sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con giudizio ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente ( Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663) 3. Ne consegue, nel caso in esame, che la Corte della riparazione avrebbe dovuto in primo luogo accertare le ragioni poste a base della annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame ed in particolare se detto annullamento per mancanza delle condizioni di cui all'art.273 cod. proc. pen. fosse avvenuto sulla base degli stessi elementi valutati dal Gip nella emissione del provvedimento genetico, ovvero sulla base di elementi ulteriori che ancora il Gip non aveva avuto a disposizione. Solo in tale seconda ipotesi avrebbe dovuto valutare, con giudizio ex ante, se l'indagato avesse posto in essere condotte dolose o gravemente colpose tali da creare un'apparenza di reato e da trarre così in inganno il giudice del provvedimento genetico. Nella prima ipotesi, invece, la Corte non avrebbe potuto che prendere atto della coincidenza del compendio probatorio valutato dal Gip rispetto a quello valutato dal Tribunale del Riesame e determinarsi, indi, nel senso del riconoscimento dell'indennizzo. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così de iso il 24.5.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1-e\ èstensore . :tov, IL Preside