CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22693-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1822 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 621/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/07/2016 R.G.N. 238/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22693/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.621 del 2016, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda, proposta dall'attuale intimato, per il conseguimento della pensione di anzianità, alla stregua delle norme di favore previste dall'art. 26 comma 3, dello Statuto INARCASSA ante 2013, che consentiva il conseguimento della pensione di anzianità all'età di 58 anni e almeno 35 anni di contribuzione in favore dei professionisti che, alla data del 5 marzo 2010 (data di entrata in vigore della modifica statutaria), avessero maturato l'età anagrafica di 55 anni e 30 anni di contribuzione presso INARCASSA; 2. la prospettazione di INARCASSA - secondo cui alla data del 5 marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA], compiuti 57 anni, poteva far valere un solo anno di contribuzione a INARCASSA (per essersi iscritto dal 24 febbraio 2009) e la carenza del requisito contributivo non poteva essere sanata dalla successiva domanda di ricongiunzione (presentata il 13 settembre 2010) dei periodi contributivi maturati presso l'INPS, in qualità di lavoratore dipendente (per 33 anni e 323 giorni) - veniva disattesa dalla Corte di merito che riconosceva la sussistenza del prescritto requisito dell'anzianità contributiva in virtù del principio di generale operatività della ricongiunzione sin dai periodi temporali di riferimento delle posizioni assicurative e, dunque, dalla decorrenza originaria della pensione, e non dalla domanda di ricongiunzione, sul presupposto dell'insussistenza di un potere della gestione ove avviene la ricongiunzione di posticipare la decorrenza della pensione; 3. in sintesi, la Corte di merito riteneva sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della domanda di ricongiunzione dei pregressi periodi di assicurazione, la proposizione (in qualunque momento) antecedente all'attribuzione della pensione, giacche' detta domanda non comportava alcun onere per l'ente di destinazione e determinava solo uno spostamento di contribuzione da una gestione all'altra; 4. avverso tale sentenza INARCASSA ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso;[OSCURATO:PERSONA] 5. con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2,4,5 legge 5 marzo 1990, n.45 in relazione all'art. 26, terzo comma, Statuto INARCASSA (ante 2013) e d.P.R. n.509 del 1994, si contesta l'interpretazione data dalla Corte di merito alla normativa primaria regolatrice della materia e si assume che l'istituto della ricongiunzione contributiva, per i periodi nei quali essendo stato il professionista iscritto ad altri enti previdenziali, diversi da INARCAASSA, questi aveva da vantare una contribuzione maturata presso detti enti, è regolata dalla legge n. 45 del 1990 e, per il suo perfezionamento, richiede la specifica domanda dell'interessato, l'iter prescritto dal legislatore, il versamento anche solo parziale dell'importo proposto dalla gestione accentratrice ed accettato come dovuto dal richiedente; 6. in sintesi, ad avviso della parte ricorrente, solo con il perfezionamento del negozio giuridico bilaterale di natura pubblicistica può esser presa in considerazione, ai fini della domanda di pensione, l'anzianità contributiva ricongiunta (anche in caso di adempimento parziale allorche' il pagamento prosegua ratealmente), e,alla data del 5 marzo 2010, l'iscritto non possedeva la prescritta anzianità contributiva, per aver presentato domanda di ricongiunzione solo il 13 settembre 2010; 7. il ricorso è da accogliere; 8. premesso che non vi è alcun dubbio interpretativo sul presupposto di fatto inerente alla previsione statutaria delle condizioni per accedere alla pensione di anzianità e al discrimine temporale (il 5 marzo 2010) al quale correlare i requisiti, l'anzianità contributiva e anagrafica per godere del favorevole regime per beneficiare della pensione di anzianità, la controversia è incentrata sul momento in cui assume rilevanza l'anzianità contributiva ricongiunta: nella prospettazione del professionista, alla quale ha aderito la Corte territoriale, il possesso, in potenza, dell' anzianità contributiva, a prescindere dall'epoca temporale in cui si colloca la domanda di ricongiunzione, fa ritenere già acquisito il montante contributivo che confluirà nella gestione o ente di destinazione, indipendentemente dalla presentazione della domanda di ricongiunzione o dall'assolvimento dei relativi oneri economici di ricongiunzione; 9. invero, la legge n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, per quanto qui di interesse, attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la facoltà di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista secondo le modalità previste dall'art. 2 della medesima legge, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione; 10. l'obbligo assunto dalla Cassa, corrispondente all'oggetto della prestazione dedotta nel negozio bilaterale di diritto pubblico, è quello di attivarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge in commento, ad acquisire gli elementi necessari o utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto e, quindi, all'esito della procedura dettagliatamente regolata dalla legge ed ottenuto l'adempimento del richiedente, di costituire la detta posizione; 11. l'art. 4, comma 2, legge n. 45 cit., dopo aver stabilito che «Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni», prevede che «Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione [...], s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1», vale a dire alla facoltà di «chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione» già accreditati presso le varie «forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti»; 12. nella struttura lessicale della disposizione (significativamente rubricata «Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento»), la necessità che l'assicurato provveda «entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione» al versamento delle prime tre rate o alla presentazione della domanda di rateazione di cui al precedente art. 2, comma 3, è del tutto indipendente dalla tempestività con cui detta comunicazione gli viene effettuata; 13. la circostanza che la comunicazione sia tempestiva può senz'altro incidere ai fini di valutare la correttezza dell'adempimento della Cassa nel dare attuazione al negozio bilaterale di ricongiunzione, ma solleva ex se l'assicurato dall'onere di attivarsi nei successivi sessanta giorni dal suo ricevimento per provvedere al pagamento o presentare la domanda di rateazione, trattandosi di onere che la disposizione citata ricollega (sotto pena di ritenere che «l'interessato abbia rinunciato» alla ricongiunzione) alla «ricezione della comunicazione» e non di una «comunicazione tempestiva» (Cass. n. 10431 del 2017); 14. la disposizione in esame mira, dunque, a cadenzare gli adempimenti cui sono tenute le parti in attuazione del negozio di ricongiunzione e a disciplinare sia l'effetto abdicativo della facoltà di ricongiunzione, attraverso una presunzione assoluta di rinunzia alla facoltà di ricongiunzione (per il mancato rispetto dei termini prescritti per il pagamento integrale o rateale: commi 1 e 2, art. 4 cit.), sia l'irretrattabilità/irrevocabilità della facoltà di ricongiunzione (per effetto del versamento, anche parziale, dell'importo dovuto: comma 3, art. 4 cit.); 15. inoltre, l'adempimento del versamento del relativo onere economico correlato ad un termine breve di sessanta giorni, persegue la finalità di contemperare le esigenze del pronto esercizio del diritto alla ricongiunzione con l'interesse delle varie gestioni a conoscere sollecitamente la volontà degli interessati, una volta messo l'assicurato in condizione di effettuare la scelta di chiedere o meno di essere ammesso al beneficio della ricongiunzione e con quali modalità, anche ai fini di determinare l'ammontare della somma da porre a carico del richiedente secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge in esame (Cass. n.16131 del 2005); 16. ancora, la legge n. 45 del 1990, art. 5, comma 1, a proposito della determinazione del diritto e della misura della pensione, prevede che le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità; 17. se il quadro normativo che regola le vicende dell'istituto della facoltà di ricongiunzione ex L. n. 45 del 1990 è quello appena sintetizzato, appare evidente che il "potenziale contributivo" che il professionista reputa già parte della complessiva anzianità spendibile per accedere, nella specie, alla pensione di anzianità con i più favorevoli requisiti prescritti da INARCASSA, non può sopperire, in materia relativa alle assicurazioni obbligatorie, quindi, di rilievo pubblico, alla complessiva contribuzione effettiva comprensiva della contribuzione ricongiunta per effetto della manifestazione della facoltà di ricongiunzione (proposta con la domanda) e del tempestivo adempimento nell'ambito della progressiva sequenza temporale dianzi descritta, anche in ipotesi di rateizzazione del relativo onere economico (per l'accettazione anche tacita della rateizzazione v., in motivazione, Cass. n. 244 del 2012; cfr.Cass. n. 2499 del 2008 sul pagamento in unica soluzione alla data coincidente con il termine ultimo per la presentazione della domanda di rateazione); 18. solo il perfezionamento del negozio di ricongiunzione e il tempestivo adempimento permettono di definire la complessiva anzianità contributiva utile, come nella specie, per beneficiare della pensione di anzianità alle condizioni fissate da INARCASSA, se non altro perché ben potrebbe l'assicurato, aspirante al trattamento pensionistico, decadere o recedere dal diritto di chiedere la ricongiunzione (cfr., sulla decadenza dal diritto di chiedere la ricongiunzione, Cass. n. 10431 del 2017; in tema di recesso dalla ricongiunzione v. Cass. n. 9394 del 2017); 19. lo scopo della ricongiunzione, di massimizzare i benefici per l'assicurato che abbia prescelto il regime di destinazione perché evidentemente più favorevole all'accorpamento dei diversi periodi assicurativi maturati presso enti diversi come svolti interamente presso il regime di destinazione, comporta dei costi, a carico dell'interessato, diretti a compensare i maggiori vantaggi, per cui l'operazione di ricongiunzione, come dianzi descritta, esclude che il montante contributivo complessivo possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento, totale o parziale ove rateizzato, dell'onere economico; 20. in conclusione, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al conseguimento della pensione di anzianità alle più favorevoli condizioni prescritte da INARCASSA, per insussistenza del requisito dell'anzianità contributiva; 21. la mancanza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; spese del giudizio di merito compensate; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi