CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 33963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24398-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edomiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 576/2022 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 21/09/2022, nonché della presupposta sentenza della CORTE DI APPELLO di MESSINA n. 869/2019 del la CORTE DI APPELLOdi MESSINA , depositata il 25 / 1 1 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 14.7.2011 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e MonastraSalvatore innanzi il Tribunale di Patti, invocando la declaratoria del suo diritto di attingere acqua da un pozzo esistente nel terreno di proprietà dei convenuti e la condanna di questi ultimi al ripristino della funzionalità dell’impianto di attingimento. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 37/2015, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 869/2019, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame interposto dal Ceraolo avverso la decisione di prime cure, confermandola. Con successiva sentenza n. 576/2022 la medesima Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la decisione di seconda istanza. Propone ricorso per la cassazione di entrambe le predette decisioni [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, quanto alla sentenza di rigetto della domanda di revocazione, e a due motivi , quanto alla sentenza presupposta, di rigetto del gravame a suo tempo interposto avverso la statuizione di primo grado. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo, la parte ricorrente impugna la sentenza n. 576/2022, con la quale la Corte di Appello di Messina aveva rigettato la domanda di revocazione della sua precedente decisione n. 869/2019, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 , c.p.c., perché la Corte di Appello, dopo aver dato atto che il giudice dell’appello aveva erroneamente affermato che la C.T.U. non era stata ammessa in prime cure, tralasciando così di considerare che al detto mezzo di valutazione della prova era stato, invece, dato ingresso in seconde cure, avrebbe erroneamente affermato che, in tal modo, il giudice di seconde cure aveva inteso implicitamente confermare la statuizione di inammissibilitàdel mezzo già disposta dal Tribunale. Con due ulteriori motivi, la parte ricorrente impugna la sentenza n. 869/2019, con la quale la Corte di Appello aveva rigettato il gravame proposto avverso la decisione di prime cure, lamentando, rispettivamente: - con il primo di essi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la natura esplorativa della ulteriore C.T.U. che era stata richiesta in relazione al danneggiamento delle condotte idricheinterrate nel fondo servente, senza considerare che la collocazione dei manufatti al di sotto della proprietà aliena impediva al Ceraolo di conseguire la prova del danno con modalità diverse dall’accertamento tecnicod’ufficio; - con il secondo di essi, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di esaminare le risultanze della C.T.U. che era stata esperita in secondo grado, uniformandosi acriticamente alla statuizione con la quale il Tribunale aveva, in prime cure, ritenuto inammissibile il detto mezzo di valutazione della prova. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel senso dell’inammissibilità, o manifesta infondatezza, del ricorso, non è condivisa dal Collegio, poiché essa fa riferimento soltanto ai due motivi di ricorso proposti dalla parte ricorrente in relazione alla sentenza n. 869/2019,che tuttavia vanno esaminati dopo lo scrutinio dell’unico motivoproposto avverso la decisione del 2022 , di rigetto della domanda di revocazione. Con esso, la parte ricorrente lamentache il giudice di seconde cure abbia deciso la controversia sulla scorta di un errore percettivo, rappresentato dall’erroneaaffermazione secondo cui la C.T.U. non era stata ammessa nel corso del giudizio di merito.Al contrario, infatti, il mezzo di valutazione della prova di cui anzidetto, inizialmente ritenuto inammissibile dal Tribunale, era stato poi ammesso in appello, ma la Corte distrettuale aveva trascurato di valutarne il contenuto. La censura è infondata. Nella sentenza di rigetto della revocazione, la Corte distrettuale ha affermato che “In sostanza ilGiudice d’appello non ha valutato in alcun modo la CTU, e questo risponde a verità, ma ciò coerentemente con la ritenuta inammissibilità del mezzo. D’altra parte la circostanza che la Corte avesse ritenuto di disporre tale incombente, non è di alcuna preclusione ad una valutazione opposta in sede di decisione della causa. Quindi, contrariamente a quanto affermato dal Ceraolo nel ricorso per revocazione, la questione dell’ammissibilità dell’incombente istruttorio è stato trattato anche in sentenza e risoltoin senso opposto rispetto a quanto aveva fatto il Collegio nel corso del giudizio: avendolo ritenuto inammissibile, nessuna valutazione di esso ha ritenuto di dover fare” (cfr. pag. 4 della sentenza n. 576/2022). Non si configura, sul punto, alcun errore percettivo, poiché la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di appello, nel confermare la statuizione del Tribunale di inammissibilità del mezzo istruttorio di cui si discute, aveva inteso sovvertire l’iniziale valutazione di ammissibilitàdello stesso, che era stato effettivamente disposto nel corso del giudizio di secondo grado,e dunque ne aveva omesso qualsiasi valutazione. La mancata considerazione delle conclusioni della C.T.U. esperita in grado di appello, in altri termini, non è stata –secondo quanto ritenuto dal giudice della revocazione, con statuizione che merita di essere condivisa poiché fondata su motivazione non implausibile–frutto di una svista percettiva, bensì conseguenza di un giudizio di inammissibilità del mezzo istruttorio: giudizio, quest’ultimo, sempre consentito al Collegio, in sede decisoria, attesa la natura non vincolante del provvedimento con cui, in precedenza, si sia dato ingresso ad un mezzo istruttorio. Il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di revocazione va dunque rigettato. La conferma della decisione n. 576/2022 esonera il Collegio dall’onere di scrutinare i motivi di ricorso proposti avverso la precedente sentenza della medesima Corte di Appello n. 869/2019. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., non vanno applicati il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3 . 0 00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi,liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica