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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 20117/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 15 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata [condotte di cui ai punti 2), 4), 5), 8), 9) e 10)1, commesso nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 6 febbraio 2014.

2. L'impugnativa consta di tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione da omessa risposta alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione del teste Gagliardi, le cui dichiarazioni, ove nuovamente raccolte, si sarebbero rivelate decisive ai fini del giudizio. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell'ambito della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice e non in quella della bancarotta fraudolenta, avuto riguardo all'elemento psicologico che aveva animato le condotte tenute dal ricorrente, riconducibile alla colpa - da mancata diligente conservazione dei documenti contabili atti a provare le causali dei singoli esborsi - piuttosto che al dolo, ossia alla coscienza e volontà di porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali. - Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione delle pene sostitutive, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole.

3. Con requisitoria depositata in data 1 marzo 2024 il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria in data 7 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento delle censure articolate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta distrattiva o dissipativa ascritta al ricorrente al punto 8) dell'imputazione, evidenziando come le dichiarazioni del teste Gagliardi - che aveva escluso che la fattura per Euro 3260,00, contabilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. per giustificare un presunto esborso di denaro effettuato nei suoi confronti, fosse stata da lui effettivamente emessa, non avendo egli giammai effettuato prestazioni lavorative a Favore della [OSCURATO:PERSONA]. - non solo non fossero state smentite dagli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, ma fossero state addirittura corroborate dalle dichiarazioni del teste addotto dalla difesa, Pillon, che non aveva saputo dire se Gagliardi avesse lavorato per conto della [OSCURATO:PERSONA]. in Khazakhistan (cfr. pag. 11, primo capoverso, della sentenza di appello); così argomentando ha, dunque, implicitamente escluso la necessità della riassunzione delle dichiarazioni medesime in sede di rinnovazione istruttoria.

Tanto richiamato della sentenza impugnata, e ribadito che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035), va riconosciuto che il giudice censurato non è incorso nel vizio di omessa pronuncia in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: è pacifico principio di diritto, infatti, quello secondo il quale l'implementazione probatoria in appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado„ è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che non sussiste difetto di motivazione della sentenza d'appelio ove questa non abbia dato conto delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, se in essa si sia sufficientemente argomentato in ordine all'adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrandosi così la inutilità della chiesta rinnovazione (Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1979, Rv. 142095), come nel caso di specie.

2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto ascrittogli - nelle condotte descritte ai punti 2), 4), 5), 8), 9) e 10) dell'imputazione - alla stregua del delitto di bancarotta semplice, sul rilievo che la mancata prova degli esborsi monetari ingiustificati, a lui riferibili in quanto amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA]., sarebbe derivata dalla disordinata o carente tenuta delle scritture contabili societarie, dovuta a sua colpa ovvero alle particolari condizioni in cui la società si era trovata ad operare, avendo subito contestuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.Tale prospettazione difensiva non considera, tuttavia, che i fatti contestati al Loiacono sono di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione e non di bancarotta fraudolenta documentale da distruzione o sottrazione delle scritture contabili in pregiudizio dei creditori o, ancora, da tenuta delle stesse in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari della società fallita, di modo che non è pertinente invocare la colpa nella mancata o incompleta conservazione delle scritture contabile - trattandosi di rilievo idoneo, al più, a sostenere la riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale -, per suffragare la sussunzione delle condotte di spoliazione del patrimonio sociale nella fattispecie di bancarotta semplice patrimoniale di cui agli artt. 217, comma 1, e 224 L.F., che consta di ipotesi tipiche - ossia, quelle di: 1) compimento da parte del fallito di spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) consumazione di una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) aggravamento del proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) inadernpimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; 6) aggravamento del dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge - nessuna delle quali si addice all'agire del ricorrente per come descritto nell'imputazione e per come accertato dai giudici di merito.

Piuttosto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848); onere informativo specifico al cui adempimento il ricorrente, per quanto ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, si è sistematicamente sottratto.

3. Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale, negando all'imputato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sul rilievo che non era possibile confidare nella idoneità risocializzante della detta sanzione in ragione della gravità delle condotte accertate, dell'intensità del dolo che le aveva animate e dei precedenti penali anche specifici annoverati dal richiedente il beneficio, ha dimostrato di avere correttamente amministrato il potere conferitogli di applicare o meno le pene sostitutive.

Infatti, questa Corte ha affermato che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli ulteriori accertamenti richiesti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).

4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 15 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata [condotte di cui ai punti 2), 4), 5), 8), 9) e 10)1, commesso nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 6 febbraio 2014. 2. L'impugnativa consta di tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione da omessa risposta alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione del teste Gagliardi, le cui dichiarazioni, ove nuovamente raccolte, si sarebbero rivelate decisive ai fini del giudizio. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell'ambito della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice e non in quella della bancarotta fraudolenta, avuto riguardo all'elemento psicologico che aveva animato le condotte tenute dal ricorrente, riconducibile alla colpa - da mancata diligente conservazione dei documenti contabili atti a provare le causali dei singoli esborsi - piuttosto che al dolo, ossia alla coscienza e volontà di porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori sociali. - Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione delle pene sostitutive, delle quali il ricorrente sarebbe stato meritevole. 3. Con requisitoria depositata in data 1 marzo 2024 il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 7 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento delle censure articolate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta distrattiva o dissipativa ascritta al ricorrente al punto 8) dell'imputazione, evidenziando come le dichiarazioni del teste Gagliardi - che aveva escluso che la fattura per Euro 3260,00, contabilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. per giustificare un presunto esborso di denaro effettuato nei suoi confronti, fosse stata da lui effettivamente emessa, non avendo egli giammai effettuato prestazioni lavorative a Favore della [OSCURATO:PERSONA]. - non solo non fossero state smentite dagli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, ma fossero state addirittura corroborate dalle dichiarazioni del teste addotto dalla difesa, Pillon, che non aveva saputo dire se Gagliardi avesse lavorato per conto della [OSCURATO:PERSONA]. in Khazakhistan (cfr. pag. 11, primo capoverso, della sentenza di appello); così argomentando ha, dunque, implicitamente escluso la necessità della riassunzione delle dichiarazioni medesime in sede di rinnovazione istruttoria. Tanto richiamato della sentenza impugnata, e ribadito che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035), va riconosciuto che il giudice censurato non è incorso nel vizio di omessa pronuncia in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: è pacifico principio di diritto, infatti, quello secondo il quale l'implementazione probatoria in appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado„ è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che non sussiste difetto di motivazione della sentenza d'appelio ove questa non abbia dato conto delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, se in essa si sia sufficientemente argomentato in ordine all'adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrandosi così la inutilità della chiesta rinnovazione (Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1979, Rv. 142095), come nel caso di specie. 2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto ascrittogli - nelle condotte descritte ai punti 2), 4), 5), 8), 9) e 10) dell'imputazione - alla stregua del delitto di bancarotta semplice, sul rilievo che la mancata prova degli esborsi monetari ingiustificati, a lui riferibili in quanto amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA]., sarebbe derivata dalla disordinata o carente tenuta delle scritture contabili societarie, dovuta a sua colpa ovvero alle particolari condizioni in cui la società si era trovata ad operare, avendo subito contestuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.Tale prospettazione difensiva non considera, tuttavia, che i fatti contestati al Loiacono sono di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione e non di bancarotta fraudolenta documentale da distruzione o sottrazione delle scritture contabili in pregiudizio dei creditori o, ancora, da tenuta delle stesse in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari della società fallita, di modo che non è pertinente invocare la colpa nella mancata o incompleta conservazione delle scritture contabile - trattandosi di rilievo idoneo, al più, a sostenere la riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale -, per suffragare la sussunzione delle condotte di spoliazione del patrimonio sociale nella fattispecie di bancarotta semplice patrimoniale di cui agli artt. 217, comma 1, e 224 L.F., che consta di ipotesi tipiche - ossia, quelle di: 1) compimento da parte del fallito di spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) consumazione di una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) aggravamento del proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) inadernpimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; 6) aggravamento del dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge - nessuna delle quali si addice all'agire del ricorrente per come descritto nell'imputazione e per come accertato dai giudici di merito. Piuttosto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848); onere informativo specifico al cui adempimento il ricorrente, per quanto ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, si è sistematicamente sottratto. 3. Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, negando all'imputato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sul rilievo che non era possibile confidare nella idoneità risocializzante della detta sanzione in ragione della gravità delle condotte accertate, dell'intensità del dolo che le aveva animate e dei precedenti penali anche specifici annoverati dal richiedente il beneficio, ha dimostrato di avere correttamente amministrato il potere conferitogli di applicare o meno le pene sostitutive. Infatti, questa Corte ha affermato che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli ulteriori accertamenti richiesti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). 4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 20117/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris