CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20995 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – per la revocazione dellaordinanza n. 6948/2025, della Corte di cassazione, depositata in data 15 marzo 2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; Oggetto: Tributi REVOCAZIONE lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In punto di fatto dagli atti di causa si evince che : 1) la Commissione provinciale di Napoli -con sentenza n. 5842/28/2016 - aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento relativo ad Irpef,Addizionali, Irap , Iva e sanzioni per l’anno 2010, riducendo, in conformità alla proposta conciliativa dell’Agenzia, il reddito accertato ed escludendo la ripresa Irap; 2) avverso la sentenza di primo grado, il contribuente aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 4869/25/2018, lo aveva dichiarato, in parte inammissibile , e, in parte, infondato; 3) avverso lasentenza di appello, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; 4) con ordinanzan. 6948/2025, la Corte di cassazioneaveva rigettato il ricorso. 2. Nella predetta ordinanza, per quanto di interesse, la Corte di cassazione: 1) ha preliminarmente disatteso la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria illustrativa, “traente origine dalla pendenza di altri ricorsi inerenti al medesimo debito d’imposta” atteso che tali ulteriori ricorsi attenevano non già ad un diverso atto impositivo avente ad oggetto la medesima imposta ma ad atti traenti origine dall’iscrizione a ruolo provvisoria conseguente alla sentenza di primo grado che aveva rimodulato, riducendolo, il debito del contribuente; 2) non era fondato il (quinto) motivo di ricorso con il quale si era dedotta la violazione degli artt.7 e 48 bis, d.lgs n. 546/1992; 21 - o c ties l. n. 241/1990, 41, 47 e 48 CEDU in merito all’affermata sanatoria dell’avviso impugnato relativamente ai tributi armonizzati in quanto era stato svolto, nella specie, il tentativo di conciliazione cheaveva consentito di instaurare il rapporto tra Amministrazione e contribuente anche in relazione alle sue difese, con possibile esito favorevole per il secondo anche a mezzo dell’esercizio del potere di autotutela amministrativa. 3. Avverso l’ordinanza n. 6948/2025, il contribuente propone ricorso per revocazione affidato a due motivi. 4. Resiste, con controricorso,l’Agenzia delle entrate. 5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia l’errore revocatorio - ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.-da parte di questa Corte, nella ordinanza n. 6948/2025 , per avere quest’ultima, nel rigett are l’ istanza di cessazione della materia del contendere formulata dal contribuente in memoria , erronea mente supposto, a seguito di evidente svista nella lettura degli atti processuali, che: 1) la detta istanza fossestata motivata con “la pendenza di altri ricorsi relativi al medesimo debito d’imposta” (ovvero quello che si assumeva accertato con l’avviso impugnato nel giudizio RG 36861/2018) laddove il contribuente aveva motivato la richiesta di cessazione della materia del contendere avuto riguardo ad altri giudizi pendenti afferenti all’impugnativa di un diverso atto ( TF31IPPN01033/2016 ) avente ad oggetto un “nuovo debito” così rideterminato dall’Agenzia a seguito della sentenza n. 5842/28/2016 della CTP di Napoli che aveva rettificato gli elementi costitutivi dell’accertamento con determinazione di una diversa pretesa; 2) l’atto (TF31IPPN01033/2016) non potesse dare luogo alla cessazione della materia del contendere in quanto lo stesso non costituiva un ulteriore differente atto impositivo avente ad oggetto la medesima pretesa ma “un atto di riscossione che doveva tenere conto della riduzione della stessa operata dalla sentenza di primo grado”, sentenza (n. 5842/2016) che aveva rimodulato il debito del contribuente, riducendolo; ciò sebbene dalla lettura della stessa sentenza emergesse chiaramente che la CTP si era limitata soltanto a rettificare la base imponibile, ai fini della riedizione della potestà impositiva,senza provvedere a riquantificare la pretesa tributaria . 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di una valutazione (cfr, ex plurimis, Cass. sez. 6-5, n. 18254 del 2022; Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; v. sulla distinzione tra errore materiale e errore revocatorio, da ultimo Cass. SU Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022). In particolare, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 - 2, Ord.n. 16439 del 10/06/2021; Sez. 5, Ord . n. 19809 del 2023 ). 1.3. La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata -di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass.n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019; Cass., sez.5, n. 24497del 2023). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità (Cass. 14088/2018; Cass. sez. 6- 5, n. 18254 del 2022). In altri termini, non integra errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. (Cass., n. 10184/18). Si è altresì precisato che èinammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass.18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022; Cass., sez.5, n. 24497 del 2023). 1.4. Nella specie, non concreta errore revocatorio la denunciata erronea supposizione da parte di questa Corte nella impugnata sentenza, nel rigettare l’istanza di cessazione della materia del contendere: 1) che detta istanza fosse stata motivata della pendenza di altri ricorsi relativi al medesimo debito d’imposta”, laddove il contribuente aveva fatto in memoria riferimento per giustificare la richiesta alla pendenza di altri giudizi afferenti una diversa pretesa come rideterminata dall’Agenzia (con l’atton. TF31IPPN01033/2016) a seguito della sentenza della CTP di Napoli n. 5842/28/2016 rettificativa degli elementi costitutivi dell’accertamento;2) che l’atto n. TF31IPPN01033/2016 non potesse dare luogo alla cessazione della materia del contendere in quanto lungi dal costituire un ulteriore differente atto impositivo avente ad oggetto la medesima pretesa costituiva un atto di riscossione che doveva tenere conto della riduzione ella pretesa operata dalla sentenza di primo grado (n. 5842/2016); infatti trattasi in sostanza di un ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione. Invero,la suddetta denunciata erronea supposizione di questa Corte nella impugnata ordinanza presupponeva una valutazione degli atti di giudizio escludendo in radice l'astratta configurabilità della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017);ci si duole di pretesi errori su atti, per di più processuali, e non su fatti, e cioè -per dirla con le SS.UU. n. 23306 del 2016 -su "verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo" (Cass. n. 14088/2018).Il motivo si profila, dunque , inammissibile risolvendosi sostanzialmente in una denuncia, con il mezzo revocatorio, di una errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali. 2. Con il secondo motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nella impugnata ordinanza, per avere quest’ultima, nel rigettare il quinto motivo di ricorso (con il quale era stata denunciata la violazione degli artt.7 e 48 bis, d.lgs n. 546/1992; 21-coties l. n. 241/1990, 41, 47 e 48 CEDU in merito all’affermata sanatoria dell’avviso impugnato relativamente ai tributi armonizzati) erroneamente supposto, a seguito di evidente svista nella lettura degli atti processuali, la piena sovrapponibilità del “ tentativo di conciliazione ” a l “ contraddittorio endoprocedimentale”sebbene, nella specie, detto tentativo di conciliazione avesse seguito e non preceduto l’emissione dell’atto impositivo con nullità – già verificatasi - dell’avviso in ordine ai tributi armonizzati a causa del mancato svolgimento del contraddittorio nella fase amministrativa procedimentale. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2. L'errore revocatorio postula il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice. Il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). L'errore revocatorio, pertanto, «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3; Sez. L, Ordinanza n. 29750 del 2022). 2.3.Non è allora viziata da errore revocatorio l’ordinanza della Corte di Cassazione nella parte in cui il Collegio ha rigettato il (quinto) motivo di ricorso (con il quale era stata denunciata la violazione degli artt.7 e 48 bis, d.lgs.n. 546/1992; 21 - o c ties l. n. 241/1990, 41, 47 e 48 CEDU in merito all’affermata sanatoria dell’avviso impugnato relativamente ai tributi armonizzati) per ragioni attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente all’asserito “svolgimento nellaspecie del tentativo di conciliazione che consentiva di instaurare il rapporto tra amministrazione e contribuente anche in relazione alle sue difese con possibilità di giungere ad un esito favorevole per il secondo anche a mezzo dell’esercizio del potere di autotutela amministrativa”, vertendosi, in tali casi, in ipotesi, su eventuali errori di giudizio della Corte (Cass. SU, n. 26022/08; n. 14928/18; Sez. 1, Ordinanza n. 3059 del 2024). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam