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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07322/2025

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso in data 25/07/2024; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Isernia resa in data 05/02/2024, per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio, rilasciata contestualmente all'atto di impugnazione. 2.Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione, con due distinti atti perfettamente sovrapponibili, gli imputati i quali eccepiscono l'illegittimità costituzionale della norma (art.581, comma 1 quater cod. proc. pen.) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Ad avviso dei ricorrenti la previsione normativa introduce un adempimento che ostacola l'accesso alla funzione giurisdizionale traducendosi un aggravio nell'esercizio del diritto di difesa e genera, sotto vari profili, una disparità di trattamento tra imputato che promuove l'appello e imputato citato in giudizio su impugnazione del pubblico ministero, tra imputato libero e imputato detenuto e, ancora, tra imputato e parte civile, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.Prinna di esaminare nello specifico i motivi di ricorso preme ricordare che la L. 114/2024 entrata in vigore il 25 agosto 2024, all'art. 2, comma 1, lett. o) stabilisce che "all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio".

Pertanto, con l'abrogazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., nel caso di impugnazioni proposte dopo il 25/8/2024 dall'imputato nei cui confronti si è proceduto in presenza, non è necessaria la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio.

Nel caso di impugnazioni proposte da imputato giudicato in assenza, l'art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen. prevede, solo nel caso di imputato assisto da difensore di ufficio, la necessità dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.

Nel caso di imputato assistito da difensore di fiducia non vi è necessità di specifico mandato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza in data 24/10/2024, di cui si conosce, allo stato, l'informazione provvisoria hanno statuito che " la disciplina contenuta nell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". 3.Tanto premesso, nel caso di specie, va detto, anzitutto, che l'impugnazione è stata proposta prima del 25/8/2024; che entrambi gli imputati, non detenuti, sono stati giudicati in assenza in primo grado, pertanto non trova applicazione la norma di cui all'art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen., nella versione modificata dalla L. 114/2024, ma continua ad applicarsi la vecchia versione dell'art. art. 581, comma 1, quater del codice di rito che prevedeva, indistintamente, sia per il difensore di ufficio che per quello di fiducia, nel caso di imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, la necessità di munirsi dello specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, dati che non risultano essere presenti nel fascicolo processuale non essendo sufficiente la mera indicazione presente nell'atto di nomina o in sentenza, del luogo di yi4 residenza dell'imputato essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180; Sez. 2, n. 43068 del 19/9/2023 n.m.). 4.Quanto, poi, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, questa Corte ha già ritenuto la questione manifestamente infondata evidenziando che si tratta di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis"; che sono stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine; che l'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen., introduce un adempimento funzionale a rendere agevole l'attività di notificazione, che deve essere ripetuto per la nuova fase e che risulta "ragionevole" nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale (sul punto Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900; Sez. 5 n.46831 del 22 settembre 2023, non mass.; Sez. 4 n.43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.285324 ; Sez. 5, n.39166 del 4/7/2023, Rv. 285305). 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso in data 25/07/2024; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Isernia resa in data 05/02/2024, per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio, rilasciata contestualmente all'atto di impugnazione. 2.Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione, con due distinti atti perfettamente sovrapponibili, gli imputati i quali eccepiscono l'illegittimità costituzionale della norma (art.581, comma 1 quater cod. proc. pen.) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Ad avviso dei ricorrenti la previsione normativa introduce un adempimento che ostacola l'accesso alla funzione giurisdizionale traducendosi un aggravio nell'esercizio del diritto di difesa e genera, sotto vari profili, una disparità di trattamento tra imputato che promuove l'appello e imputato citato in giudizio su impugnazione del pubblico ministero, tra imputato libero e imputato detenuto e, ancora, tra imputato e parte civile, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.Prinna di esaminare nello specifico i motivi di ricorso preme ricordare che la L. 114/2024 entrata in vigore il 25 agosto 2024, all'art. 2, comma 1, lett. o) stabilisce che "all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio". Pertanto, con l'abrogazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., nel caso di impugnazioni proposte dopo il 25/8/2024 dall'imputato nei cui confronti si è proceduto in presenza, non è necessaria la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio. Nel caso di impugnazioni proposte da imputato giudicato in assenza, l'art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen. prevede, solo nel caso di imputato assisto da difensore di ufficio, la necessità dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. Nel caso di imputato assistito da difensore di fiducia non vi è necessità di specifico mandato. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza in data 24/10/2024, di cui si conosce, allo stato, l'informazione provvisoria hanno statuito che " la disciplina contenuta nell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". 3.Tanto premesso, nel caso di specie, va detto, anzitutto, che l'impugnazione è stata proposta prima del 25/8/2024; che entrambi gli imputati, non detenuti, sono stati giudicati in assenza in primo grado, pertanto non trova applicazione la norma di cui all'art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen., nella versione modificata dalla L. 114/2024, ma continua ad applicarsi la vecchia versione dell'art. art. 581, comma 1, quater del codice di rito che prevedeva, indistintamente, sia per il difensore di ufficio che per quello di fiducia, nel caso di imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, la necessità di munirsi dello specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, dati che non risultano essere presenti nel fascicolo processuale non essendo sufficiente la mera indicazione presente nell'atto di nomina o in sentenza, del luogo di yi4 residenza dell'imputato essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180; Sez. 2, n. 43068 del 19/9/2023 n.m.). 4.Quanto, poi, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, questa Corte ha già ritenuto la questione manifestamente infondata evidenziando che si tratta di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis"; che sono stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine; che l'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen., introduce un adempimento funzionale a rendere agevole l'attività di notificazione, che deve essere ripetuto per la nuova fase e che risulta "ragionevole" nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale (sul punto Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900; Sez. 5 n.46831 del 22 settembre 2023, non mass.; Sez. 4 n.43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.285324 ; Sez. 5, n.39166 del 4/7/2023, Rv. 285305). 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'
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