CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria di replica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettatol’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva l’unificazionemediante cumulo materiale, ai fini dell’applicazione del criterio calmieratore di cuiall’art. 78 cod. pen., delle pene inflitte con i seguenti provvedimenti:a) provvedimento di cumulo del Tribunale di Gela del 28 novembre 2018 conpena di anni ventisette e mesi nove di reclusione;b) provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica pressola Corte di appello di Caltanissetta in data 29 novembre 2024 con pena dianni due di reclusione;c) provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica pressola Corte di appello di Caltanissetta in data 16 dicembre 2024 con fine pena7 dicembre 2027.La Corte rappresentava che le pene da unificare, pari a complessivi anni 29 emesi 7 di reclusione, si collocavano al di sotto della soglia di anni 30, dondel’insussistenza del presupposto per l’accesso al beneficio invocato dal condannato.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, Avv.con cui ha denunciato violazione degli artt. 78 e 80 cod. pen., 663 e 125, comma3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per effetto di travisamento peromissione, non avendo il giudice dell’esecuzione tenuto conto della pena di anniquattro di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Caltanissettadell’11 marzo 2024, definitiva il 27 novembre 2024, inserita al punto 3 delprovvedimento emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello diCaltanissetta in data 29 novembre 2024.3. Con memoria del 20 marzo 2026 il Procuratore generale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per omessaallegazione del provvedimento del Procuratore generale presso la Corte di appellodi Caltanissetta emesso in data 16 dicembre 2024, evidenziando che l’ordinanzaimpugnata aveva testualmente ripreso dall’istanza difensiva il “petitum” esegnalando l’incongruenza emergente dalla produzione in allegato al ricorso delprovvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte diappello di Caltanissetta in data 29 novembre 2024, che prevede una reclusionetotale residua di anni tre, mesi sei e giorni ventitré, anziché di soli due anni.4. Con memoria di replica dell’1 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito neimotivi di ricorso, producendo il provvedimento del Procuratore generale presso laCorte di appello di Caltanissetta del 16 dicembre 2024, costituente in realtà unacomunicazione di nuovo residuo pena, già allegata all’istanza al giudicedell’esecuzione; ha rilevato che l’indicazione della pena di anni due di reclusionenel testo del predetta istanza non esimeva il giudice dal verificarne lacorrispondenza con i documenti allegati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. L’istanza rivolta dal condannato al giudice dell’esecuzione eraespressamente finalizzata all’unificazione dei diversi titoli esecutivi in vista delladeterminazione della pena complessiva nel limite di anni trenta di reclusioneprevisto dall’art. 78 cod. pen.Premesso di avere già interamente espiato le pene di cui al cumulo piùrisalente, l’instante invocava l’inserimento nel nuovo cumulo delle condanne piùrecenti, deducendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 657, comma 4,cod. proc. pen.La Corte di appello, dato atto che il condannato aveva espiato la pena di cuial provvedimento di cumulo del Tribunale di Gela del 28 novembre 2018, indicavaquali pene in esecuzione quelle, rispettivamente, di anni uno e mesi otto direclusione e di mesi due di reclusione, irrogate in relazione alle condanne ai punti1 e 2 del cumulo del 29 novembre 2024, omettendo di prendere in considerazionela condanna ad anni quattro di reclusione al punto 3 del medesimo provvedimento.L’erronea indicazione da parte del richiedente della pena in esecuzione pereffetto del provvedimento di cumulo del 29 novembre 2024 testé menzionato,allegato alla primigenia istanza, non esonerava il giudice dalla verifica in ordinealla sussistenza in concreto dei presupposti per l’operatività della disciplinainvocata, tramite riscontro sulla documentazione presente al fascicolo.3. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio allaCorte di appello di Caltanissetta per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appellodi Caltanissetta.Così è deciso, 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]