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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 29942/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/12/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo ha ad oggetto l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 27 dicembre 2022 (motivazione depositata il 10 febbraio 2023) che a seguito d richiesta di [OSCURATO:PERSONA] - indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per corruzione per l'esercizio delle funzioni - ha annullato l'ordinanza genetica con la quale il Gip aveva applicato al Caruso il divieto di dimora nel comune di Giardinello.

2. La contestazione provvisoria a carico dell'indagato è del seguente tenore "[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di pubblico ufficiale quale sindaco del Comune di Giardinello, accettava dal Caruso la promessa da parte di quest'ultimo di mediare per un'opera di convinzione della cugina GAMBI [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale presso il Comune di Giardinello, finalizzata a indurre la stessa a fornire il proprio appoggio politico in Consiglio comunale allo schieramento facente capo al Sindaco, in cambio dell'avvio per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ... , nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, del procedimento per la stipula di una convenzione ex art.14 C.C.N.L. del 22.01.2014 con il Comune di Montelepre finalizzata ad acquisire per un totale di 6 ore settimanali le prestazioni lavorative del Caruso".

3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poste dal Gip a fondamento della gravità indiziaria per il delitto di concussione: ciò in quanto, da un lato, esse, come già rilevato dal primo Giudice cautelare, erano state disposte in procedimento diverso, non collegato con quello in esame, e, dall'altro lato, non potevano - diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza genetica e alla luce dei principi della sentenza delle Sezioni unite n. 23697 del 26/06/2014, Floris - ritenersi "corpo del reato della contestata corruzione".

Infatti, "gli scambi verbali intercorsi tra il Caruso e il [OSCURATO:PERSONA] (presunto corrotto) oggetto delle diverse ci3ptazioni costituivano non gia l'in sé delle condotte criminose, bensì soltanto la prova di frammenti di esse, tanto più che il Gip ha messo in rilievo ben cinque conversazioni verificatesi in tre giornate differenti, per cui appare realmente impossibile sostenere che il complesso di tali conversazioni, verificatesi a giorni di distanza l'una dall'altra, abbiano costituito un "unicum", essendo piuttosto evidente il contrario, cioè che abbiano costituito dei frammenti di una eventuale condotta illecita di tipo corruttivo".

4. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Pubblico ministero, deducendo un unico motivo, declinato come vizio di motivazione in quanto le intercettazioni in oggetto costituiscono "corpo del reato" dal momento che in esse emerge, proprio secondo i principi indicati dalla sentenza "Floris", chiaramente il carattere corruttivo delle interlocuzioni tra il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] e i I corruttore Caruso, finalizzate a perfezionare l'accordo corruttivo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame con motivazione certamente non illogica ha ritenuto che le conversazioni intercettate - unici indizi di colpevolezza posti a fondamento dell'ordinanza genetica - non potessero costituire "corpo del reato" di corruzione, ma al più elementi probatori di detta ipotesi di reato (non utilizzabili ex art. 270 c.p.p.).

2. Sul punto, come ha evidenziato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, l'ordinanza impugnata si è conformata a Sez. 6, n. 26037 dei 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536, che - richiamandosi a Sez U, n. 23697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 - ha precisato che «In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto (Fattispecie relativa a corruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avesse natura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., llevando che essa costituiva solo la prova di un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assumeva mero carattere descrittivo)».

L'ordinanza impugnata chiarisce in modo congruo (pag. 9 s.) le ragioni per le quali le conversazioni intercettate non possono integrare "corpo del reato" della ipotizzata corruzione, atteso che la loro articolazione temporale (cinque conversazioni intercorse in tre giornate differenti) evidenzia che al più di tratta di frammenti di una condotta complessiva che in esse certamente non si esauriva.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/12/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo ha ad oggetto l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 27 dicembre 2022 (motivazione depositata il 10 febbraio 2023) che a seguito d richiesta di [OSCURATO:PERSONA] - indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per corruzione per l'esercizio delle funzioni - ha annullato l'ordinanza genetica con la quale il Gip aveva applicato al Caruso il divieto di dimora nel comune di Giardinello. 2. La contestazione provvisoria a carico dell'indagato è del seguente tenore "[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di pubblico ufficiale quale sindaco del Comune di Giardinello, accettava dal Caruso la promessa da parte di quest'ultimo di mediare per un'opera di convinzione della cugina GAMBI [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale presso il Comune di Giardinello, finalizzata a indurre la stessa a fornire il proprio appoggio politico in Consiglio comunale allo schieramento facente capo al Sindaco, in cambio dell'avvio per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ... , nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, del procedimento per la stipula di una convenzione ex art.14 C.C.N.L. del 22.01.2014 con il Comune di Montelepre finalizzata ad acquisire per un totale di 6 ore settimanali le prestazioni lavorative del Caruso". 3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poste dal Gip a fondamento della gravità indiziaria per il delitto di concussione: ciò in quanto, da un lato, esse, come già rilevato dal primo Giudice cautelare, erano state disposte in procedimento diverso, non collegato con quello in esame, e, dall'altro lato, non potevano - diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza genetica e alla luce dei principi della sentenza delle Sezioni unite n. 23697 del 26/06/2014, Floris - ritenersi "corpo del reato della contestata corruzione". Infatti, "gli scambi verbali intercorsi tra il Caruso e il [OSCURATO:PERSONA] (presunto corrotto) oggetto delle diverse ci3ptazioni costituivano non gia l'in sé delle condotte criminose, bensì soltanto la prova di frammenti di esse, tanto più che il Gip ha messo in rilievo ben cinque conversazioni verificatesi in tre giornate differenti, per cui appare realmente impossibile sostenere che il complesso di tali conversazioni, verificatesi a giorni di distanza l'una dall'altra, abbiano costituito un "unicum", essendo piuttosto evidente il contrario, cioè che abbiano costituito dei frammenti di una eventuale condotta illecita di tipo corruttivo". 4. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Pubblico ministero, deducendo un unico motivo, declinato come vizio di motivazione in quanto le intercettazioni in oggetto costituiscono "corpo del reato" dal momento che in esse emerge, proprio secondo i principi indicati dalla sentenza "Floris", chiaramente il carattere corruttivo delle interlocuzioni tra il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] e i I corruttore Caruso, finalizzate a perfezionare l'accordo corruttivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame con motivazione certamente non illogica ha ritenuto che le conversazioni intercettate - unici indizi di colpevolezza posti a fondamento dell'ordinanza genetica - non potessero costituire "corpo del reato" di corruzione, ma al più elementi probatori di detta ipotesi di reato (non utilizzabili ex art. 270 c.p.p.). 2. Sul punto, come ha evidenziato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, l'ordinanza impugnata si è conformata a Sez. 6, n. 26037 dei 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536, che - richiamandosi a Sez U, n. 23697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 - ha precisato che «In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto (Fattispecie relativa a corruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avesse natura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., llevando che essa costituiva solo la prova di un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assumeva mero carattere descrittivo)». L'ordinanza impugnata chiarisce in modo congruo (pag. 9 s.) le ragioni per le quali le conversazioni intercettate non possono integrare "corpo del reato" della ipotizzata corruzione, atteso che la loro articolazione temporale (cinque conversazioni intercorse in tre giornate differenti) evidenzia che al più di tratta di frammenti di una condotta complessiva che in esse certamente non si esauriva. P.Q
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