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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 47196/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; __)t-eisentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c.)KA- itatttitttiei2cl'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. udito il difensore: -t'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso in data 27.1.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 4 (partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen.), 16 e 18 (per avere detenuto, a fini di spaccio, e trasportato sostanza stupefacente, in concorso, quanto all'episodio accertato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '87 e, quanto all'episodio verificatosi dal 5 al 9/1/2018, in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] cl. '92) della provvisoria contestazione.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. (capo 4 dell'imputazione) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.".

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto non fondate le argomentazioni difensive - con le quali, senza contestare l'eventuale configurabilità dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, ascritti all'indagato ai capi 16 e 18 della rubrica, ma anzi confrontandosi con la ricostruzione di essi fornita dalla Procura e dal G.I.P., era stato sottolineato come proprio dalle intercettazioni valorizzate emergesse l'evidente estraneità del Ferraro alla compagine associativa - "sviluppando una motivazione dai toni assertivi e dalle conclusioni illegittime"; l'ordinanza non avrebbe affrontato tutti gli aspetti dedotti dalla difesa e avrebbe valorizzato evenienze non dirimenti, per di più citando massime giurisprudenziali non sempre conferenti; in un arco temporale di indagine molto ampio, da cui erano scaturite numerose ipotesi di cc.dd. reati - fine, il Ferraro era stato ritenuto coinvolto solo in due episodi, verificatisi in un breve lasso di tempo (circa un mese) e aveva avuto contatti unicamente con [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA], ma mai con il presunto soggetto apicale ([OSCURATO:PERSONA] cl. '92); ciò dimostrerebbe la "marginalità" delle condotte poste in essere dal Ferraro, con la conseguenza che sarebbe illogico il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha valorizzato, ai fini associativi, la ritenuta "ripetuta commissione" di reati fine dell'organizzazione criminale; "illogica e suggestiva" sarebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha touXce~.)-e, attribuito rilievo alla risalcrg nel tempo dei contatti delittuosi tra il Ferraro, il Pesce e il Cacciola; "pleonastica" sarebbe l'affermazione secondo cui il quantitativo dei carichi trasportati (peraltro, non ingenti) non avrebbe potuto essere affidato a un corriere occasionale; il Tribunale avrebbe "laconicamente superato L.] la questione centrale dei rapporti tra il Ferraro e suoi presunti correi", caratterizzati da discussioni, in merito al compenso da pattuire e ai tempi di pagamento, dimostrative di un interesse economico dell'indagato divergente rispetto a quello delle predette persone; un soggetto, stabilmente legato a una consorteria, non avrebbe alcun motivo né di affermare che, in assenza di un determinato compenso, non avrebbe acconsentito a compiere il viaggio non avendone bisogno, né avrebbe, tanto meno, avanzato dubbi fiduciari sull'eventualità di essere pagato successivamente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. (per capo 4 dell'imputazione) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.".

Il ricorrente ha, in proposito, osservato che l'approccio interpretativo - secondo cui il traffico di stupefacenti rappresentava un settore delittuoso di rilievo della c.d. cosca Pesce e il Ferraro, alla luce dei suoi contatti con Pesce e Cacciola e dei riferimenti contenuti nei dialoghi avuti con [OSCURATO:PERSONA], non poteva esimersi dall'immaginare la copertura mafiosa dell'intera operazione - "stravolgerebbe" i presupposti applicativi dell'aggravante in esame, la quale può essere riconosciuta solo in presenza del dolo specifico, ossia della volontà specifica di favorire, ovvero di facilitare con il delitto l'attività del gruppo; che tale finalità sarebbe palesemente assente nella concreta fattispecie, essendo emerso dai dialoghi intercettati che il Ferraro manifestava con decisione le sue pretese economiche con un approccio, quindi, chiaramente individuale e soggettivo; che, a riprova della mera apoditticità della imputazione di tale aggravante al Ferraro, militerebbe l'assenza di questo aspetto dell'accusa in relazione ai reati di cui capi 16 e 18 della rubrica, i quali, peraltro, costituirebbero la concreta presunta manifestazione di adesione ai piani associativi della consorteria da parte dell'indagato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, il passaggio motivazionale con il quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari non sarebbe sufficiente a fondare la decisione assunta perché non fornirebbe "in alcun modo elementi idonei a potere legittimamente escludere che eventuali esigenze cautelari potessero essere sopperite anche con misura diversa", quale quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo del c.d. braccialetto elettronico; la motivazione sarebbe, altresì, "priva di considerazioni in ordine al tempo trascorso dai fatti attribuiti al ricorrente - presuntivamerite commessi nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 - e agli effetti che ciò avrebbe potuto avere in ordine alla scelta della misura idonea alla specifica posizione cautelare". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo di impugnazione, giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando a essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Il Tribunale ha ritenuto che dal complessivo quadro investigativo emergessero sicuri elementi indiziari in ordine alla partecipazione del Ferraro all'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, in particolare, che allo stesso fosse, stabilmente e non occasionalmente, affidato il ruolo di corriere della droga, mettendo in evidenza che: - il tenore delle conversazioni intercettate, oltre a dimostrare chiaramente il coinvolgimento del Ferraro nei due episodi di trasporto di sostanza stupefacente al Nord Italia, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e di [OSCURATO:PERSONA] e, in un'occasione, anche di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92, lasciava intendere la sussistenza di un pregresso vincolo fiduciario tra ìl ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, esponente di spicco dell'organizzazione, quale capo e promotore della stessa, il quale si era addirittura preoccupato di aggiungere dei soldi di tasca propria al compenso pattuito per il corriere; - la circostanza che in più di un'occasione [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si fosse "scannato" con il latitante Pesce cl. '92, affinché venissero corrisposte al Ferraro le somme pattuite, lasciava intendere l'infungibile e stabile ruolo del predetto all'interno dell'organizzazione; - nel corso della conversazione intercettata il 5.1.2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito a [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 di rivolgersi per il trasporto della droga al solito corriere Ferraro, aggiungendo che non era necessario neppure avvisare [OSCURATO:PERSONA] cl. '92; e ciò a dimostrazione, non solo della stabilità del ruolo ricoperto dal ricorrente, ma anche di come tale ruolo fosse univocamente riconosciuto da tutti i sodali; - particolare rilievo doveva attribuirsi alla vicenda, chiaramente emersa dal tenore di una conversazione intercettata, relativa al mancato ritiro da parte del Ferraro delle somme di denaro dovute al sodalizio da tale "Cenzo", circostanza questa sintomatica del fatto che il ruolo del ricorrente non fosse limitato a quello di mero corriere, ma si estendesse ad altri compiti fiduciari di varia natura; - dalla stessa conversazione era emerso, altresì, che il Ferraro avrebbe potuto trattenere per sé una parte del denaro che il predetto "Cenzo" doveva corrispondere al sodalizio, possibilità questa giustificabile proprio dall'esistenza di un collaudato e stabile rapporto del ricorrente con gli altri sodali; - non dirimente doveva ritenersi la circostanza che i contatti del ricorrente riguardavano solo [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente che il soggetto si inserisge,consapevolmente nel gruppo per realizzarne gli scopi.

3. Ebbene tale valutazione, a giudizio del Collegio, è esente da vizi logici e/o giuridici e resiste alle censure difensive che riproducono profili di doglianza già adeguatamente esaminati e disattesi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riguardo all'evidenziata circostanza che i sodali intendessero approfittare solo saltuariamente della disperazione economica del ricorrente, alla manifestata intenzione del predetto di agire per ragioni economiche personali, alla marginalità delle condotte poste in essere dal teu.re,p-cu 'Q.'- ricorrente e alla non univocità del dato relativo alla r, i1za nel tempo dei contatti delittuosi dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] ci. '93 e [OSCURATO:PERSONA].

4. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. in relazione, al reato associativo.

Il Tribunale ha, in proposito, osservato che appariva corretta la contestazione dell'aggravante in parola "in relazione al Ferraro che, consapevole dei soggetti con cui si relazionava (Pesce e Cacciola, esponenti della cosca) e dell'ingente quantitativo di stupefacente di cui gli veniva affidato il trasporto, non poteva esimersi dall'immaginare la copertura mafiosa dell'intera operazione".

Così argomentando, il Tribunale non ha errato nell'interpretazione della norma di cui all'art. 416 -bis,1 cod. pen, e ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza sulla natura soggettiva dell'aggravante in parola, avendo messo in rilievo - oltre ((che l'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, alla stregua delle risultanze istruttorie, era risultata strutturata e funzionalmente legata alla cosca mafiosa dei Pesce operante sul territorio - che nel corso delle conversazioni intercettate il Ferraro si relazionava con due elementi di spicco della consorteria, quali [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] e che, durante i dialoghi, veniva più volte fatto riferimento al latitante [OSCURATO:PERSONA] cl. '92, capo indiscusso della citata organizzazione mafiosa.

Ha, altresì, appropriatamente, richiamato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alla possibilità che alla finalità agevolatrice dell'attività mafiosa si possano accompagnare anche finalità di vantaggio assolutamente personale.

Il fatto che, in relazione ai reati ascritti all'indagato ai capi 16 e 18 della rubrica, non sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416 -bis..1 cod. pen., non scardina il ragionamento giustificativo svolto nell'ordinanza impugnata, in merito alla ricorrenza della stessa con riguardo al reato associativo e non fa emergere alcun profilo di contraddittorietà; la contestazione o meno dell'aggravante, infatti, attiene più propriamente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

5. Quanto al terzo motivo di ricorso, rileva il Collegio che il Tribunale - dopo avere premesso che, in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis. 1 cod. pen., nonché in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, vige la cd. doppia presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere - ha ritenuto che, nel caso di specie, non risultavano acquisiti elementi idonei a superare detta presunzione, tenuto conto della personalità dell'indagato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici, oltre che per violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione; ha aggiunto che la misura della custodia in carcere era l'unica idonea a salvaguardare le concrete e attuali esigenze di cautela sociale, nonché che la stessa appariva proporzionata alla portata offensiva dei fatti contestati e alla pena che si ra presume potrà essere inflitta al Ferraro.

Ebbene, tali considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento e resistono alle censure difensive; il giudizio del Tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua valutazione assorbente e pregiudiziale, 7x: costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza (cfr. Cass. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Cass. Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018, Rv. 272212; Cass. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; __)t-eisentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c.)KA- itatttitttiei2cl'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. udito il difensore: -t'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso in data 27.1.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 4 (partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen.), 16 e 18 (per avere detenuto, a fini di spaccio, e trasportato sostanza stupefacente, in concorso, quanto all'episodio accertato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '87 e, quanto all'episodio verificatosi dal 5 al 9/1/2018, in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] cl. '92) della provvisoria contestazione. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. (capo 4 dell'imputazione) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto non fondate le argomentazioni difensive - con le quali, senza contestare l'eventuale configurabilità dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, ascritti all'indagato ai capi 16 e 18 della rubrica, ma anzi confrontandosi con la ricostruzione di essi fornita dalla Procura e dal G.I.P., era stato sottolineato come proprio dalle intercettazioni valorizzate emergesse l'evidente estraneità del Ferraro alla compagine associativa - "sviluppando una motivazione dai toni assertivi e dalle conclusioni illegittime"; l'ordinanza non avrebbe affrontato tutti gli aspetti dedotti dalla difesa e avrebbe valorizzato evenienze non dirimenti, per di più citando massime giurisprudenziali non sempre conferenti; in un arco temporale di indagine molto ampio, da cui erano scaturite numerose ipotesi di cc.dd. reati - fine, il Ferraro era stato ritenuto coinvolto solo in due episodi, verificatisi in un breve lasso di tempo (circa un mese) e aveva avuto contatti unicamente con [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA], ma mai con il presunto soggetto apicale ([OSCURATO:PERSONA] cl. '92); ciò dimostrerebbe la "marginalità" delle condotte poste in essere dal Ferraro, con la conseguenza che sarebbe illogico il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha valorizzato, ai fini associativi, la ritenuta "ripetuta commissione" di reati fine dell'organizzazione criminale; "illogica e suggestiva" sarebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha touXce~.)-e, attribuito rilievo alla risalcrg nel tempo dei contatti delittuosi tra il Ferraro, il Pesce e il Cacciola; "pleonastica" sarebbe l'affermazione secondo cui il quantitativo dei carichi trasportati (peraltro, non ingenti) non avrebbe potuto essere affidato a un corriere occasionale; il Tribunale avrebbe "laconicamente superato L.] la questione centrale dei rapporti tra il Ferraro e suoi presunti correi", caratterizzati da discussioni, in merito al compenso da pattuire e ai tempi di pagamento, dimostrative di un interesse economico dell'indagato divergente rispetto a quello delle predette persone; un soggetto, stabilmente legato a una consorteria, non avrebbe alcun motivo né di affermare che, in assenza di un determinato compenso, non avrebbe acconsentito a compiere il viaggio non avendone bisogno, né avrebbe, tanto meno, avanzato dubbi fiduciari sull'eventualità di essere pagato successivamente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. (per capo 4 dell'imputazione) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.". Il ricorrente ha, in proposito, osservato che l'approccio interpretativo - secondo cui il traffico di stupefacenti rappresentava un settore delittuoso di rilievo della c.d. cosca Pesce e il Ferraro, alla luce dei suoi contatti con Pesce e Cacciola e dei riferimenti contenuti nei dialoghi avuti con [OSCURATO:PERSONA], non poteva esimersi dall'immaginare la copertura mafiosa dell'intera operazione - "stravolgerebbe" i presupposti applicativi dell'aggravante in esame, la quale può essere riconosciuta solo in presenza del dolo specifico, ossia della volontà specifica di favorire, ovvero di facilitare con il delitto l'attività del gruppo; che tale finalità sarebbe palesemente assente nella concreta fattispecie, essendo emerso dai dialoghi intercettati che il Ferraro manifestava con decisione le sue pretese economiche con un approccio, quindi, chiaramente individuale e soggettivo; che, a riprova della mera apoditticità della imputazione di tale aggravante al Ferraro, militerebbe l'assenza di questo aspetto dell'accusa in relazione ai reati di cui capi 16 e 18 della rubrica, i quali, peraltro, costituirebbero la concreta presunta manifestazione di adesione ai piani associativi della consorteria da parte dell'indagato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il passaggio motivazionale con il quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari non sarebbe sufficiente a fondare la decisione assunta perché non fornirebbe "in alcun modo elementi idonei a potere legittimamente escludere che eventuali esigenze cautelari potessero essere sopperite anche con misura diversa", quale quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo del c.d. braccialetto elettronico; la motivazione sarebbe, altresì, "priva di considerazioni in ordine al tempo trascorso dai fatti attribuiti al ricorrente - presuntivamerite commessi nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 - e agli effetti che ciò avrebbe potuto avere in ordine alla scelta della misura idonea alla specifica posizione cautelare". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando a essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Il Tribunale ha ritenuto che dal complessivo quadro investigativo emergessero sicuri elementi indiziari in ordine alla partecipazione del Ferraro all'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, in particolare, che allo stesso fosse, stabilmente e non occasionalmente, affidato il ruolo di corriere della droga, mettendo in evidenza che: - il tenore delle conversazioni intercettate, oltre a dimostrare chiaramente il coinvolgimento del Ferraro nei due episodi di trasporto di sostanza stupefacente al Nord Italia, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e di [OSCURATO:PERSONA] e, in un'occasione, anche di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92, lasciava intendere la sussistenza di un pregresso vincolo fiduciario tra ìl ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, esponente di spicco dell'organizzazione, quale capo e promotore della stessa, il quale si era addirittura preoccupato di aggiungere dei soldi di tasca propria al compenso pattuito per il corriere; - la circostanza che in più di un'occasione [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si fosse "scannato" con il latitante Pesce cl. '92, affinché venissero corrisposte al Ferraro le somme pattuite, lasciava intendere l'infungibile e stabile ruolo del predetto all'interno dell'organizzazione; - nel corso della conversazione intercettata il 5.1.2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito a [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 di rivolgersi per il trasporto della droga al solito corriere Ferraro, aggiungendo che non era necessario neppure avvisare [OSCURATO:PERSONA] cl. '92; e ciò a dimostrazione, non solo della stabilità del ruolo ricoperto dal ricorrente, ma anche di come tale ruolo fosse univocamente riconosciuto da tutti i sodali; - particolare rilievo doveva attribuirsi alla vicenda, chiaramente emersa dal tenore di una conversazione intercettata, relativa al mancato ritiro da parte del Ferraro delle somme di denaro dovute al sodalizio da tale "Cenzo", circostanza questa sintomatica del fatto che il ruolo del ricorrente non fosse limitato a quello di mero corriere, ma si estendesse ad altri compiti fiduciari di varia natura; - dalla stessa conversazione era emerso, altresì, che il Ferraro avrebbe potuto trattenere per sé una parte del denaro che il predetto "Cenzo" doveva corrispondere al sodalizio, possibilità questa giustificabile proprio dall'esistenza di un collaudato e stabile rapporto del ricorrente con gli altri sodali; - non dirimente doveva ritenersi la circostanza che i contatti del ricorrente riguardavano solo [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente che il soggetto si inserisge,consapevolmente nel gruppo per realizzarne gli scopi. 3. Ebbene tale valutazione, a giudizio del Collegio, è esente da vizi logici e/o giuridici e resiste alle censure difensive che riproducono profili di doglianza già adeguatamente esaminati e disattesi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riguardo all'evidenziata circostanza che i sodali intendessero approfittare solo saltuariamente della disperazione economica del ricorrente, alla manifestata intenzione del predetto di agire per ragioni economiche personali, alla marginalità delle condotte poste in essere dal teu.re,p-cu 'Q.'- ricorrente e alla non univocità del dato relativo alla r, i1za nel tempo dei contatti delittuosi dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] ci. '93 e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. in relazione, al reato associativo. Il Tribunale ha, in proposito, osservato che appariva corretta la contestazione dell'aggravante in parola "in relazione al Ferraro che, consapevole dei soggetti con cui si relazionava (Pesce e Cacciola, esponenti della cosca) e dell'ingente quantitativo di stupefacente di cui gli veniva affidato il trasporto, non poteva esimersi dall'immaginare la copertura mafiosa dell'intera operazione". Così argomentando, il Tribunale non ha errato nell'interpretazione della norma di cui all'art. 416 -bis,1 cod. pen, e ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza sulla natura soggettiva dell'aggravante in parola, avendo messo in rilievo - oltre ((che l'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, alla stregua delle risultanze istruttorie, era risultata strutturata e funzionalmente legata alla cosca mafiosa dei Pesce operante sul territorio - che nel corso delle conversazioni intercettate il Ferraro si relazionava con due elementi di spicco della consorteria, quali [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] e che, durante i dialoghi, veniva più volte fatto riferimento al latitante [OSCURATO:PERSONA] cl. '92, capo indiscusso della citata organizzazione mafiosa. Ha, altresì, appropriatamente, richiamato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alla possibilità che alla finalità agevolatrice dell'attività mafiosa si possano accompagnare anche finalità di vantaggio assolutamente personale. Il fatto che, in relazione ai reati ascritti all'indagato ai capi 16 e 18 della rubrica, non sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416 -bis..1 cod. pen., non scardina il ragionamento giustificativo svolto nell'ordinanza impugnata, in merito alla ricorrenza della stessa con riguardo al reato associativo e non fa emergere alcun profilo di contraddittorietà; la contestazione o meno dell'aggravante, infatti, attiene più propriamente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. 5. Quanto al terzo motivo di ricorso, rileva il Collegio che il Tribunale - dopo avere premesso che, in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis. 1 cod. pen., nonché in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, vige la cd. doppia presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere - ha ritenuto che, nel caso di specie, non risultavano acquisiti elementi idonei a superare detta presunzione, tenuto conto della personalità dell'indagato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici, oltre che per violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione; ha aggiunto che la misura della custodia in carcere era l'unica idonea a salvaguardare le concrete e attuali esigenze di cautela sociale, nonché che la stessa appariva proporzionata alla portata offensiva dei fatti contestati e alla pena che si ra presume potrà essere inflitta al Ferraro. Ebbene, tali considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento e resistono alle censure difensive; il giudizio del Tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua valutazione assorbente e pregiudiziale, 7x: costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza (cfr. Cass. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Cass. Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018, Rv. 272212; Cass. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
Sentenza Cassazione n. 47196/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris