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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39588/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice competente ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. ( secondo le indicazioni imposte dalla sentenza n. 11529 del 16/2/2017 resa da questa Corte), ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale, delegato alla gestione dei beni sequestrati alla Adiletta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992, in forza del quale è stato imposto all'amministratore giudiziario di stipulare con la ricorrente un contratto di locazione per l'immobile, sottoposto a vincolo, di proprietà della Adiletta, adibito ad abitazione sua e del suo nucleo familiare in epoca precedente al sequestro. 2.51 rimarca nel ricorso che pur avendo il Tribunale dato atto della sottoposizione a vincolo dell'intero patrimonio immobiliare della Adiletta e della assenza di redditi della ricorrente e del suo nucleo familiare utili ad ovviare altrimenti alla sua esigenza abitativa, ciò malgrado è stata data conferma al provvedimento opposto nella parte in cui impone il pagamento di un canone, valorizzando, in termini di manifesta illogicità, una asserita dismissione di beni avvenuta negli anni 2020 e 2021 dalla quale sarebbero derivati introiti per la ricorrente per oltre 350.000 euro.

Conclusione questa che si porrebbe in immediata contraddizione con il dato della integrale sottomissione al sequestro del patrimonio riferibile alla ricorrente, tale da impedire autonomi atti dispositivi dei cespiti vincolati, come del resto confermato dalla documentazione prodotta ( in forza della quale il Giudice competente alla gestione del sequestro ha dato conferma che gli importi suddetti si riferiscono alla indennità incassata per l'avvenuta espropriazione di alcuni beni sequestrati, vincolata in considerazione della temporaneità della misura reale pendente). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento - dettato per le misure di prevenzione (Sez. 1, n. 51458 del 19/11/2013, Rv. 257658; Sez. 2, n. 27809 del 05/06/2015, Rv. 264140) ma parimenti estensibile, ancor prima dell'attuale disposto di cui all'art. 104-bis, commi 1 bis e 1 quater, disp. att. cod. proc. pen., alle misure di sicurezza quale quella in oggetto in ragione di quanto in precedenza previsto dal comma 4 bis dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992 (Sez. 6, n. 25289 del 12/05/2015, Zara, Rv. 263843) - per cui deve ritenersi legittima l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto o dell'indagato per consentire a quest'ultimo di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto si trovi in condizioni di emergenza abitativa, da escludersi laddove disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà.

In senso contrario si pone soltanto il precedente citato in ricorso, che ha ritenuto illegittima la richiesta di versamento di un canone di locazione, sul rilievo che la casa di abitazione resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non può dirsi che sia da questi posseduta "sine titulo" come se fosse divenuta di proprietà dell'amministrazione dei beni (Sez. 2, Sentenza n. 9908 del 24/02/2011, Scagliarini, Rv. 249672); pronunzia che tuttavia è rimasta isolata e che il Collegio non condivide perchè fondata sull'erroneo presupposto in forza del quale l'abitazione resti nella disponibilità del proposto fino alla confisca, quando invece è già con il sequestro che si realizza lo spossessamento (in termini, Sezione V, n. 13832 del 2018, in motivazione).

3. La ricostruzione privilegiata dal Collegio, fondata su una congiunta lettura della disciplina dettata in materia di misura di prevenzione ( oggi l'art. 40 connma 2 del codice antimafia) e dell'art 47, connma primo, della legge fallimentare ( al quale si richiama la norma citata in materia di prevenzione) sul presupposto di una sostanziale sovrapponibilità della posizione del proposto (qui del soggetto sottoposto alla misura di sicurezza) e del fallito laddove il vincolo sia caduto sull'intero patrimonio del soggetto interessato, privo di altre disponibilità che gli consentano di ovviare altrimenti, è stato vieppiù recepito dal legislatore nella novella n. 161 del 2017 che ha introdotto nell'art. 40 del codice antimafia il comma 2 bis per regolare specificamente la materia all'uopo prevedendo che" [N]el caso previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47, comma 2, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo.

Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso.

Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito".

Deve dunque confermarsi il principio in forza del quale è legittima l'imposizione di una indennità al soggetto autorizzato ad occupare l'immobile assoggettato a sequestro che non sarà dovuta soltanto in presenza di una "emergenza abitativa" integrata dalla mancanza di "redditi adeguati" o di "altri immobili di proprietà", gravando sulla parte che invoca l'esonero l'onere di dimostrare la sussistenza degli indicati presupposti (coerentemente in tal senso la citata sentenza n. 13832 del 2018).

4. Nel caso il provvedimento impugnato, pur muovendo da tali indicazioni di principio perviene poi ad una soluzione di segno negativo alla luce di un percorso logico manifestamente illogico.

Viene data conferma, infatti, che nelle more della definizione dell'opposizione ) la ricorrente ha perso l'attività lavorativa (cessata il 10 aprile 2019) destinata a sostenerla.

Ciò malgrado, la deduzione difensiva legata alla addotta insussistenza di altri redditi che consentano alla Adiletta di ovviare altrimenti alla prospettata "esigenza abitativa", viene tuttavia superata facendo unicamente leva su alcuni proventi derivanti dalla dismissione ( perché espropriati) di diversi terreni agricoli, pacificamente avvenuta in epoca successiva alla apposizione del vincolo; ciò tuttavia alla luce della altrettanto pacifica circostanza (confermata dal tenore della stessa decisione in disamina) relativa alla integrale sottoposizione a sequestro del patrimonio della Adiletta, si che il risultato della liquidazione delle relative utilità ( e dunque della acquisizione della relativa indennità di esproprio), lungi dall'implementare la provvista finanziaria ad immediata disposizione della ricorrente, ha finito per rimanere avvinta dai medesimi vincoli di temporanea indisponibilità che in precedenza gravavano sui beni liquidati attinti dal sequestro in funzione della successiva confisca (come confermato dalle allegazioni al ricorso che seppur successive alla decisione impugnata, danno conto di una situazione fattuale ampiamente verosimile alla luce dello stesso contenuto del provvedimento gravato).

5. Da qui la manifesta inconferenza logica del ritenere sotteso alla decisione impugnata che, alla luce delle superiori impone un nuovo giudizio funzionale alla rivalutazione del merito della istanza che occupa emendato da siffatta, decisiva, incongruenza.

P.Q.M.

Annulla l'ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice competente ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. ( secondo le indicazioni imposte dalla sentenza n. 11529 del 16/2/2017 resa da questa Corte), ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale, delegato alla gestione dei beni sequestrati alla Adiletta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992, in forza del quale è stato imposto all'amministratore giudiziario di stipulare con la ricorrente un contratto di locazione per l'immobile, sottoposto a vincolo, di proprietà della Adiletta, adibito ad abitazione sua e del suo nucleo familiare in epoca precedente al sequestro. 2.51 rimarca nel ricorso che pur avendo il Tribunale dato atto della sottoposizione a vincolo dell'intero patrimonio immobiliare della Adiletta e della assenza di redditi della ricorrente e del suo nucleo familiare utili ad ovviare altrimenti alla sua esigenza abitativa, ciò malgrado è stata data conferma al provvedimento opposto nella parte in cui impone il pagamento di un canone, valorizzando, in termini di manifesta illogicità, una asserita dismissione di beni avvenuta negli anni 2020 e 2021 dalla quale sarebbero derivati introiti per la ricorrente per oltre 350.000 euro. Conclusione questa che si porrebbe in immediata contraddizione con il dato della integrale sottomissione al sequestro del patrimonio riferibile alla ricorrente, tale da impedire autonomi atti dispositivi dei cespiti vincolati, come del resto confermato dalla documentazione prodotta ( in forza della quale il Giudice competente alla gestione del sequestro ha dato conferma che gli importi suddetti si riferiscono alla indennità incassata per l'avvenuta espropriazione di alcuni beni sequestrati, vincolata in considerazione della temporaneità della misura reale pendente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento - dettato per le misure di prevenzione (Sez. 1, n. 51458 del 19/11/2013, Rv. 257658; Sez. 2, n. 27809 del 05/06/2015, Rv. 264140) ma parimenti estensibile, ancor prima dell'attuale disposto di cui all'art. 104-bis, commi 1 bis e 1 quater, disp. att. cod. proc. pen., alle misure di sicurezza quale quella in oggetto in ragione di quanto in precedenza previsto dal comma 4 bis dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992 (Sez. 6, n. 25289 del 12/05/2015, Zara, Rv. 263843) - per cui deve ritenersi legittima l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto o dell'indagato per consentire a quest'ultimo di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto si trovi in condizioni di emergenza abitativa, da escludersi laddove disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà. In senso contrario si pone soltanto il precedente citato in ricorso, che ha ritenuto illegittima la richiesta di versamento di un canone di locazione, sul rilievo che la casa di abitazione resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non può dirsi che sia da questi posseduta "sine titulo" come se fosse divenuta di proprietà dell'amministrazione dei beni (Sez. 2, Sentenza n. 9908 del 24/02/2011, Scagliarini, Rv. 249672); pronunzia che tuttavia è rimasta isolata e che il Collegio non condivide perchè fondata sull'erroneo presupposto in forza del quale l'abitazione resti nella disponibilità del proposto fino alla confisca, quando invece è già con il sequestro che si realizza lo spossessamento (in termini, Sezione V, n. 13832 del 2018, in motivazione). 3. La ricostruzione privilegiata dal Collegio, fondata su una congiunta lettura della disciplina dettata in materia di misura di prevenzione ( oggi l'art. 40 connma 2 del codice antimafia) e dell'art 47, connma primo, della legge fallimentare ( al quale si richiama la norma citata in materia di prevenzione) sul presupposto di una sostanziale sovrapponibilità della posizione del proposto (qui del soggetto sottoposto alla misura di sicurezza) e del fallito laddove il vincolo sia caduto sull'intero patrimonio del soggetto interessato, privo di altre disponibilità che gli consentano di ovviare altrimenti, è stato vieppiù recepito dal legislatore nella novella n. 161 del 2017 che ha introdotto nell'art. 40 del codice antimafia il comma 2 bis per regolare specificamente la materia all'uopo prevedendo che" [N]el caso previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47, comma 2, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito". Deve dunque confermarsi il principio in forza del quale è legittima l'imposizione di una indennità al soggetto autorizzato ad occupare l'immobile assoggettato a sequestro che non sarà dovuta soltanto in presenza di una "emergenza abitativa" integrata dalla mancanza di "redditi adeguati" o di "altri immobili di proprietà", gravando sulla parte che invoca l'esonero l'onere di dimostrare la sussistenza degli indicati presupposti (coerentemente in tal senso la citata sentenza n. 13832 del 2018). 4. Nel caso il provvedimento impugnato, pur muovendo da tali indicazioni di principio perviene poi ad una soluzione di segno negativo alla luce di un percorso logico manifestamente illogico. Viene data conferma, infatti, che nelle more della definizione dell'opposizione ) la ricorrente ha perso l'attività lavorativa (cessata il 10 aprile 2019) destinata a sostenerla. Ciò malgrado, la deduzione difensiva legata alla addotta insussistenza di altri redditi che consentano alla Adiletta di ovviare altrimenti alla prospettata "esigenza abitativa", viene tuttavia superata facendo unicamente leva su alcuni proventi derivanti dalla dismissione ( perché espropriati) di diversi terreni agricoli, pacificamente avvenuta in epoca successiva alla apposizione del vincolo; ciò tuttavia alla luce della altrettanto pacifica circostanza (confermata dal tenore della stessa decisione in disamina) relativa alla integrale sottoposizione a sequestro del patrimonio della Adiletta, si che il risultato della liquidazione delle relative utilità ( e dunque della acquisizione della relativa indennità di esproprio), lungi dall'implementare la provvista finanziaria ad immediata disposizione della ricorrente, ha finito per rimanere avvinta dai medesimi vincoli di temporanea indisponibilità che in precedenza gravavano sui beni liquidati attinti dal sequestro in funzione della successiva confisca (come confermato dalle allegazioni al ricorso che seppur successive alla decisione impugnata, danno conto di una situazione fattuale ampiamente verosimile alla luce dello stesso contenuto del provvedimento gravato). 5. Da qui la manifesta inconferenza logica del ritenere sotteso alla decisione impugnata che, alla luce delle superiori impone un nuovo giudizio funzionale alla rivalutazione del merito della istanza che occupa emendato da siffatta, decisiva, incongruenza. P.Q.M. Annulla l'ord
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