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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 25062/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34033/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1769/2018 depositata il18/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano, avviava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], società licenziataria del gruppo Guess una verifica mirata ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell'imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, relativamente ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012.

Emergeva che al valore delle merci a marchio Guess importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties, che la [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA], secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa.

Sul PVC di cui [OSCURATO:PERSONA] veniva resa destinataria, l’Agenzia successivamente incentrava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante indiretto di [OSCURATO:PERSONA], un avviso di rettifica dell'accertamento per l'anno 2010; nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]. era, inoltre, emesso provvedimento di irrogazione di sanzioni. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva due separati ricorsi avverto i due distinti atti.

Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano.

Il successivo appello erariale, imperniato in principalità proprio sul profilo dell’omessa inclusione nel valore doganale delle royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio Guess, veniva rigettato.

L'Agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per cassazione a tre censure. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 157,159 160 [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 1993, n. 2454, dell'art. 143 e dell’art. 23 del medesimo regolamento, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., contestandosi l'erroneità della sentenza, reputata in contrasto con i principi espressi in materia di interpretazione del contratto, avendo essa asseritamente ricostruito in modo incongruo il contenuto degli accordi negoziali tra le parti, posto che il senso letterale delle parole contenute nelle clausole contrattuali e la volontà delle parti medesime avrebbero implicato la contabilizzazione nel valore dichiarato in dogana delle royalties.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per essersi la CTR pronunciata sull'art. 201 del CDC e sulla responsabilità del rappresentante indiretto ancorché nel ricorso di primo grado l'odierna controricorrente non avesse in alcun modo formulato motivi inerenti la responsabilità del rappresentante indiretto.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 CDC (ora art. 77 CDU, Regolamento UE 952 del 2013), ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] quale dichiarante-rappresentante indiretto, posto che la stessa, operando in rappresentanza indiretta, era suscettibile d’essere ritenuta pienamente responsabile con l'importatore ai sensi degli artt. 201 e ss.

CDC Il primo motivo è inammissibile.

Esso tende nella sostanza ad ottenere una rivisitazione del merito della controversia.

In realtà, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi diviolazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e seguenti c.c.

Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 873 del 2019).

Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, del resto, l'attività diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione (Cass. n. 3590 del 2021).

L'interpretazione del contratto è tipico accertamento devoluto al giudice del merito sicché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. è suscettibile di essere stigmatizzata unicamente qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, in presenza d'emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta.

La censura si risolve dunque nel voler conseguire una rivisitazione di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, giacché con essa viene, in sostanza, chiesta a questa Corte una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito (Cass. n. 23336 del 2017).

Nel rigetto del primo motivo rimangono assorbiti gli altri due mezzi di ricorso, atteso che la decisione impugnata si fonda su due diverse rationes decidendi, con la conseguenza che il rigetto della censura relativa ad una di esse rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare l'altra.

Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che quand’anche questi ultimi – in linea meramente astratta – dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 22753 del 2011; Cass, n. 12372 del 2006).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre rimborso forfetario e a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34033/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1769/2018 depositata il18/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano, avviava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], società licenziataria del gruppo Guess una verifica mirata ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell'imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, relativamente ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012. Emergeva che al valore delle merci a marchio Guess importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties, che la [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA], secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa. Sul PVC di cui [OSCURATO:PERSONA] veniva resa destinataria, l’Agenzia successivamente incentrava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante indiretto di [OSCURATO:PERSONA], un avviso di rettifica dell'accertamento per l'anno 2010; nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]. era, inoltre, emesso provvedimento di irrogazione di sanzioni. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva due separati ricorsi avverto i due distinti atti. Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano. Il successivo appello erariale, imperniato in principalità proprio sul profilo dell’omessa inclusione nel valore doganale delle royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio Guess, veniva rigettato. L'Agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per cassazione a tre censure. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 157,159 160 [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 1993, n. 2454, dell'art. 143 e dell’art. 23 del medesimo regolamento, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., contestandosi l'erroneità della sentenza, reputata in contrasto con i principi espressi in materia di interpretazione del contratto, avendo essa asseritamente ricostruito in modo incongruo il contenuto degli accordi negoziali tra le parti, posto che il senso letterale delle parole contenute nelle clausole contrattuali e la volontà delle parti medesime avrebbero implicato la contabilizzazione nel valore dichiarato in dogana delle royalties. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per essersi la CTR pronunciata sull'art. 201 del CDC e sulla responsabilità del rappresentante indiretto ancorché nel ricorso di primo grado l'odierna controricorrente non avesse in alcun modo formulato motivi inerenti la responsabilità del rappresentante indiretto. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 CDC (ora art. 77 CDU, Regolamento UE 952 del 2013), ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] quale dichiarante-rappresentante indiretto, posto che la stessa, operando in rappresentanza indiretta, era suscettibile d’essere ritenuta pienamente responsabile con l'importatore ai sensi degli artt. 201 e ss. CDC Il primo motivo è inammissibile. Esso tende nella sostanza ad ottenere una rivisitazione del merito della controversia. In realtà, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi diviolazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 873 del 2019). Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, del resto, l'attività diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione (Cass. n. 3590 del 2021). L'interpretazione del contratto è tipico accertamento devoluto al giudice del merito sicché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. è suscettibile di essere stigmatizzata unicamente qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, in presenza d'emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta. La censura si risolve dunque nel voler conseguire una rivisitazione di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentito nel giudizio di legittimità, giacché con essa viene, in sostanza, chiesta a questa Corte una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito (Cass. n. 23336 del 2017). Nel rigetto del primo motivo rimangono assorbiti gli altri due mezzi di ricorso, atteso che la decisione impugnata si fonda su due diverse rationes decidendi, con la conseguenza che il rigetto della censura relativa ad una di esse rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare l'altra. Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che quand’anche questi ultimi – in linea meramente astratta – dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 22753 del 2011; Cass, n. 12372 del 2006). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre rimborso forfetario e a
Sentenza Cassazione n. 25062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris