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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 16572/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado in ordine al reato di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana in data 16 ottobre 2013.

1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, posto che la contestazione originaria era stata già dal giudice di primo grado qualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990.

Rappresenta di aver sollevato l'eccezione nel giudizio di appello nelle conclusioni scritte e che anche il sostituto procuratore generale aveva concluso per la intervenuta prescrizione del reato contestato.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, essendo maturati i termini di prescrizione del reato antecedentemente alla sentenza impugnata, considerato che i fatti descritti nell'imputazione risalgono al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che il termine di prescrizione è anni sette e 6 mesi sei.

Non sono intervenute, d'altronde, sospensioni del termine prescrizionale, onde il reato si è prescritto prima della emissione della sentenza di appello, del 17 marzo 2022.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso all'udienza del 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado in ordine al reato di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana in data 16 ottobre 2013. 1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, posto che la contestazione originaria era stata già dal giudice di primo grado qualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Rappresenta di aver sollevato l'eccezione nel giudizio di appello nelle conclusioni scritte e che anche il sostituto procuratore generale aveva concluso per la intervenuta prescrizione del reato contestato. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, essendo maturati i termini di prescrizione del reato antecedentemente alla sentenza impugnata, considerato che i fatti descritti nell'imputazione risalgono al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che il termine di prescrizione è anni sette e 6 mesi sei. Non sono intervenute, d'altronde, sospensioni del termine prescrizionale, onde il reato si è prescritto prima della emissione della sentenza di appello, del 17 marzo 2022. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso all'udienza del 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris