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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05384/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 12456 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2022- con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello - sostanzialmente confermativa della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso (così il dispositivo della sentenza).2.

Con il ricorso è stato articolato un unico motivo che attiene alle ordinanze emesse dalla Corte di appello 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 16.11.2020, con cui, a dire del ricorrente, furono non accolte le richieste di disporre la sua traduzione, ai sensi dell'ad 146 bis, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., presso un istituto penitenziario per consentirgli in tal modo di partecipare all'udienza del 16 novembre 2020, a cui il processo era stato rinviato.

Si assume che all'udienza del 28 ottobre 2020 la difesa, rappresentata l'impossibilità di espletare il proprio mandato, anche in ragione dell'ammissione di nuove prove dichiarative, "viste le difficoltà di comunicare con il proprio assistito - per la ridotta disponibilità offerta dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] all'espletamento del colloquio con il difensore", aveva chiesto fosse disposta la traduzione presso "un istituto penitenziario del distretto di Corte di appello, onde consentirgli di interloquire con i difensori per predisporre la difesa sui nuovi temi di prova" (così il ricorso).

In tale contesto, si aggiunge, sarebbero state presentate due istanze sollecitatorie non accolte dalla Corte di appello.

La Corte di cassazione, nel rigettare i motivi di ricorso proposti avverso le ordinante emesse dalla Corte di appello sulla questione, avrebbe valorizzato una circostanza inesistente, ritenendo (così il ricorso) che "il testo della disposizione normativa.., esclude la possibilità di autorizzare la partecipazione all'udienza dell'imputato nel caso si tratti, come nella specie, di persona in stato di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen." (il ricorso richiama pag. 4 della sentenza).

Assume il difensore che l'imputato non sarebbe mai stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e che, dunque, la pronuncia della Corte di cassazione sarebbe inficiata da un errore di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Dagli atti emerge che con la prima istanza del 10.11.2020 il ricorrente chiese alla Corte di appello di essere tradotto presso un [OSCURATO:PERSONA] "onde garantire il diritto di difesa in maniera effettiva, rendendo possibili i colloqui visivi con i difensori secondo necessità, anche sulla base delle attività istruttorie programmate ... per le prossime udienze" (così il ricorso) A detta richiesta la Corte di appello 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] correttamente decise di non provvedere, disponendo la trasmissione della istanza, che non aveva ad oggetto la traduzione per l'udienza, al Direttore dell'istituto penitenziario.

Con la seconda richiesta del 12.11.2020, l'allora imputato affermò che la precedente richiesta avesse ad oggetto solo la traduzione "per ragioni di giustizia" e non la sua "allocazione ... in un istituto penitenziario diverso da quello individuato dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, né un aumento del numero di colloqui".

In tale quadro di riferimento, con il ricorso per cassazione fu articolato un motivo (il secondo) con cui si dedusse una questione di nullità a seguito della mancata traduzione dell'imputato presso un istituto penitenziario del distretto "onde consentirgli di interloquire con i difensori per predisporre la difesa sui nuovi temi di prova" (così testualmente il ricorso) e si evidenziò che proprio il rigetto delle richieste di rinvio "finalizzate a conquistare una interlocuzione adeguata con l'imputato", avevano frustrato il diritto di questi di interloquire con il proprio difensore, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. nella parte in cui prevede che l'imputato debba disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. (così a pagg. 11 e 12 del ricorso).

Con il ricorso fu articolato anche un terzo motivo con cui si dedusse una ulteriore questione di nullità assumendo che proprio la mancata traduzione dell'imputato presso un istituto penitenziario avesse precluso il suo diritto di interrogare o far interrogare i dichiaranti.

3. La Corte di cassazione con la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibili i motivi, oltre a fare riferimento all'art. 146 bis cod. proc. pen. e affermare che la partecipazione in presenza dell'imputato fosse nella specie preclusa in ragione del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis ord. pen. cui sarebbe stato sottoposto l'imputato, ritenne che: a) la Corte aveva rinviato il processo dal 28 ottobre al 16 novembre per consentire ai difensori di accedere ad un colloquio con il proprio assistito; b) nessun pregiudizio era stato in concreto addotto dall'imputato in ordine alla ristrettezza temporale tra la data del rinvio e quella in cui era stata fissata la ulteriore udienza; c) a differenza di quanto ritenuto dall'imputato, tra i motivi di ricorso deducibili in cassazione, l'art. 606 cod. proc. pen. non farebbe riferimento alla violazione di norme costituzionali o convenzionali, come invece era stato indicato nel ricorso; d) nessuna deduzione era stata formulata dalla difesa in ordine al se in udienza fosse stato o meno attivato un canale riservato alle comunicazioni tra l'imputato e i suoi difensori, di tal chè in concreto nulla era stato dedotto in ordine alla concreta violazione del diritto di previa interlocuzione con i difensori.

4. È utile fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni.

Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez.

Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv. 233963).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.5.

Sulla base di tale quadro di riferimento, il ricorso rivela la sua infondatezza, al limite della inammissibilità.

Sotto un primo profilo, non è stato indicato nessun elemento e nessun atto di cui la Corte di cassazione disponeva, dal quale emergesse che, diversamente da quanto indicato nella sentenza, l'imputato non fosse in quel momento sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41 bis ord. pen.; un atto che consentisse di ritenere in astratto che la Corte di appello potesse disporre la traduzione in presenza per l'udienza del 16 novembre.

In particolare, non è stato indicato nel ricorso in esame nessun elemento che fosse agli atti del giudizio per cassazione e da cui emerge che la Corte dovesse sapere che l'imputato non fosse sottoposto al regime detentivo speciale: un atto che la Corte non avrebbe considerato per un mero errore percettivo.

Sotto altro profilo, nessun elemento è stato indicato al fine di comprovare la decisività del prospettato errore di fatto e cioè che se la Corte di cassazione avesse avuto consapevolezza della ipotizzata circostanza della non sottoposizione del ricorrente in quel momento al regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen., la sua decisione sarebbe stata incontrovertibilmente diversa da quella adottata, tenuto conto, peraltro, che l'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. attribuisce un ampio potere valutativo discrezionale al Giudice anche nel caso in cui si procede nei riguardi di un soggetto non sottoposto al regime detentivo speciale.

Né è stato allegato al ricorso in esame il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di verificare in concreto quale fu il ragionamento compiuto dalla Corte di appello e come, rispetto ad esso, si sia rapportata la Corte di cassazione.

Né, ancora, il ricorrente si è confrontato con le altre argomentazioni, diverse ed ulteriori rispetto a quella relativa al regime detentivo del ricorrente, con cui la Corte di cassazione ritenne inammissibili i motivi di ricorso.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 12456 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2022- con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello - sostanzialmente confermativa della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso (così il dispositivo della sentenza).2. Con il ricorso è stato articolato un unico motivo che attiene alle ordinanze emesse dalla Corte di appello 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 16.11.2020, con cui, a dire del ricorrente, furono non accolte le richieste di disporre la sua traduzione, ai sensi dell'ad 146 bis, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., presso un istituto penitenziario per consentirgli in tal modo di partecipare all'udienza del 16 novembre 2020, a cui il processo era stato rinviato. Si assume che all'udienza del 28 ottobre 2020 la difesa, rappresentata l'impossibilità di espletare il proprio mandato, anche in ragione dell'ammissione di nuove prove dichiarative, "viste le difficoltà di comunicare con il proprio assistito - per la ridotta disponibilità offerta dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] all'espletamento del colloquio con il difensore", aveva chiesto fosse disposta la traduzione presso "un istituto penitenziario del distretto di Corte di appello, onde consentirgli di interloquire con i difensori per predisporre la difesa sui nuovi temi di prova" (così il ricorso). In tale contesto, si aggiunge, sarebbero state presentate due istanze sollecitatorie non accolte dalla Corte di appello. La Corte di cassazione, nel rigettare i motivi di ricorso proposti avverso le ordinante emesse dalla Corte di appello sulla questione, avrebbe valorizzato una circostanza inesistente, ritenendo (così il ricorso) che "il testo della disposizione normativa.., esclude la possibilità di autorizzare la partecipazione all'udienza dell'imputato nel caso si tratti, come nella specie, di persona in stato di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen." (il ricorso richiama pag. 4 della sentenza). Assume il difensore che l'imputato non sarebbe mai stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e che, dunque, la pronuncia della Corte di cassazione sarebbe inficiata da un errore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Dagli atti emerge che con la prima istanza del 10.11.2020 il ricorrente chiese alla Corte di appello di essere tradotto presso un [OSCURATO:PERSONA] "onde garantire il diritto di difesa in maniera effettiva, rendendo possibili i colloqui visivi con i difensori secondo necessità, anche sulla base delle attività istruttorie programmate ... per le prossime udienze" (così il ricorso) A detta richiesta la Corte di appello 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] correttamente decise di non provvedere, disponendo la trasmissione della istanza, che non aveva ad oggetto la traduzione per l'udienza, al Direttore dell'istituto penitenziario. Con la seconda richiesta del 12.11.2020, l'allora imputato affermò che la precedente richiesta avesse ad oggetto solo la traduzione "per ragioni di giustizia" e non la sua "allocazione ... in un istituto penitenziario diverso da quello individuato dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, né un aumento del numero di colloqui". In tale quadro di riferimento, con il ricorso per cassazione fu articolato un motivo (il secondo) con cui si dedusse una questione di nullità a seguito della mancata traduzione dell'imputato presso un istituto penitenziario del distretto "onde consentirgli di interloquire con i difensori per predisporre la difesa sui nuovi temi di prova" (così testualmente il ricorso) e si evidenziò che proprio il rigetto delle richieste di rinvio "finalizzate a conquistare una interlocuzione adeguata con l'imputato", avevano frustrato il diritto di questi di interloquire con il proprio difensore, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. nella parte in cui prevede che l'imputato debba disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. (così a pagg. 11 e 12 del ricorso). Con il ricorso fu articolato anche un terzo motivo con cui si dedusse una ulteriore questione di nullità assumendo che proprio la mancata traduzione dell'imputato presso un istituto penitenziario avesse precluso il suo diritto di interrogare o far interrogare i dichiaranti. 3. La Corte di cassazione con la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibili i motivi, oltre a fare riferimento all'art. 146 bis cod. proc. pen. e affermare che la partecipazione in presenza dell'imputato fosse nella specie preclusa in ragione del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis ord. pen. cui sarebbe stato sottoposto l'imputato, ritenne che: a) la Corte aveva rinviato il processo dal 28 ottobre al 16 novembre per consentire ai difensori di accedere ad un colloquio con il proprio assistito; b) nessun pregiudizio era stato in concreto addotto dall'imputato in ordine alla ristrettezza temporale tra la data del rinvio e quella in cui era stata fissata la ulteriore udienza; c) a differenza di quanto ritenuto dall'imputato, tra i motivi di ricorso deducibili in cassazione, l'art. 606 cod. proc. pen. non farebbe riferimento alla violazione di norme costituzionali o convenzionali, come invece era stato indicato nel ricorso; d) nessuna deduzione era stata formulata dalla difesa in ordine al se in udienza fosse stato o meno attivato un canale riservato alle comunicazioni tra l'imputato e i suoi difensori, di tal chè in concreto nulla era stato dedotto in ordine alla concreta violazione del diritto di previa interlocuzione con i difensori. 4. È utile fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv. 233963). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.5. Sulla base di tale quadro di riferimento, il ricorso rivela la sua infondatezza, al limite della inammissibilità. Sotto un primo profilo, non è stato indicato nessun elemento e nessun atto di cui la Corte di cassazione disponeva, dal quale emergesse che, diversamente da quanto indicato nella sentenza, l'imputato non fosse in quel momento sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41 bis ord. pen.; un atto che consentisse di ritenere in astratto che la Corte di appello potesse disporre la traduzione in presenza per l'udienza del 16 novembre. In particolare, non è stato indicato nel ricorso in esame nessun elemento che fosse agli atti del giudizio per cassazione e da cui emerge che la Corte dovesse sapere che l'imputato non fosse sottoposto al regime detentivo speciale: un atto che la Corte non avrebbe considerato per un mero errore percettivo. Sotto altro profilo, nessun elemento è stato indicato al fine di comprovare la decisività del prospettato errore di fatto e cioè che se la Corte di cassazione avesse avuto consapevolezza della ipotizzata circostanza della non sottoposizione del ricorrente in quel momento al regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen., la sua decisione sarebbe stata incontrovertibilmente diversa da quella adottata, tenuto conto, peraltro, che l'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. attribuisce un ampio potere valutativo discrezionale al Giudice anche nel caso in cui si procede nei riguardi di un soggetto non sottoposto al regime detentivo speciale. Né è stato allegato al ricorso in esame il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di verificare in concreto quale fu il ragionamento compiuto dalla Corte di appello e come, rispetto ad esso, si sia rapportata la Corte di cassazione. Né, ancora, il ricorrente si è confrontato con le altre argomentazioni, diverse ed ulteriori rispetto a quella relativa al regime detentivo del ricorrente, con cui la Corte di cassazione ritenne inammissibili i motivi di ricorso. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta
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