CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 17832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15141-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. S . R . L . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95 INT.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 153, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 850/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo n. 585/07per l'importo di €65.430,96 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] n. 15141 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di aver anticipato detta somma alle società ingiunta per la cancellazione di un'ipoteca iscritta su un locale ad uso uffici al piano terra di una palazzina sita in Putignano, acquistat a dalla stessa società con atto di compravendita del 29.12.2000, con impegno di quest'ultima di pronta restituzione della somm a . 1.1. Si opponeva al decreto ingiuntivo la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo la simulazione del contratto di compravendita stipulato i nter partes , dissimulante un'attribuzione in natura di utili societari al convivente more uxoriodella Maggipinto; deducendo che comunque alcun obbligo restitutorio era stato assunto dalla società; affermando la carenza di prova del titolo della pretesa azionata dalla Maggipinto. 2. Con sentenza n.3763/14 il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Putignano riteneva che nessuna prova era stata fornita dalla società circa la simulazione del contratto di compravendita; accoglieva , comunque,l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'opposta non aveva dimostrato di aver convenuto con la controparte la restituzione delle somme anticipate, non avendo sul punto provato alcunché. 3. Avverso d etta pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'appello di Bari che, con sentenza n . 850/2018, qualificava il rapporto intervenuto tra le parti come contratto di mutuo ex art. 1813 cod. civ. e , in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva per la cassazione della predetta pronunciad’appello, affidando il ricorso ad un unico motivo. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:SOCIETA] n. 15141 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - In prossimità dell’udienza perveniva atto di rinuncia al ricorso principale sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato ugualmente sottoscritto da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass.n. 2317/2016). 1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.3. Nella specie, l’atto di rinuncia comunicatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stato accettato daGiuseppina Maggipinto, e l’atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato elevato da [OSCURATO:PERSONA] è stato accettato dallaricorrente principale, e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori. 2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio