CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40922/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto dalla Corte territoriale; Rilevato che 11mputato eccepisce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e con il secondo il vizio di motivazione in merito alla pena irrogata, tenuto conto della continuazione esterna; Rilevato che si tratta di censure generiche che non si confrontano con la sentenza impugnata: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato deteneva in casa marijuana per 84 dosi oltre al bilancino di precisione e al materiale da confezionamento, nonché delle piantine di altezza variabile tra i cm 3 e 10, e hanno desunto dalle precedenti condanne un ulteriore elemento di prova della cessione, non essendo stata creduta la tesi difensiva dell'uso personale; Rilevato che l'aumento per i reati in continuazione esterna è stato di sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, quindi in misura contenuta, per di più giustificata dal riferimento alla recidiva e dalla personalità dell'imputato, incline a delinquere; Rilevato, quindi, che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]