CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1358/2023depositata il 22/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoSu istanza della società [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale diLucca ha emesso in data 10 ottobre 2011 decreto ingiuntivoNumero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026provvisoriamente esecutivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, quale debitrice principale, e del Comune di Gallicano, qualegarante, per l’importo di € 899.555,09, oltre interessi al 7% per le rate diammortamento insolute relative al finanziamento in forma di un contrattodi mutuo di € 1.200.000,00 erogato dal Banco alla [OSCURATO:SOCIETA]. con attodel 6 luglio 2005.Poiché il contratto di appalto era destinato alla realizzazione di un impiantodi cogenerazione e di distribuzione di calore nel Comune di Gallicano ilBanco aveva posto come condizione del finanziamento il rilascio di unagaranzia da parte dell’ente pubblico, quale socio di controllo con unapartecipazione del 62,66% della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 1° luglio 2005.Tale dichiarazione era stata rilasciata dal Sindaco.La società era stata ammessa a concordato preventivo e presentava unaesposizione verso il Banco di € 483.612,33.Il Tribunale di Lucca su richiesta del Banco ha emesso, sulla base allamenzionata lettera del 1° luglio 2005, in data 1° febbraio 2016, decretoingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di € 483.612,33 oltreinteressi dal 21 marzo 2015.Avverso tale decreto il Comune ha proposto opposizione in data 3 maggio2016.[OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell’opposizione e laconferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che, con la lettera 1°luglio 2005, il Comune non si era limitato a comunicare la propriapartecipazione al capitale della società sovvenuta, ma non aveva assuntoun impegno fideiussorio per il pagamento in favore dell’istituto di credito.Il Tribunale di Lucca con sentenza n° 419/2019 ha accolto l’opposizionerevocando il decreto ingiuntivo in quanto, a prescindere dalla “qualificazionedella lettera sottoscritta dal Sindaco, …. tale lettera, qualora interpretatanel senso di sancire, a carico del comune, un’obbligazione di garanzia per ilNumero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026pagamento della somma mutuata alla [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe nulla per violazionedell’art. 207 TUEL”.[OSCURATO:PERSONA] con atto notificato in data 21 ottobre 2019 ha impugnato ladecisione del Tribunale ed il Comune, costituitosi in giudizio, ha contestatoi motivi di gravame.L’appello del Banco è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze con lasentenza 22 giugno 2023.Avverso tale decisione il [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso il Comune di Gallicano.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 99, 100 e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Con il primo motivo dell’appello la banca aveva denunciato che il Comunenon aveva provato il fatto costitutivo dell’eccepita nullità della garanzia edaveva, inoltre, dedotto l’errore del Tribunale che aveva invertito l’onereprobatorio ponendolo a carico del Banco.La Corte avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità secondo la qualela prova di un fatto negativo non deroga al riparto dell’onere della prova.Peraltro, per la banca era difficile dimostrare l’esistenza della deliberaconsiliare attenendo essa ad un procedimento amministrativo interno alComune.Il motivo è infondato.La corte territoriale ha osservato che il Comune, nel dedurre la carenza delladelibera consiliare, si era limitato, «come era nelle sue facoltà» (pag. 10,sentenza impugnata), a svolgere una mera difesa, con tutte le conseguenzedi legge in tema di onere della prova che, riguardando un fatto costitutivo,continuava a gravare su parte attrice.Numero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026Con autonoma motivazione ha poi aggiunto che, nel caso di specie, ladimostrazione della carenza della delibera consiliare poteva dirsi raggiunta,quale fatto negativo, sulla base delle presunzioni.In particolare, per la mancata menzione di detta delibera nel testo dellagaranzia, per il mancato richiamo nel rogito di finanziamento del 6 luglio2005, e per l’omessa articolazione, da parte della Banca, di istanzeistruttorie dirette a comprovare la sua esistenza. Tale profilo non èadeguatamente censurato e costituisce una ragionevole valutazione delmateriale probatorio non sindacabile in sede di legittimità.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1375, 1337, 1338 c.c. (principi di buonafede e correttezza, tutela dell’affidamento incolpevole), dell’art. 1218 c.c. edegli artt. 2 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, n° 3, c.p.c.Lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento, sostenendoche la Banca avrebbe confidato nella validità della garanzia rilasciata.Si duole non essersi considerato che ha avuto contezza del vizio (la mancataadozione della delibera consiliare) invalidante il rilascio della lettera digaranzia per la violazione dell’art. 207 del TUEL unicamente quando ilComune ha sollevato in giudizio la relativa eccezione, non avendo inprecedenza alcuna ragione di sospettare, né il potere di conoscere.Lamenta che il Comune ha agito jure privatorum, essendo pertanto tenutoal rispetto del principio di buona fede. Ma nello stesso tempo “il Comuneper la sua posizione istituzionale quale pubblica amministrazione eraastretto, anche per rispetto degli artt. 2 e 97 Cost., all’obbligo d’informareil Banco della causa di nullità, tanto più che era ad esso ascrivibile, al finedi evitare che il Banco subisse i pregiudizi connessi all’invalidità dell’atto”.Il motivo è infondato.A prescindere dalla contraddizione evidente nel prospettare una doppiaveste giuridica del Comune sulla base di mere affermazioni, va osservatoche la Corte d’Appello ha chiarito che la Banca non poteva invocare laNumero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026propria buona fede, quale presupposto necessario perché si potesse ritenereleso il principio dell’affidamento incolpevole.Si legge in sentenza: «In primo luogo, la Banca non può avvalersi della purae semplice ignorantia legis relativamente ad una norma di legge primaria(il citato art. 207 del D.lgs. n.267/2000) che letteralmente prescrive che legaranzie fidejussorie rilasciate dai comuni, provincie e città metropolitane efinalizzate a garantire le operazioni previste dalla medesima norma sianoconseguenza di una delibera consiliare. Nemmeno può fondatamentesostenere che l’operazione in questione fosse estranea all’ambito dellanormale attività bancaria. La lettera di patronage – quale è pacificamentequella rilasciata dall’appellato Comune di Gallicano – è infatti una delegaranzie frequentemente richieste da enti esercenti l’attività bancaria, qualealternativa alla fidejussione”.Sotto altro profilo, va ricordato che non è configurabile una responsabilitàprecontrattuale della PA, ove l'invalidità del contratto derivi da normegenerali, da presumersi note alla generalità dei consociati e, quindi, tali daescludere l'affidamento incolpevole della parte adempiente (Nella specie, laS.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso laresponsabilità precontrattuale del Comune appaltante, in quanto i vizi cheinficiavano la gara ad evidenza pubblica erano di gravità tale da impedireun affidamento incolpevole dell'appaltatore, specializzato nei rapporti conla P.A.) (Cass. Sez. 1, 11/03/2025, n. 6531, Rv. 674443 - 01)In sostanza si deve escludere l’affidamento incolpevole quando esso derividall’ignoranza di una norma di legge, tanto più se di rango primario, stanteil fatto che tale ipotesi di ignoranza poteva essere superata, dalla Banca,mediante una condotta di normale diligenza.Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale,violazione e falsa applicazione dell’art. 207 del D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., e violazione e falsa applicazione degliNumero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026artt. 112 e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. e all’art. 161 c.p.c.,per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoe conseguente nullità della sentenza.Si duole che il giudice d’appello non abbia esaminato il quinto motivod’appello con cui veniva richiesto di prendere posizione e qualificare, sottoil profilo giuridico, la garanzia rilasciata dal Comune in favore della Banca,sostenendo che la disciplina dettata dall’art. 207 TUEL si applicherebbesolamente alle fidejussioni e non a garanzie (rilasciate pur sempre a presidiodel rilascio di un finanziamento ma) diversamente denominate.Inoltre, i giudici di secondo grado hanno invece disatteso il loro doveredecisorio che imponeva di attribuire il reale nomen juris, ossia di qualificareil rapporto sostanziale.La soluzione adotta in sentenza, secondo la ricorrente, trascurerebbe il fattoche l’art. 207 TUEL, sia nella rubrica, che nel testo, fa esclusivo riferimentoalla fideiussione, e non ad altre forme di garanzia, per cui sarebbe arbitrariala generica interpretazione additiva offerta dai giudici di secondo grado, incontrasto con il principio che ubi lex voluit dixit.Per la sussunzione della fattispecie nella previsione dell’art. 207 TUELsarebbe stata necessaria la previa individuazione della natura giuridica dellalettera 1° luglio 2005.Il motivo è infondato.La corte territoriale ha correttamente evidenziato che il giudice di primecure ha preso in considerazione, e ritenuto rilevante, la forza cogente dellaforma di garanzia in concreto rilasciata proprio in ragione della necessitàdella deliberazione consiliare dell’ente pubblico che è risultata invece nondocumentata.La richiamata qualificazione non sposta pertanto i termini della questione.In sostanza l’impegno e la garanzia contenute nella lettera, secondo iltribunale e la corte d’appello, imponevano l’applicazione dell’art. 207 citato.Numero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026Secondo la corte di merito poi, l’atto va qualificato come lettera di patronagee si tratta di una delle garanzie frequentemente richieste da enti esercentiSotto tale profilo questa Corte (Cass SU del 2024 n. 2290 ) ha affermatoche il rilascio di lettere di patronage c.d. forte, con effetto fideiussorio èassoggettata al procedimento previsto dall’art. 207 TUEL, “allorchéquest’ultimo stabilisce che nei comuni, province e città metropolitane, perle garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale”.Parte ricorrente, a riguardo, non si fa nessuna questione di distinzione tralettera di patronage forte con funzione fideiussoria e debole, con funzioneinformativa, nella quale la PA si limiterebbe a fornire rassicurazioni.Trattandosi di una questione di interpretazione, avrebbe dovuto richiamarei criteri di ermeneutica.Infatti, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass.09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n.3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Numero registro generale 18491/2023Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 21257/2026Data pubblicazione 22/06/2026Nel caso in esame tali profili difettano del tutto.All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente Comune di Gallicano, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cuieuro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente Comune di Gallicano.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]