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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03133/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto.da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0512W76) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pstO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clle—trp concluswEhiedendo , -12 •iU L u L1 ' )5„: .1_ u asz, Z-1)1 eLeQ k-4- o ;ZA. 47(3 Co--; L{,e_j2P Q, 2, A trift (It", N L .

M • An... 2 )2- -›+.2 C 41\--z íL- keS2.6, u/u-e- c (3.z [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 settembre 2020, il Giudice di pace di Treviglio riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, la condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio dell'imputata, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 170 e 161 cod. proc. pen., nonché dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU.

La difesa ha, al riguardo, evidenziato che il tentativo di notificazione dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio nei confronti dell'imputata, effettuata a mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., non era andato a buon fine per irreperibilità della destinataria e che, quindi, la notificazione dell'indicato atto era stata eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, senza che venissero disposti ulteriori adempimenti; e ha sostenuto che tale modo di procedere avrebbe determinato una nullità assoluta, in quanto concernente l'omessa citazione dell'imputata e la regolare instaurazione del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., "travisamento della prova", per avere omesso il Giudice di pace di considerare le emergenze risultanti dalla relazione di servizio del 29.5.2019 e dal verbale di accompagnamento dell'imputata in Questura in pari data.

Secondo la difesa, da tali atti si evincerebbe che l'imputata era stata accompagnata in Questura non per essere espatriata, ma ai fini della sua regolarizzazione, sicché, non sarebbe dato sapere con certezza se la presenza della stessa sul territorio nazionale fosse risultata illegittima o se fosse stata regolarizzata; inoltre da detti atti si evincerebbe che l'imputata avrebbe serbato un comportamento collaborativo con gli operanti e ciò ben avrebbe potuto essere preso in considerazione anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 83, IV comma, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto cura Italia, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), relativamente al decreto di rinvio del 10 -14/04/2020".

Al riguardo, è stato rappresentato che, con l'indicato provvedimento, il Giudice ha rinviato la trattazione del processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo anche la sospensione del decorso 2 s- dei termini di prescrizione; che, tuttavia, detta sospensione, secondo il tenore della norma, sarebbe destinata a operare limitatamente al periodo decorrente dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non, dunque, fino alla data di rinvio dell'udienza.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Coorte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.

4. Non è fondato il primo motivo di ricorso, avente a oggetto la questione della legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, una volta attestata dall'addetto al servizio postale, incaricato della notificazione stessa, la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto.

Sul tema, infatti, sono di recente intervenute le Sezioni Unite, che, con sentenza resa in data 25 novembre 2021, hanno affermato - secondo l'informazione provvisoria n. 20 del 2021 - il seguente principio di diritto, perfettamente applicabile al caso oggetto del presente scrutinio: "nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato, ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen..

In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.".

5. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso (di rilievo preminente e assorbente rispetto al terzo, il quale, peraltro, è irrilevante nella concreta fattispecie).

E in vero, la sentenza impugnata è stata redatta mediante l'utilizzo di un modulo a stampa, il cui uso non è, di per sé, vietato; la giurisprudenza è costante, infatti, nell'affermare che il convincimento del giudice può essere espresso, in qualsiasi provvedimento, anche con l'impiego di moduli a stampa, purché il procedimento motivazionale non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte, tautologiche, valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in cognizione.

Nel caso di specie, il Giudice di pace di Treviglio non ha provveduto a integrare l'indicato modulo con gli specifici e concreti riferimenti fattuali risultati dagli accertamenti svolti dagli g- agenti operanti e che avevano determinato la contestazione ascritta all'imputata, con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente.

6. Essa va, quindi, annullata con rinvio al Giudice di pace di Treviglio che, in diversa persona fisica, dovrà colmare la rilevata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviglio, in diversa persona fisica.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto.da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0512W76) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pstO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clle—trp concluswEhiedendo , -12 •iU L u L1 ' )5„: .1_ u asz, Z-1)1 eLeQ k-4- o ;ZA. 47(3 Co--; L{,e_j2P Q, 2, A trift (It", N L . M • An... 2 )2- -›+.2 C 41\--z íL- keS2.6, u/u-e- c (3.z [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 settembre 2020, il Giudice di pace di Treviglio riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, la condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio dell'imputata, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 170 e 161 cod. proc. pen., nonché dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU. La difesa ha, al riguardo, evidenziato che il tentativo di notificazione dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio nei confronti dell'imputata, effettuata a mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., non era andato a buon fine per irreperibilità della destinataria e che, quindi, la notificazione dell'indicato atto era stata eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, senza che venissero disposti ulteriori adempimenti; e ha sostenuto che tale modo di procedere avrebbe determinato una nullità assoluta, in quanto concernente l'omessa citazione dell'imputata e la regolare instaurazione del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., "travisamento della prova", per avere omesso il Giudice di pace di considerare le emergenze risultanti dalla relazione di servizio del 29.5.2019 e dal verbale di accompagnamento dell'imputata in Questura in pari data. Secondo la difesa, da tali atti si evincerebbe che l'imputata era stata accompagnata in Questura non per essere espatriata, ma ai fini della sua regolarizzazione, sicché, non sarebbe dato sapere con certezza se la presenza della stessa sul territorio nazionale fosse risultata illegittima o se fosse stata regolarizzata; inoltre da detti atti si evincerebbe che l'imputata avrebbe serbato un comportamento collaborativo con gli operanti e ciò ben avrebbe potuto essere preso in considerazione anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 83, IV comma, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto cura Italia, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), relativamente al decreto di rinvio del 10 -14/04/2020". Al riguardo, è stato rappresentato che, con l'indicato provvedimento, il Giudice ha rinviato la trattazione del processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo anche la sospensione del decorso 2 s- dei termini di prescrizione; che, tuttavia, detta sospensione, secondo il tenore della norma, sarebbe destinata a operare limitatamente al periodo decorrente dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non, dunque, fino alla data di rinvio dell'udienza. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Coorte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. 4. Non è fondato il primo motivo di ricorso, avente a oggetto la questione della legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, una volta attestata dall'addetto al servizio postale, incaricato della notificazione stessa, la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto. Sul tema, infatti, sono di recente intervenute le Sezioni Unite, che, con sentenza resa in data 25 novembre 2021, hanno affermato - secondo l'informazione provvisoria n. 20 del 2021 - il seguente principio di diritto, perfettamente applicabile al caso oggetto del presente scrutinio: "nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato, ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.". 5. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso (di rilievo preminente e assorbente rispetto al terzo, il quale, peraltro, è irrilevante nella concreta fattispecie). E in vero, la sentenza impugnata è stata redatta mediante l'utilizzo di un modulo a stampa, il cui uso non è, di per sé, vietato; la giurisprudenza è costante, infatti, nell'affermare che il convincimento del giudice può essere espresso, in qualsiasi provvedimento, anche con l'impiego di moduli a stampa, purché il procedimento motivazionale non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte, tautologiche, valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in cognizione. Nel caso di specie, il Giudice di pace di Treviglio non ha provveduto a integrare l'indicato modulo con gli specifici e concreti riferimenti fattuali risultati dagli accertamenti svolti dagli g- agenti operanti e che avevano determinato la contestazione ascritta all'imputata, con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente. 6. Essa va, quindi, annullata con rinvio al Giudice di pace di Treviglio che, in diversa persona fisica, dovrà colmare la rilevata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviglio, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 1
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