CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza del 14/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 14/09/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 20/10/2021 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di truffa. qualificata ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. Omessa motivazione in punto di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. Il ricorrente premette che con l'appello aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato la causa di esclusione della punibilità valorizzando un fatto successivo alla condotta in esame, ossia un reato commesso in data successiva al fatto contestato nell'odierno giudizio. Precisa che la Corte di appello, pur ritenendo la fondatezza della censura, negava comunque la configurabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen., rimarcando che la somma ottenuta dalla persona offesa, pari a cento euro, non poteva considerarsi esigua. Denuncia, quindi, l'apoditticità della conclusione, in quanto la Corte di appello non spiega perché una somma pari a cento euro non potesse considerarsi esiguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente nfondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello, invero, ha ritenuto che il fatto non potesse considerarsi di speciale tenuità in ragione dell'ammontare della somma ottenuta con la truffa, pari a cento euro. Tanto vale a evidenziare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, atteso che la Corte di appello ha spiegato di avere escluso la causa di cui all'art. 131-bis cod.pen. in ragione del valore dell'ingiusto profitto, con motivazione che non può ritenersi apodittica. Va poi precisato che la qualificazione della somma di cento euro quale evenienza che esclude il requisito della particolare tenuità del fatto è una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Da ciò discende che il contrario convincimento della difesa, in realtà, si prospetta alla stregua di una valutazione di merito antagonista a quella dei giudici della Corte di merito, da cui discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 AOus-n1n P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 april