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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43820/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede di annullare la sentenza impugnata à [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta il 11 gennaio 2022 dal Tribunale di Agrigento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione per il reato ex art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d.

«reddito di cittadinanza» ex art. 3 d.l. n. 4 del 2019, attestava falsamente, allegando alla domanda della dichiarazione sostituiva unica per il calcolo ISEE della coniuge [OSCURATO:PERSONA] - a sua volta falsa perché attestante una situazione patrimoniale non veritiera - la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio, che otteneva.

Si indicavano un luogo di residenza diverso da quello dello stato di famiglia e la professione di casalinga della coniuge, falsa poiché la stessa è risultata titolare di partita I.V.A. per attività di commercio, con percezione di un reddito annuo imponibile pari ad C 14.054,75 (in Canicattì, il 23 novembre 2019);

1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché con la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, relativa al calcolo ISEE, dichiarava dati falsi, ossia: di risiedere in Canicattì, [OSCURATO:PERSONA], n. 132, indirizzo diverso da quello risultante dallo stato di famiglia; di essere una casalinga mentre è risultata titolare di partita IVA per attività di commercio al dettaglio in forma ambulante di carne; di non percepire reddito, a fronte di un reddito annuo calcolato per il 2017 pari ad C 14.054,75 (in Canicattì, il 13 giugno 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo - premessa l'irrilevanza del fatto che «si tratta di "doppia conforme" stante la diversità di motivazioni» (pag. 1) - si eccepisce, ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 546, 125, comma 3, e 192, comma 2, cod. proc. pen.; i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione «agli artt. 648 c.p. ed in relazione alla valutazione degli elementi probatori» (pag. 4, rubrica del motivo).

La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni del teste Martorana determinanti ai fini del decidere; pertanto, la motivazione sarebbe incongrua, contraddittoria ed illogica.

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura assistenziale si fonderebbe su un accertamento presuntivo della Guardia di Finanza e sulla omissione di un elemento di prova, ossia che «dopo la morte del padre, l'allevamento sia stato gestito da altri familiari», come sarebbe dimostrato dalla «... denuncia di smarrimento da parte del cognato dell'odierna appellante» (pag. 5).

La Corte territoriale avrebbe solo richiamato tale accertamento, basato su presunzioni tributarie, senza procedere ad un'autonoma valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. e senza valutare tutti gli elementi emersi nel processo.

Non potrebbero costituire riscontro di tale accertamento le dichiarazioni rese dal teste Martorana, agente di polizia giudiziaria, stante il riferimento esclusivo alla segnalazione della Guardia di Finanza.

I ricorrenti sarebbero disoccupati ed estranei all'attività di commercio di cui alla partita Iva nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]; la condotta contestata non sarebbe finalizzata all'indebita percezione del c.d.

«reddito di cittadinanza», secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale avrebbe proceduto ad un «ampio sciorinamento del consolidato giurisprudenziale in materia di riciclaggio» (pag. 10), omettendo una valutazione complessiva del compendio probatorio.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, nei medesimi termini di cui al primo motivo, il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché quelli di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Potrebbe essere applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto per le modalità della condotta ed il grado di colpevolezza, che non desterebbero allarme, nonché per l'esiguità del danno.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello avrebbe omesso di considerare la personalità dei ricorrenti e il loro comportamento processuale; avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine a tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e irrogare il minimo edittale.

2.4. Il difensore ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, con cui ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, nella parte in cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto dei principi espressi da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità».

1.1. Il motivo è anche inammissibile per il difetto di specificità estrinseca: omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e si limita ad una riproposizione dei motivi di appello; il ricorso contiene plurimi riferimenti al «Giudice di prime cure» e agli «odierni appellanti» (pagg. 8, 9).

Il ricorso argomenta su questioni estranee al giudizio, con riferimenti all'art. 648 cod. pen. ed al riciclaggio del tutto avulse dalla imputazione.

1.2. La Corte territoriale - rispondendo adeguatamente al motivo di appello - ha affermato che le ricerche della Guardia di Finanza sono state confermate dai testi Martorana e Balzano, circostanza, quest'ultima, mai contestata dalla difesa dei ricorrenti.

La polizia giudiziaria ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto sconosciuto al fisco, attesa la conduzione «in nero» dell'attività commerciale di cui alla partita Iva.

Il reale e concreto svolgimento da parte dell'imputata dell'attività economica è stato dimostrato mediante un'ispezione della polizia giudiziaria nella sua residenza, in cui si sono rinvenuti attrezzi e scarti dell'attività di macello e vendita di animali.

Il reddito percepito è stato calcolato non sulla base di mere presunzioni, ma anche attraverso l'esame dei conti correnti degli imputati.

1.3. La denuncia di cui si dà conto nel ricorso e la titolarità dell'attività in capo ad un altro dei familiari dei ricorrenti, secondo la Corte di appello, non sono state documentate o provate né agli atti né con l'appello (pag. 3 sentenza).

Con tali punti della sentenza il ricorso non si confronta in alcun modo né contesta specificamente i dati di fatto emergenti dalla sentenza impugnata.

1.4. A nulla rileva che i ricorrenti sarebbero disoccupati e in astratto avrebbero potuto beneficiare della misura assistenziale - circostanza comunque mai provata in giudizio - in quanto integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto (Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Pinto, Rv. 284137-01), di tal che deve ritenersi «indebitamente» ottenuto non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. È inammissibile la deduzione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., non trattandosi di una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

2.2. In ogni caso, il Tribunale ha escluso la sussistenza di tale causa di non punibilità ritenendo non vi fossero elementi dimostrativi di una particolare tenuità del fatto alla luce dello svolgimento di un'attività commerciale non marginale, quale l'allevamento e la compravendita di cavalli.

La Corte territoriale ha confermato tale decisione all'esito di una valutazione complessiva dell'azione illecita e tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui la modalità della condotta, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01).

Si è ritenuto che il fatto non fosse di particolare tenuità in ragione del falso commesso e dell'ingente provento percepito indebitamente, non essendo, di contro, sufficiente l'incensuratezza degli imputati.

Il ricorso non si confronta con tale motivazione, omettendo di contestare le affermazioni della Corte di appello e limitandosi a riprodurre in modo testuale il motivo di appello, per altro con espresso riferimento alla sentenza di primo grado e al Tribunale (pagg. 11-12), con conseguente inammissibilità per aspecificità.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Il motivo è generico non confrontandosi con la motivazione contenuta nelle pronunce di merito, né indicando - in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - per quale dei due ricorrenti avrebbe dovuto essere inflitta la pena nel minimo edittale e per quali ragioni.

Già il Tribunale ha ritenuto di condannare [OSCURATO:PERSONA] alla pena base di due anni di reclusione, pari al minimo edittale del reato ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, ridotta ad 1 anno e 4 mesi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata congrua - rispetto al solo massimo edittale di 2 anni di reclusione previsto dall'art. 483 cod. pen. - la pena di 1 anno di reclusione, in ragione del grado di divergenza dalla realtà di quanto dichiarato, in punto di luogo di residenza, professione di casalinga e non percezione di redditi.

La Corte territoriale ha confermato tale statuizione, evidenziando anche le caratteristiche del fatto e la personalità degli imputati, oltre che la stessa entità della pena, già prossima al minimo edittale.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede di annullare la sentenza impugnata à [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta il 11 gennaio 2022 dal Tribunale di Agrigento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione per il reato ex art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. «reddito di cittadinanza» ex art. 3 d.l. n. 4 del 2019, attestava falsamente, allegando alla domanda della dichiarazione sostituiva unica per il calcolo ISEE della coniuge [OSCURATO:PERSONA] - a sua volta falsa perché attestante una situazione patrimoniale non veritiera - la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio, che otteneva. Si indicavano un luogo di residenza diverso da quello dello stato di famiglia e la professione di casalinga della coniuge, falsa poiché la stessa è risultata titolare di partita I.V.A. per attività di commercio, con percezione di un reddito annuo imponibile pari ad C 14.054,75 (in Canicattì, il 23 novembre 2019); 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché con la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, relativa al calcolo ISEE, dichiarava dati falsi, ossia: di risiedere in Canicattì, [OSCURATO:PERSONA], n. 132, indirizzo diverso da quello risultante dallo stato di famiglia; di essere una casalinga mentre è risultata titolare di partita IVA per attività di commercio al dettaglio in forma ambulante di carne; di non percepire reddito, a fronte di un reddito annuo calcolato per il 2017 pari ad C 14.054,75 (in Canicattì, il 13 giugno 2019). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo - premessa l'irrilevanza del fatto che «si tratta di "doppia conforme" stante la diversità di motivazioni» (pag. 1) - si eccepisce, ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 546, 125, comma 3, e 192, comma 2, cod. proc. pen.; i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione «agli artt. 648 c.p. ed in relazione alla valutazione degli elementi probatori» (pag. 4, rubrica del motivo). La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni del teste Martorana determinanti ai fini del decidere; pertanto, la motivazione sarebbe incongrua, contraddittoria ed illogica. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura assistenziale si fonderebbe su un accertamento presuntivo della Guardia di Finanza e sulla omissione di un elemento di prova, ossia che «dopo la morte del padre, l'allevamento sia stato gestito da altri familiari», come sarebbe dimostrato dalla «... denuncia di smarrimento da parte del cognato dell'odierna appellante» (pag. 5). La Corte territoriale avrebbe solo richiamato tale accertamento, basato su presunzioni tributarie, senza procedere ad un'autonoma valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. e senza valutare tutti gli elementi emersi nel processo. Non potrebbero costituire riscontro di tale accertamento le dichiarazioni rese dal teste Martorana, agente di polizia giudiziaria, stante il riferimento esclusivo alla segnalazione della Guardia di Finanza. I ricorrenti sarebbero disoccupati ed estranei all'attività di commercio di cui alla partita Iva nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]; la condotta contestata non sarebbe finalizzata all'indebita percezione del c.d. «reddito di cittadinanza», secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale avrebbe proceduto ad un «ampio sciorinamento del consolidato giurisprudenziale in materia di riciclaggio» (pag. 10), omettendo una valutazione complessiva del compendio probatorio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, nei medesimi termini di cui al primo motivo, il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché quelli di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Potrebbe essere applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto per le modalità della condotta ed il grado di colpevolezza, che non desterebbero allarme, nonché per l'esiguità del danno. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare la personalità dei ricorrenti e il loro comportamento processuale; avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine a tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e irrogare il minimo edittale. 2.4. Il difensore ha depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, con cui ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, nella parte in cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto dei principi espressi da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità». 1.1. Il motivo è anche inammissibile per il difetto di specificità estrinseca: omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e si limita ad una riproposizione dei motivi di appello; il ricorso contiene plurimi riferimenti al «Giudice di prime cure» e agli «odierni appellanti» (pagg. 8, 9). Il ricorso argomenta su questioni estranee al giudizio, con riferimenti all'art. 648 cod. pen. ed al riciclaggio del tutto avulse dalla imputazione. 1.2. La Corte territoriale - rispondendo adeguatamente al motivo di appello - ha affermato che le ricerche della Guardia di Finanza sono state confermate dai testi Martorana e Balzano, circostanza, quest'ultima, mai contestata dalla difesa dei ricorrenti. La polizia giudiziaria ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto sconosciuto al fisco, attesa la conduzione «in nero» dell'attività commerciale di cui alla partita Iva. Il reale e concreto svolgimento da parte dell'imputata dell'attività economica è stato dimostrato mediante un'ispezione della polizia giudiziaria nella sua residenza, in cui si sono rinvenuti attrezzi e scarti dell'attività di macello e vendita di animali. Il reddito percepito è stato calcolato non sulla base di mere presunzioni, ma anche attraverso l'esame dei conti correnti degli imputati. 1.3. La denuncia di cui si dà conto nel ricorso e la titolarità dell'attività in capo ad un altro dei familiari dei ricorrenti, secondo la Corte di appello, non sono state documentate o provate né agli atti né con l'appello (pag. 3 sentenza). Con tali punti della sentenza il ricorso non si confronta in alcun modo né contesta specificamente i dati di fatto emergenti dalla sentenza impugnata. 1.4. A nulla rileva che i ricorrenti sarebbero disoccupati e in astratto avrebbero potuto beneficiare della misura assistenziale - circostanza comunque mai provata in giudizio - in quanto integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto (Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Pinto, Rv. 284137-01), di tal che deve ritenersi «indebitamente» ottenuto non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. È inammissibile la deduzione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., non trattandosi di una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. 2.2. In ogni caso, il Tribunale ha escluso la sussistenza di tale causa di non punibilità ritenendo non vi fossero elementi dimostrativi di una particolare tenuità del fatto alla luce dello svolgimento di un'attività commerciale non marginale, quale l'allevamento e la compravendita di cavalli. La Corte territoriale ha confermato tale decisione all'esito di una valutazione complessiva dell'azione illecita e tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui la modalità della condotta, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01). Si è ritenuto che il fatto non fosse di particolare tenuità in ragione del falso commesso e dell'ingente provento percepito indebitamente, non essendo, di contro, sufficiente l'incensuratezza degli imputati. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, omettendo di contestare le affermazioni della Corte di appello e limitandosi a riprodurre in modo testuale il motivo di appello, per altro con espresso riferimento alla sentenza di primo grado e al Tribunale (pagg. 11-12), con conseguente inammissibilità per aspecificità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Il motivo è generico non confrontandosi con la motivazione contenuta nelle pronunce di merito, né indicando - in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - per quale dei due ricorrenti avrebbe dovuto essere inflitta la pena nel minimo edittale e per quali ragioni. Già il Tribunale ha ritenuto di condannare [OSCURATO:PERSONA] alla pena base di due anni di reclusione, pari al minimo edittale del reato ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, ridotta ad 1 anno e 4 mesi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata congrua - rispetto al solo massimo edittale di 2 anni di reclusione previsto dall'art. 483 cod. pen. - la pena di 1 anno di reclusione, in ragione del grado di divergenza dalla realtà di quanto dichiarato, in punto di luogo di residenza, professione di casalinga e non percezione di redditi. La Corte territoriale ha confermato tale statuizione, evidenziando anche le caratteristiche del fatto e la personalità degli imputati, oltre che la stessa entità della pena, già prossima al minimo edittale. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condann
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