CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14827/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 7 settembre 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili indicate nei punti 1)-4) del provvedimento impugnato, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato al condannata in quattro anni di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era pronunciato sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse incompetente, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., atteso che l'ultima sentenza irrevocabile nei confronti del condannato era stata deliberata dal Tribunale di Lodi il 25 gennaio 2021, passando in giudicato il 27 maggio 2022. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'ultima sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata deliberata dal Tribunale di Lodi il 25 gennaio 2021, passando in giudicato il 27 maggio 2022. Ne discende che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. e riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 1)-4) del provvedimento impugnato, si pronunciava in violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., atteso che l'ultima sentenza irrevocabile nei confronti del condannato era stata deliberata dal Tribunale di Lodi il 25 gennaio 2021. In questo contesto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. afferma un principio di carattere funzionale e inderogabile, stabilendo che è competente il giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per • ultimo, avuto riguardo al momento della presentazione della domanda (Sez., 1, n. 15856 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Jadid, Rv. 259600-01; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, Pasquale, Rv. 251684-01). Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento impugnato, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., è il Tribunale di Lodi a doversi ritenere competente in ordine all'istanza di applicazione della disciplina della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito dell'incidente di esecuzione, avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza funzionale. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di