CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 37291/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di esecuzione 'della pena presso il domicilio, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Brait ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010. Il Tribunale osservava, in via assorbente, che Brait era in espiazione di pene concorrenti riferibili anche a delitto ricompreso, già al tempo della sua commissione, nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen., in relazione al quale era esclusa la possibilità di conseguire lo speciale beneficio. Né, in materia, si sarebbe potuto procedere al c.d. scioglimento del cumulo, onde verificare l'eventuale intervenuta espiazione del titolo ostativo. Il Tribunale rilevava, inoltre, che la pena residua da espiare era superiore, al tempo della presentazione dell'istanza, al limite di legge di diciotto mesi, e riteneva comunque che l'interessato avesse necessità di proseguire il percorso rieducativo in ambito inframurario. 2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento alla ritenuta inscindibilità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, quanto al rilievo attribuito alla pena residua da espiare alla data dell'istanza (che sarebbe stata comunque di durata inferiore ai diciotto mesi, se la liberazione anticipata fosse stata tempestivamente concessa), anziché al tempo della decisione ad opera del Tribunale di sorveglianza. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, quanto al mancato adeguato confronto con le ampie deduzioni difensive formulate, sulla questione oggetto del primo motivo, già in sede di reclamo. Con il quarto e il quinto motivo deduce ulteriormente contraddittorietà e illogicità di motivazione, in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a negare la scindibilità del cumulo. • Con il sesto motivo deduce illogicità di motivazione, essendo il beneficio invocato di obbligatoria adozione, in presenza dei requisiti di legge, indipendentemente da qualsivoglia profilo di adeguatezza del percorso di rieducazione eventualmente già compiuto dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, terzo, quarto e quinto dei motivi di ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti di recente ribadito (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01, conforme al precedente rappresentato da Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335-01) che l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, anche come parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia in esecuzione un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprensivo di titolo riconducibile all'elenco di cui all'art. 4-bis Ord. pen., e ciò pur quando la pena a quest'ultimo relativa sia stata interamente espiata; il cumulo formato tra le pene inflitte, per reati ostativi e reati privi di tale carattere, non può infatti essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata ai secondi, l'applicazione del beneficio. Tale conclusione è stata attinta all'esito di una, compiuta ricognizione esegetica, letterale e sistematica, dell'istituto in esame, che ne ha evidenziato i tratti caratteristici e distintivi, che lo rendono misura alternativa sui generis, cui si accede (come già avveniva per l'istituto della sospensione condizionata della pena detentiva, ex legge n. 207 del 2003) non previo apposito giudizio di appropriatezza e nneritevolezza, ma - anche in deroga agli ordinari criteri di ammissione alla detenzione domiciliare - al solo riscontro, positivo e negativo, dei corrispondenti requisiti di legge, previa valutazione unitaria del rapporto esecutivo e conseguente impossibilità normativa di isolare questa o quella sanzione detentiva dalle altre ad essa cumulate. Il ricorrente non apporta alcun convincente argomento, che induca il Collegio a rimeditare l'indirizzo interpretativo testé riaffermato. Né argomenti in tal senso si traggono dalla sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale - sul divieto di retroattività, ex artt. 25, secondo comma, Cost., e 2, primo comma, cod. pen., delle disposizioni sfavorevoli incidenti sulla qualità o quantità, e non solo sulle modalità, della pena in esecuzione - posto che la soluzione qui adottata non pone alcuna questione di diritto intertemporale cui possa riferirsi l'interpretazione evolutiva adottata, per la materia penitenziaria, dalla sentenza stessa. 3. L'ordinanza impugnata è dunque, in punto di negata scindibilità del cumulo, conforme a legge, e nessun rilievo riveste il fatto che essa abbia offerto al riguardo una motivazione più o meno appagante. Nel giudizio di cassazione, in realtà, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo all'annullamento della decisione, mentre, se sono infondate, come nella specie, il loro mancato o insufficiente esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05; Sez. 5, n. 47575 del_07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326-01; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273-01). 4. L'infondatezza dei motivi scrutinati importa l'assorbimento di quelli ulteriori e la conclusiva reiezione del proposto ricorso. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il riCorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces