Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:C:2025:455
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0017
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 giugno 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b) – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Malafede del richiedente – Autonomia e coesistenza dei motivi di nullità assoluta – Criteri pertinenti ai fini della valutazione della malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio – Sopravvenienza di elementi successivamente a tale deposito»
Nella causa C‑17/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 10 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2024, nel procedimento
CeramTec GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, N. Piçarra, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la CeramTec GmbH, da A. Bothe, Rechtsanwalt, C. Bratel e M.-A. de Dampierre, avocates, nonché da M.A. Mittelstein e C. Stöber, Rechtsanwältinnen;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] LLC, da S. Naumann, avocat;
–
per il governo francese, da R. Bénard, B. Dourthe, H. Nunes da Silva ed E. Timmermans, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da C. Auvret e P. Němečková, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la CeramTec GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] LLC (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito ad un’azione per contraffazione intentata dalla CeramTec nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato una domanda riconvenzionale di nullità di tre marchi dell’Unione europea detenuti dalla CeramTec.
Contesto normativo
3
Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (
GU 2015, L 341, pag. 21
), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Esso è stato poi abrogato e sostituito, con effetto dal 1
o
ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
). Tuttavia, tenuto conto della data delle domande di registrazione dei marchi contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile alla domanda di dichiarazione di nullità (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a.,
C‑371/18
,
EU:C:2020:45
, punto
49
), il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce del regolamento n. 207/2009, nella sua versione iniziale.
4
Il considerando 2 del regolamento n. 207/2009 così recitava:
«È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell’intera [Unione] e un’espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità [implicano, in particolare,] l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi nonché l’istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata (...)».
5
L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», al paragrafo 1, lettera e), ii), così dispone:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(...)
e) i segni costituiti esclusivamente:
(...)
ii)
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».
6
L’articolo 52 di detto regolamento, intitolato «Motivi di nullità assoluta», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio [dell’Unione europea] è dichiarato nullo allorché:
a)
è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b)
al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede».
7
L’articolo 99 del medesimo regolamento, intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito», era così formulato:
«1. I tribunali dei marchi [dell’Unione europea] considerano valido il marchio [dell’Unione europea] a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8
La CeramTec è una società, con sede in Germania, specializzata nello sviluppo, nella fabbricazione e nella distribuzione di componenti tecnici ceramici destinati, in particolare, a impianti d’anca e ginocchio. Essa vende tali componenti ai fabbricanti di protesi mediche per produrre protesi complete, che vengono poi vendute agli utilizzatori finali, quali ospedali o chirurghi ortopedici.
9
[OSCURATO:PERSONA] è una società di diritto statunitense che produce componenti medici in ceramiche tecniche avanzate, in particolare per protesi articolari d’anca e dorsali nonché per protesi dentarie.
10
La CeramTec era titolare del brevetto europeo EP 0 542815, che designava la Francia e riguardava un materiale ceramico composito. Tale brevetto è scaduto il 5 agosto 2011.
11
Il 23 agosto 2011 la CeramTec ha depositato tre domande di marchi dell’Unione europea, vertenti rispettivamente sui seguenti marchi:
–
il marchio di colore registrato il 26 marzo 2013 con il numero 010214195, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 21 luglio 2011, e che tutela il colore rosa pantone 677C, edizione 2010;
–
il marchio figurativo registrato il 12 aprile 2013 con il numero 010214112, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 25 luglio 2011, e che è una raffigurazione grafica di una sfera di colore rosa pantone 677C; tale marchio è rappresentato come segue:
–
il marchio tridimensionale registrato il 20 giugno 2013 con il numero 010214179, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 26 luglio 2011, e che rivendica il colore rosa pantone 677C; tale marchio è raffigurato come segue:
12
Tali marchi designano i seguenti prodotti della classe 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato: «Pezzi in ceramica per impianti per osteosintesi, surrogati di superfici articolari, distanziatori per le ossa, sfere per articolazioni dell’anca, gusci/lastre per articolazioni dell’anca e pezzi di articolazione del ginocchio; tutti i suddetti prodotti per la vendita ai produttori di protesi».
13
Il 13 dicembre 2013 la CeramTec ha proposto un’azione per contraffazione e concorrenza parassitaria contro la [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest’ultima commercializzava un prodotto che copiava il colore rosa caratteristico dei propri prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità dei tre marchi descritti ai punti 11 e 12 della presente sentenza (in prosieguo: i «marchi contestati»).
14
Con sentenza del 25 giugno 2021, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha dichiarato nulli i marchi controversi per deposito in malafede da parte della CeramTec.
15
Tale giudice ha rilevato che, alla data del deposito delle domande di registrazione dei marchi controversi, la CeramTec era convinta dell’effetto tecnico dell’ossido di cromo per garantire la durezza e la resistenza delle sfere di ceramica utilizzate nella costituzione delle protesi mediche e che la stessa aveva cercato di proteggere il colore rosa delle sfere, che risultava dalla presenza di ossido di cromo nella ceramica. Esso ne ha dedotto che la CeramTec aveva inteso estendere il suo monopolio sulla soluzione tecnica precedentemente tutelata tramite il brevetto menzionato al punto 10 della presente sentenza che era scaduto prima della data di deposito di tali domande di registrazione.
16
Secondo detto giudice, la malafede era caratterizzata dalla volontà non tanto di impedire ai concorrenti di continuare a utilizzare il colore rosa, bensì di estendere un monopolio e impedire ai concorrenti di entrare nel mercato dominato dalla CeramTec grazie al materiale che impiega nei suoi prodotti, ossia l’ossido di cromo in una proporzione che ha l’effetto di colorare di rosa la ceramica. Lo stesso giudice ha ritenuto che la CeramTec avesse, pertanto, voluto ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nella funzione di un marchio, ossia l’indicazione di origine dei suoi prodotti.
17
La CeramTec ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), che è il giudice del rinvio. Secondo la CeramTec, gli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 non possono caratterizzare la malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, a meno che non si possa ricorrere alla nozione di malafede per aggirare o ignorare le condizioni di applicazione previste da tale articolo 7. Inoltre, un’interpretazione di tale articolo 52, paragrafo 1, lettera b), che consenta di dichiarare nullo un marchio per il solo motivo che il suo richiedente ha avuto l’intenzione di tutelare diritti su una soluzione tecnica, senza che sia dimostrato che il diritto su tale marchio garantisca effettivamente la tutela di una siffatta soluzione tecnica, equivarrebbe altresì a eludere l’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 e a ignorare i rispettivi ambiti di applicazione di questi due articoli. La CeramTec precisa di aver scoperto, dopo la scadenza del suo brevetto e il deposito delle domande di registrazione dei marchi controversi, che l’ossido di cromo, che conferisce il colore rosa rivendicato da tali marchi, non aveva in realtà alcun effetto tecnico.
18
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 rispondono a obiettivi diversi e che il primo articolo non costituisce una norma speciale che prevale sul secondo articolo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione della malafede, ai sensi di tale articolo 52, paragrafo 1, lettera b), rileva solo il comportamento del richiedente e non le qualità intrinseche del segno in questione. Inoltre, dato che la malafede deve essere valutata alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio, sarebbe ininfluente che il monopolio sul segno di cui trattasi non consenta realmente la tutela della soluzione tecnica, dal momento che il richiedente credeva in tale tutela e che deve essere presa in considerazione solo l’intenzione del richiedente.
19
Il giudice del rinvio constata l’esistenza di divergenze interpretative tra la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) e l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania), che si sono pronunciate sulla questione della nullità dei marchi controversi. Tali divergenze riguarderebbero, in particolare, il coordinamento tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 e la nozione di malafede, che configura un motivo di nullità assoluta previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
20
In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 52 del regolamento [n. 207/2009], debba essere interpretato nel senso che i motivi di nullità di cui all’articolo 7, previsti al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo 52, sono autonomi ed esclusivi rispetto alla malafede di cui al suo paragrafo 1, lettera b).
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la malafede del depositante possa essere valutata alla luce del solo impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, senza che sia accertato se il segno depositato per la registrazione come marchio sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
3)
Se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che esso esclude la malafede del depositante che ha presentato una domanda di registrazione di marchio con l’intenzione di tutelare una soluzione tecnica, qualora, successivamente a tale domanda, sia emerso che non esisteva alcun nesso tra la soluzione tecnica in questione e i segni che costituiscono il marchio depositato».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
21
In seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la CeramTec, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 24 febbraio 2025, ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
22
Ai sensi della suddetta disposizione, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione.
23
A sostegno della sua domanda, la CeramTec fa valere che le conclusioni dell’avvocato generale non affrontano né le particolarità né la complessità dei fatti della controversia principale, che tali conclusioni non tengono conto degli obiettivi perseguiti dal motivo di nullità fondato sulla malafede, che lo studio della giurisprudenza conferma il requisito di un rischio oggettivo di pregiudizio per la concorrenza e che dette conclusioni mancano di indicazioni sull’interesse commerciale legittimo.
24
Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale perviene ad esse. Occorre altresì ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti del procedimento principale e per gli interessati di cui all’articolo 23 di tale Statuto di replicare alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte o di un interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, a prescindere dalle questioni da esso considerate in tali conclusioni, non può di per sé costituire un motivo per riaprire la fase orale del procedimento (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] II,
C‑240/23
,
EU:C:2024:852
, punti
40
e
41
e giurisprudenza citata).
25
Nel caso di specie, dalla domanda di riapertura della fase orale del procedimento risulta che, con tale domanda, la CeramTec cerca, in realtà, di esprimere il proprio disaccordo con l’analisi giuridica effettuata dall’avvocato generale. Orbene, come risulta dall’articolo 83 del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, un simile motivo non figura fra quelli che possono giustificare la riapertura della fase orale di un procedimento. Peraltro, gli interessati che hanno partecipato al presente procedimento hanno potuto esporre, durante le fasi scritta e orale di quest’ultimo, gli elementi di diritto che hanno ritenuto pertinenti per consentire alla Corte di interpretare le disposizioni di diritto dell’Unione oggetto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. A tale riguardo, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale e che nessuno degli elementi dedotti dalla CeramTec a sostegno della sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento giustifichi tale riapertura, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura.
26
In tali circostanze, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27
In limine
, occorre precisare che, sebbene il giudice del rinvio abbia formulato la prima questione come vertente sul coordinamento tra il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui a tale articolo 7, paragrafo 1, solo l’impedimento previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento è preso in considerazione nell’ambito del procedimento principale.
28
In tali circostanze, si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento, e il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento sono autonomi e non si escludono reciprocamente.
29
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento. Secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
30
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento prevede che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio il richiedente ha agito in malafede.
31
Per rispondere alla prima questione, occorre esaminare in ordine successivo se il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento, e il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento (in prosieguo: i due «motivi di nullità assoluta»), siano autonomi e se questi due motivi di nullità assoluta si escludano reciprocamente.
32
Occorre esaminare, in primo luogo, la questione se i due motivi di nullità assoluta sono autonomi, nel senso che, per dichiarare la nullità di un marchio per la malafede del richiedente, sulla base di tale articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non è necessario verificare preliminarmente l’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii).
33
Secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e dell’11 gennaio 2024, Inditex,
C‑361/22
,
EU:C:2024:17
, punto
43
e giurisprudenza citata).
34
Dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che ciascuno di questi due motivi di nullità è enunciato in un punto distinto, ovvero le lettere a) e b), che sono separate da un punto e virgola, il che riflette l’intenzione del legislatore dell’Unione di distinguerli. Peraltro, tale articolo 52, paragrafo 1, non contiene, né nella sua frase introduttiva né nell’elenco che segue, parole che indichino che i due motivi di nullità assoluta devono essere esaminati in un qualsiasi ordine di priorità l’uno rispetto all’altro.
35
Tale interpretazione letterale dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è corroborata tanto dal contesto in cui tale disposizione si inserisce quanto dagli obiettivi che essa persegue.
36
Per quanto riguarda detto contesto, occorre rilevare che, in tale articolo 52, paragrafo 1, il motivo di nullità previsto alla lettera a) rinvia, contrariamente a quello previsto alla lettera b), agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, e deve essere letto e interpretato in combinato disposto con tale articolo.
37
Inoltre, ognuno degli impedimenti assoluti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è indipendente dall’altro ed esige un esame separato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 settembre 2015, Société des [OSCURATO:PERSONA],
C‑215/14
,
EU:C:2015:604
, punto
46
), cosicché lo stesso articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento contempla motivi di nullità autonomi l’uno dall’altro e aventi ciascuno il proprio ambito di applicazione.
38
Di conseguenza, una simile autonomia deve essere,
a fortiori
, riconosciuta al motivo di nullità previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento rispetto a quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
39
Peraltro, come menzionato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, sebbene, nel suo complesso, l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 fornisca un elenco esaustivo dei motivi di nullità assoluta di un marchio dell’Unione europea, ogni motivo di nullità assoluta cui si riferisce ha natura differente. Infatti, quello previsto alla lettera a) si applica solo nei casi tassativamente elencati all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, mentre quello previsto alla lettera b) rinvia alla nozione di «malafede», applicabile in un numero indeterminato di situazioni.
40
Per quanto attiene agli obiettivi perseguiti da tali motivi di nullità assoluta, essi condividono l’obiettivo generale perseguito dalle norme dell’Unione in materia di marchi, consistente nel contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione. A tale proposito, come risulta in particolare dal considerando 2 del regolamento n. 207/2009, quest’ultimo ha l’obiettivo di instaurare e garantire il funzionamento del mercato interno. In tale contesto, le norme sul marchio dell’Unione europea mirano a garantire che ogni impresa possa, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, far registrare come marchi segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione i suoi prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
45
e giurisprudenza citata).
41
Tuttavia, i motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 hanno finalità distinte.
42
Infatti, da un lato, il motivo di nullità assoluta previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 ha lo scopo di invalidare i marchi che sono stati registrati nonostante il fatto che siano in contrasto con uno o più impedimenti assoluti alla registrazione previsti all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e sono, pertanto, inidonei alla registrazione, in quanto non possono essere in grado di esercitare le loro funzioni di marchio. Tale motivo di nullità censura un difetto del marchio stesso e mira a tutelare l’interesse generale sotteso a tali impedimenti assoluti alla registrazione.
43
Per quanto attiene, in particolare, all’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, la finalità ad esso sottesa consiste nel fatto di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. Tale impedimento alla registrazione intende in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto dei marchi si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, impedendo a questi ultimi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punto
43
, e del 23 aprile 2020, Gömböc,
C‑237/19
,
EU:C:2020:296
, punto
25
, e giurisprudenza citata). Si tratta di impedire che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (sentenza del 16 settembre 2015, Société des [OSCURATO:PERSONA],
C‑215/14
,
EU:C:2015:604
, punto
45
).
44
Come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, tale articolo effettua, quindi, secondo la giurisprudenza, un bilanciamento tra due esigenze, ossia, da un lato, quella di evitare che la tutela di una soluzione tecnica brevettata sia protratta oltre la scadenza del brevetto e, dall’altro, quella di limitare l’inidoneità alla registrazione ai soli marchi che comprometterebbero effettivamente l’utilizzo di una soluzione tecnica da parte di altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punti da
44
a
48
).
45
D’altronde, il motivo di nullità assoluta previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ha la finalità di garantire che gli operatori economici che intendono utilizzare il sistema del marchio dell’Unione europea partecipino in maniera leale al gioco della concorrenza. Esso mira quindi a sanzionare un difetto inerente alla domanda di registrazione e non al marchio stesso.
46
Dalle considerazioni che precedono risulta che i due motivi di nullità assoluta sono autonomi, nel senso che, per dichiarare la nullità del marchio di cui trattasi per la malafede del richiedente, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non è necessario verificare preliminarmente l’esistenza di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti all’articolo 7 di tale regolamento, al quale rinvia il suo articolo 52, paragrafo 1, lettera a). Pertanto, la qualificazione come malafede non impone di constatare che il segno di cui trattasi è altresì costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento. Il contrario è altrettanto vero, in quanto, per constatare che il segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, non è necessario dimostrare la malafede del richiedente.
47
Occorre esaminare, in secondo luogo, se i motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si escludano reciprocamente, nel senso che l’applicazione di uno di questi due motivi esclude l’applicazione dell’altro.
48
A tale proposito, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non contiene, né nella sua frase introduttiva né nelle sue lettere a) e b), elementi che consentano di ritenere che i motivi di nullità menzionati in tali punti si escludano reciprocamente.
49
Inoltre, le disposizioni del regolamento n. 207/2009 non escludono che la nullità di un marchio dell’Unione europea possa essere dichiarata sulla base dei motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009. Vero è che, investito di una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio fondata su tali motivi, il giudice può ritenere opportuno, in funzione delle particolarità del caso di specie, limitarsi ad analizzare uno di detti motivi. Infatti, se quest’ultimo è fondato, non è più necessario esaminare l’altro di tali motivi al fine di dichiarare la nullità del marchio. Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 gli impedisce di analizzare anche tale altro motivo.
50
Da quanto precede risulta che i motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non si escludono reciprocamente.
51
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento, e il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento sono autonomi, ma non si escludono reciprocamente.
Sulla seconda questione
52
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che la malafede del richiedente la registrazione di un segno come marchio può, qualora tale registrazione sia stata richiesta a seguito della scadenza di un brevetto, essere suffragata unicamente dall’opinione di tale richiedente quanto all’idoneità di tale segno ad esprimere la soluzione tecnica precedentemente tutelata da tale brevetto, e ciò indipendentemente dalla questione se detto segno sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento.
53
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, poiché la nozione di «malafede» di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita da tale regolamento, la determinazione del significato e della portata di tale nozione deve essere effettuata conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui tale nozione è utilizzata e degli obiettivi perseguiti da detto regolamento (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punti
43
e
44
e giurisprudenza citata).
54
Conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presuppone la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta. Tale nozione deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio. A tale riguardo, i regolamenti n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), n. 207/2009 e 2017/1001, adottati uno di seguito all’altro, perseguono un medesimo obiettivo, vale a dire l’istituzione e il funzionamento del mercato interno.
55
Come ricordato al punto 40 della presente sentenza, le norme sul marchio dell’Unione europea mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione, nel quale ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
45
e giurisprudenza citata).
56
Pertanto, il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine rammentata al punto precedente (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
46
).
57
L’intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti. Di conseguenza, ogni allegazione di malafede deve essere valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti nel caso di specie. Solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
47
e giurisprudenza citata).
58
A tale riguardo, occorre rilevare che dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non risulta che, per valutare l’eventuale malafede del richiedente, debbano essere escluse circostanze di fatto che concorrono o potrebbero concorrere a caratterizzare il motivo di nullità assoluta previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento.
59
Dalla giurisprudenza della Corte risulta già che elementi che, peraltro, potrebbero concorrere a caratterizzare un impedimento relativo alla registrazione possono essere pertinenti per qualificare la malafede del richiedente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, senza che la caratterizzazione della malafede in relazione a un impedimento relativo alla registrazione imponga di verificare se, inoltre, tale impedimento esistesse pienamente (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punti
54
e
55
e giurisprudenza citata).
60
Parimenti, si deve ritenere che può essere preso in considerazione al fine di valutare l’eventuale malafede del richiedente il fatto che quest’ultimo abbia tentato di estendere il monopolio su una soluzione tecnica precedentemente tutelata tramite un brevetto. L’opinione del richiedente quanto all’idoneità del segno di cui chiede la registrazione come marchio ad esprimere, in tutto o in parte, tale soluzione tecnica figura, senza tuttavia poter essere l’unico, tra gli elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un’intenzione, estranea alle funzioni del marchio, di impedire ai concorrenti di entrare nel mercato in cui il richiedente deteneva una posizione dominante grazie al suo brevetto. Tale opinione può far parte degli indizi pertinenti e concordanti del fatto che la domanda di registrazione è stata presentata non allo scopo di partecipare in modo leale al gioco della concorrenza, ma con un’intenzione non conforme agli usi consueti di lealtà nel commercio.
61
Detta possibilità sussiste sia quando le circostanze di fatto pertinenti del caso di specie configurino pienamente l’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, sia quando tali circostanze siano insufficienti al riguardo, poiché, come risulta dalla risposta alla prima questione, i due motivi di nullità assoluta sono autonomi e non si escludono a vicenda.
62
Di conseguenza, la malafede del richiedente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 può essere constatata prendendo in considerazione elementi che potrebbero essere applicati nell’ambito dell’analisi dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento, senza che si constati necessariamente che il segno di cui trattasi è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
63
Ciò posto, per valutare un’affermazione di malafede, occorre dimostrare l’effettiva intenzione del richiedente sulla base di tutte le circostanze di fatto pertinenti. Tra queste, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, figurano altresì, come esposto, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, la natura del marchio contestato, l’origine del segno di cui trattasi e il suo utilizzo a partire dalla sua creazione, la portata del brevetto scaduto, la logica commerciale in cui si inserisce il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato tale deposito.
64
Infine, dato che, in forza dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea gode di una presunzione di validità, spetta al richiedente la dichiarazione di nullità che intende basarsi sul motivo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 fornire, al fine di dimostrare la malafede al momento del deposito della domanda di registrazione, gli indizi pertinenti e concordanti di cui alla giurisprudenza ricordata al punto 56 della presente sentenza. In un caso del genere, spetta, poi, al richiedente la registrazione dimostrare, fornendo spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti, che tale registrazione si è inserita in una strategia commerciale legittima. A tale riguardo, occorre precisare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il mero fatto che un marchio registrato in malafede svolga le funzioni proprie di un marchio e, in particolare, la funzione relativa all’origine, di per sé non osta alla dichiarazione di nullità. Infatti, come risulta anche da tale giurisprudenza, un marchio che svolge tali funzioni deve tuttavia essere dichiarato nullo se la sua registrazione è stata richiesta con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi.
65
Avuto riguardo a tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la malafede del richiedente la registrazione di un segno come marchio può, qualora tale registrazione sia stata richiesta a seguito della scadenza di un brevetto, essere suffragata in particolare dall’opinione di tale richiedente quanto all’idoneità di tale segno ad esprimere, interamente o parzialmente, la soluzione tecnica tutelata da tale brevetto, e ciò indipendentemente dalla questione se detto segno sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento. Tra le circostanze rilevanti per valutare l’eventuale esistenza di una malafede del richiedente figurano anche la natura del marchio contestato, l’origine del segno di cui trattasi e il suo utilizzo a partire dalla sua creazione, la portata del brevetto scaduto, la logica commerciale in cui si inserisce il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato tale deposito.
Sulla terza questione
66
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che la malafede del richiedente può essere valutata sulla base di circostanze verificatesi successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi.
67
Dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 risulta che il marchio è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio il richiedente ha agito in malafede.
68
Deriva, quindi, da tale disposizione che il momento pertinente ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente è quello del deposito da parte dell’interessato della domanda di registrazione (sentenze dell’11 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Sprüngli,
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
, punto
35
, e del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
59
).
69
Come ricordato al punto 56 della presente sentenza il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.
70
Devono essere prese in considerazione, nell’ambito della valutazione globale dell’esistenza della malafede del richiedente, tutte le circostanze di fatto pertinenti quali si presentavano al momento di tale deposito (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
59
).
71
Ne consegue che tale valutazione deve essere fondata su qualsiasi elemento che consenta di informare il giudice sull’intenzione che animava il richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi. Anche circostanze successive al deposito di tale domanda di registrazione possono servire da indizi dell’intenzione del richiedente in quel momento.
72
Per contro, un elemento di cui il richiedente sia venuto a conoscenza solo successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi non è idoneo a modificare la percezione di tale richiedente al momento di tale deposito.
73
Nel caso di specie, la circostanza, che spetta al giudice del rinvio verificare, che la CeramTec abbia scoperto solo dopo tale deposito che l’inclusione di ossido di cromo nei suoi prodotti non aveva un effetto tecnico non può essere rilevante per stabilire a posteriori una percezione della CeramTec che non esisteva al momento di detto deposito.
74
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la malafede del richiedente non può essere valutata sulla base di circostanze intervenute successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi.
Sulle spese
75
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea],
deve essere interpretato nel senso che:
il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento, e il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento sono autonomi, ma non si escludono reciprocamente.
2)
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
deve essere interpretato nel senso che:
la malafede del richiedente la registrazione di un segno come marchio può, qualora tale registrazione sia stata richiesta a seguito della scadenza di un brevetto, essere suffragata in particolare dall’opinione di tale richiedente quanto all’idoneità di tale segno ad esprimere, interamente o parzialmente, la soluzione tecnica tutelata da tale brevetto, e ciò indipendentemente dalla questione se detto segno sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento. Tra le circostanze rilevanti per valutare l’eventuale esistenza di una malafede del richiedente figurano anche la natura del marchio contestato, l’origine del segno di cui trattasi e il suo utilizzo sin dalla sua creazione, la portata del brevetto scaduto, la logica commerciale in cui si inserisce il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato tale deposito.
3)
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
deve essere interpretato nel senso che:
la malafede del richiedente non può essere valutata sulla base di circostanze intervenute successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.