CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9180/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole , con domi- cilio eletto in Roma, viain Arcione, n. 71 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 52; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 1347/16 , depositata il 1° marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sen- tir dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento o la risoluzione dell'ope- razione di acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] FRN 30/05/00-03 per l'im- porto di Euro 77.299,13, posta inessere il 24 maggio 2000, con la condanna della convenuta alla restituzione della somma investitaed al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, l'attore riferì di aver posto in essere l'opera- zione senza essere stato preventivamente informato in ordine ai rischi dell'in- vestimento, aggiungendo che la Banca aveva agito in conflitto d'interessi, avendogli ceduto i titoli nella consapevolezza del grave indebitamento del [OSCURATO:PERSONA], al fine di trasferire sugli investitori il rischio d'inadempimento, ed avendogli proposto un'operazione inadeguata al suo profilo di rischio ed alla sua esperienza in materia. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, sostenendo di non essere la collocatrice dei titoli, ma semplice acquirente degli stessi, e di non aver potuto formulare alcun giudizio in ordine alla stabilità e convenienza degli stessi, non disponendo di alcun parametro specifico ed avendoliacquisitati su ordine della clientela; contestòinoltre l'inadeguatezza dell'operazione, osser- vando che l'attore, oltre ad aver rifiutato di fornire informazioni in ordine alla propria esperienza in investimenti finanziari, era titolare di un portafoglio azionario comprendete titoli altamente speculativi. 1.1. Con sentenza del 14 novembre 2007, il Tribunale di Roma accolsela domanda di risoluzione, condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 107.261,03, oltre interessi. 2. Sull'appello proposto da lla Banca, il giudizio fu dichiarato interrotto, per decesso dell'attore, e riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi. 2.1. Con sentenza del 1° marzo 2016, la Corte d'appello di Roma ha ri- gettatol'impugnazione.A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto rilevato l'inammis- sibilità della censura riflettente la mancata dimostrazione del perdurante pos- sesso dei titoli da parte dell'attore, osservando che l'appellante non aveva contestato il rilievo formulato dal Tribunale, secondo cui la relativa eccezione era stata sollevata soltanto in comparsa conclusionale. Nel merito, premesso che spettano all'investitore l'allegazione dell'ina- dempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di negoziazione e la prova del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e l'inadempimento, mentre incombe all'intermediario l'onere di provare l'adempimento delle ob- bligazioni poste a suo carico e l'impiego della specifica diligenza richiesta, e precisato che la banca è tenuta ad informarsi sulle caratteristiche del cliente, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di adeguatezza dell'investimento, ha ri- levato che, a fronte della puntuale indicazione da parte del Tribunale degli obblighi informativi rimasti inadempiuti, la Banca non aveva dimostrato di aver reperito tutte le informazioni disponibili e di averle comunicate al cliente, né di aver tenuto conto del profilo di rischio attribuibile a quest'ultimo. Ha aggiunto che nessuna utile indicazione poteva desumersi, in contrario, dalla deposizione del teste escussoin primo grado, osservando che l'inadeguatezza dell'investimento emergevaanche dalla mancata dimostrazione del possesso di titoli similari da parte dell'Algeri, dal quale potesse desumersi la propen- sione di quest'ultimo al rischio speculativo, e ritenendo pertanto corretta la conclusione della sentenza di primo grado, secondo cui la Banca avrebbe do- vuto attenersi ad un criterio prudenziale, acquistando titoli corrispondenti al più basso livello di propensione al rischio ricavabile dagli investimenti già ef- fettuati. In ordine alla liquidazione del danno, la Corte ha rilevato chela Banca si era limitata ad insistere sulla necessità di tenere conto del valore residuo dei titoli, anch'essa fatta valere nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, senza censurare la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva rite- nuto tardiva tale deduzione. Ha ritenuto invece nuova l'allegazione della ne- cessità di tenere conto dell'eventuale pagamento di cedole, in quanto propo- sta soltanto in appello.3. Avverso la predetta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassa- zione, articolatoin tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione ola falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibilii mo- tividi gravame riguardant i il possesso dei titoli da parte dell'attore e la ri- scossione delle relative cedole, senza considerare che, trattandosi di fattico- stitutividella domanda, la mancata dimostrazione degli stess i comportava il rigetto di quest'ultima , indipendentemente da eventuali contestazioni del convenuto, qualificabili come mere difese, e comunque costituenti sviluppo di argomentazioni già svolte nella comparsa di costituzione. 1.1. Il motivo è infondato. Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di negoziazione di strumenti fi- nanziari, il possesso attuale dei titoli e la riscossione delle cedole da parte dell'investitore non integrano fatti costitutivi della pre tesa azionata, assu- mendo rilievo esclusivamente ai fini della restituzione degli stessi da parte dell'investitore, in caso di accoglimento della domanda di accertamento della invalidità o di risoluzione del contratto, ovvero ai fini della detrazione del va- lore residuo dei titoli e dell'importo delle cedole dalla somma dovutadall'in- termediario, in caso di condanna dello stesso al risarcimento del danno ca- gionato dalla violazione degli obblighi informativi, cui non faccia riscontro una pronuncia di accertamento dell'invalidità o di risoluzione. Ciò che invece ri- leva, ai fini dell'accoglimento della domanda, è l'avvenuta effettuazione della operazione d'investimento, nella specie rimasta incontestata, come riconosce la difesa della ricorrente, la quale precisa anzi di avere essa stessa prodotto in giudizio l'ordine di acquisto dei titoli; rispetto alla predetta circostanza,la possibilità che l'investitore, rimasto in possesso dei titoli, li abbia utilmente liquidati al valore corrente di mercato, in tal modo sottraendosi al pregiudizio derivante dalla perdita delcapitale investito, oppure abbia riscosso le relative cedole, non si configura neppure come un fatto estintivo, modificativo o im- peditivodella pretesa azionata, ma come un fatto secondario, rilevante ai fi ni della liquidazione del danno: la relativa allegazionenon costituisce dunque in un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, la quale non si risolve però nella proposizione di una questione di diritto, ma comporta l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, che pone a carico dell'attore l'onere di fornire la prova contraria; qualora pertanto, come nella specie, essa non si fondi su elementi di fatto già acquisiti al giudizio,soggiace, al pari delle eccezioni, alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum(cfr. Cass., Sez. III, 19/11/2015, n. 23657; 5/08/2010, n. 18207; Cass., Sez. I, 1/09/2015, n. 17385). Non merita conseguente- mente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la tardività della predetta allegazione, facendo proprio il rilievo del Giudice di primo grado, secondo cui la stessa era stata formulata dalla convenuta sol- tanto nella comparsa conclusionale, quando ormai erano scaduti da tempo i termini previsti per le attività deduttive delle parti, nonché in un atto la cui funzione meramente illustrativaesclude comunque la possibilità di avvaler- sene per l'introduzione di fatti nuovi. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.,dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 21, comma primo, lett. a)e b), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., osservandoche, nell'addebi- tarle la violazione degli obblighi informativi gravanti a suo carico, la sentenza impugnata ha omesso di specificarne il contenutoe di valutarne l'incidenza sulle scelte d'investimento dell'attore, nonché di esaminare le circostanze da essa addotte a giustificazione del suo comportamento.Precisato di non aver provveduto al collocamento dei titoli, ma all'acquisto degli stessi, in esecu- zione del mandato ricevuto dal cliente,sostiene che all'epoca in cui fu com- piuta l'operazione non sussistevano elementi idonei ad evidenziare una par- ticolare rischiosità dei titoli, consistenti in normali obbligazioni, uguali ad altre presenti sul mercato, ed emesseda un gruppo in continua ascesa e ritenuto estremamente affidabile;aggiunge che, nel collocare i primi segnali di allarme in ordine all'affidabilità dei titoli in epoca anteriore all'operazione di acquisto, la sentenza impugnata ha confermato la valutazione del Giudice di primo grado, fondata sul fatto notorio, in tal modo dispensando l'attore dalla relativa prova. Rileva inoltre che la sentenza impugnata non ha tenuto conto né della prova testimoniale assunta, da cui erano emersi l'avvenuta somministrazione delle informazioni riguardanti la tipologia ed i rischi dei titoli e il rifiuto del cliente di fornire informazioni in ordine alla propria esperienza in materia, né del profilo di rischio emergente da una comunicazione inviata all'attore,e da quest'ultimo non contestato in sede d'interrogatorio libero. Afferma che, nel ritenere inadeguata l'operazione compiuta, la Corte di merito non ha consi- derato che l'onere di fornire la relativa prova era a carico dell'attore, e non ha tenuto conto del precedente acquisto di titoli similarida parte dell' Algeri, rimasto anch'esso incontestato, né dell'avvenuta effettuazione da parte di essa ricorrente delle verifiche necessarieai fini della relativa valutazione. Ri- leva infine che la natura dell'operazione, consistente nella mera rivendita di titoli acquistati per conto del cliente, escludeva l'obbligo di consegnare il pro- spetto informativo e la sussistenza di un conflitto d'interessi, nonché la fon- datezza della domanda di risoluzione, non riconducibile ad una violazione de- gli obblighi informativi intervenuta nella fase anteriore alla stipulazione del contratto, in quanto avente ad oggetto un ordine di acquisto, configurabile come mero atto esecutivo del contratto principale. 2.1. Il motivo è infondato. Ai fini dell'accertamento della responsabilità della ricorrente, laCorte ter- ritoriale ha individuato chiaramente gli obblighi informativi sulla stessa gra- vanti ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob e rimasti inadempiuti: per un verso, infatti, essa ha ri- chiamato l'accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado, secondo cui la convenuta non aveva dimostrato né di aver reperito tutte le informazioni disponibili in ordine ai titoli da acquistare, né di averle specificamente comu- nicate all'attore, né infine di aver tenuto conto del profilo di rischio di questo ultimo; per altro verso, essa ha ritenuto che tale conclusione trovasse con- ferma nelle risultanze dell'istruttoria espletata, osservando che la prova te- stimoniale assunta non aveva consentito di acquisire utili indicazioni in ordine all'adempimento dell'obbligo d'informazione attiva, e ribadendo altresì l'ina- deguatezza dell'operazione al profilo di rischio dell'attore, in considerazione della mancata dimostrazione dell'effettuazione da parte di quest'ultimo di pre- cedenti investimenti in titoli similari. Tale apprezzamentonon risulta validamente censurato dalla ricorrente, la qualenon è in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, ma si limita a lamentare l'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado, prese invece pun- tualmente in esame dalla Corte territoriale, edi una comunicazione inviata al cliente, contenente una genericadefinizione del suo profilo di rischio («medio con obiettivi di investimento: significativo incremento del capitale investito nel medio periodo»), non accompagnata da alcuna indicazione in ordine alle informazioni, da essa acquisite, poste a fondamento della relativa valuta- zione. A sostegno della riferita propensione al rischio dell'attore, la ricorrente insiste inoltre sulla mancata contestazione della predetta comunicazione e del precedente acquisto di titoli similarida parte dell'Algeri, riportando, a conforto del proprio assunto, le risposte da lui fornite in sede d'interrogatorio libero, dalle quali non emergono tuttavia circostanze di fatto idonee ad orientare in senso diverso la decisione, risultando le stesse tutt'altro che incompatibili con la volontà di negare quanto affermato dalla controparte. I n tal modo, essa dimostra di voler sollecitare, attraverso la deduzione dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., una nuova valutazione dei fatti, non consentitaa questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuri- dica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili conil ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 2.2. La natura ed il contenuto degli obblighi informativi ritenuti gravanti sulla Banca, come individuati dalla sentenza impugnata, trovano riscont ro nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema d'intermedia- zione finanziaria, secondo cui l'adempimento degli obblighi di diligenza, cor- rettezza e trasparenza nella negoziazione dei titoli, previsti dall'art. 21, comma primo, lett. a)e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzati negli artt. 26 e 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, impone all'in- termediario sia di acquisire preventivamente una conoscenza adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che possano influenzare la valutazione effettiva della sua rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo destinato agl'investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato sul quale il prodotto è collocato), sia di fornire all'investitore un'informazione concreta e specifica in ordine alle caratteristi- che del prodotto. Tale principio, più volte ribadito, ha trovato applicazione anche alla negoziazione delle obbligazioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA], in riferi- mento alla quale è stata ritenuta irrilevante sia la circostanza che l'interme- diario non abbia partecipato direttamente alcollocamento dei titoli, ma abbia proceduto all'acquisto degli stessi in virtù di un ordine specificamente impar- tito dal cliente, siala circostanza che egli non disponesse del prospetto infor- mativo, destinato agli investitori istituzionali: si è infatti osservato che l'e- straneità dell'intermediario al consorzio di collocamento dei titoli non lo eso- nera dall'obbligodi attivarsi per procurarsi le informazioni necessarie, se del caso mediante l'acquisizione dell'offering circular, che, oltre a riportarele ca- ratteristiche essenziali dell'emissione, può contenere dati rilevanti in ordine alla situazione dell'emittente (cfr. Cass., Sez. I, 31/10/2019, n. 28175; 3/04/ 2017, n. 8619); in tal senso depone chiaramente non solo l'art. 28, comma secondo, del regolamento, che subordina l'effettuazione di qualsiasi opera- zione, anche diversa dal collocamento, alla somministrazione all'investitore d'informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della spe- cifica operazione, ma anche l'art. 26, lett. e), il quale, proprio al finedi con- sentire l'adempimento del predetto obbligo, impone all'intermediario di ac- quisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti, propri o di terzi,da lui offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire. L'adempimento dei predetti obblighi prescinde dalla rischiosità dei titoli, non essendo strumentale esclusivamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, ma, più in generale, al riequilibrio dell'asimmetria del patri- monio conoscitivo delle parti in favore dell'investitore, in modo tale da con- sentire a quest'ultimol'effettuazione di scelte d'investimento realmente con- sapevoli: l'astensione dal compimento di operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente non esaurisce infatti gli obblighi dell'intermediario, il qua- le, ai sensi degli artt. 26 e 28 del regolamento Consob, è tenuto, anche ai fini dell'effettuazione di operazioni ritenute adeguate, da un lato ad acquisire in- formazioni in ordine all'esperienza del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investi- mento ed alla sua propensione al rischio, dall'altro ad informarlo in ordine alle caratteristiche specifiche dei titoli che formano oggetto dell'operazione, la cui incompleta o inesatta conoscenza può costituire fattore di disorientamento, idoneo a condizionare le sue scelte d'investimento o disinvestimento (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905; 18/06/2018, n. 15936). Questo duplice obbligod'informazione non viene meno neppure per effetto dell'esperienza eventualmente maturata dall'investitore in materia di strumenti finanziari, né della sua inclinazione all'effettuazione di operazioni a rischio elevato, desunte dalla sua condotta pregressa, non risultando queste ultime idoneea giustificarne l'inclusione nella categoria degli operatori quali- ficati, ai fini della quale è necessario il possesso dei requisiti di professionalità specificamente indicati dall'art. 31, comma secondo, del regolamento, in pre- senza dei quali soltanto resta esclusa l'applicabilità delle disposizioni dicui al comma primo (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 31/08/2020, n. 18153).Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto della circostanza, fatta valere dalla difesa della ricorrente, che,al mo- mento in cui fu impartito l'ordine di acquisto, le obbligazioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA] non fossero reputate particolarmente rischiose, e godessero anzi di una positiva considerazione da parte degli operatori, in virtù della ritenuta affidabilità e delle favorevoli prospettive diespansione del medesimo Gruppo: anche a voler ritenere che a quell'epoca non si fossero ancora manifestati i sintomi del dissesto che ha poi condotto alla sottoposizione del Gruppo ad amministrazione straordinaria, e non risultassero conoscibili, neppure da un operatore di mercato esperto ed avveduto, le irregolarità contabili poste in essere per occultarli, ciò non avrebbe comunque dispensato la Banca dall'ac- quisizione dei dati relativi alle caratteristiche dei titoli ed alla situazione dell'e- mittente e dall'illustrazione degli stessi al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare l'opportunità e la convenienza dell'investimento progettato. 2.3. L'inadempimento degli obblighi d'informazione attiva costituisce d'al- tronde soltanto uno degli aspetti presi in considerazione dalla sentenza im- pugnata, la quale, ai fini dell'accertamento della responsabilità della Banca, non ha in alcun modo menzionato un eventuale conflitto d'interessi della stes- sa, ma ha posto in risalto l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio dell'investitore, la cui valutazione costituisce anch'essa oggetto di un obbligo dell'intermediario, ai fini dell'effettuazione della segnalazione prevista dall'art. 29, comma terzo, del regolamento Consob e della conseguente su- bordinazione del compimento dell'operazione ad un ordine scritto. Se è vero che l'onere di fornire la prova della predetta inadeguatezza incombeva all'attore, avendo quest'ultimo fatto valere l'inadempimento dello obbligo di segnalazione posto a carico della Banca, il cui presupposto di fatto è costituito proprio dalla discordanza dell'operazione dal profilo di rischio dell'investitore, è anche vero, però, che la ricorrente, come si evince dalla sentenza impugnata, non è stata in grado di dimostrare non solo che l'ope- razione compiuta corrispondesse al profilo di rischio delcliente, ma neppure di aver provveduto a raccogliere le informazioni necessarie per l'individua- zione di tale profilo, essendosi limitata a produrre la già menzionata comuni- cazione, la cui genericità non consentiva l'espressione di alcuna valutazione in ordine all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 28, comma primo, lett. a), del regolamento, nonché ad affermare, senza darne alcuna prova, che l'attore aveva precedentemente compiuto investimenti in titoli caratterizzati da un analogo livello di rischio.Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che l'attore avesse rifiutato di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'individuazione del suo profilo di rischio, non risultando tale comportamento idoneo a dispensare la Banca dall'obbligo di provvedere alla valutazione prescritta dall'art. 29 del regolamento, anche in adempimento degli obblighi generali di correttezza e trasparenza posti a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28 del regolamento Consob, avvalendosi di tutte le informazioni di cui era in possesso, come ad esempio l'età e la professione dell'investitore, la suapresumibile propensione al rischio, emergente dalla tipologia e dalla rischiosità delle operazioni da lui precedentemente compiute, e la situazione di mercato esistente all'epoca in cui l'operazione è stata posta in essere (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2017, n. 21839; 16/03/2016, n. 5250; 19/10/2012, n. 18039). 2.4. Quanto infine all'asserita inidoneità dell'inadempimento degli obbli- ghi informativi a giustificare la pronuncia di risoluzione, è appena il caso di rilevare che, in quanto collocabile a valle della stipulazione del contratto d'in- termediazione, destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, e riguar- dante il compimento di una singola operazione d'investimento, il comporta- mento tenuto dalla Banca non era riconducibile alla fattispecie di cuiall'art.1337 cod. civ., configurandosi piuttosto come violazione degli obblighi di di- ligenza, correttezza e trasparenza specificamente gravanti sull'intermediario nell'esecuzione del contratto, e quindi idoneo a determinare una responsabi- lità contrattuale: come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in assenza di un'esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di in- vestimento finanziario non può determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del c.d. contratto quadro(che per taluni aspet ti può essere accostato alla figura del mandato)o delle operazioni compiute in esecuzione dello stesso, ma può dar luogo soltanto a responsabilità precon- trattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni si verifichino nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro, men- tre dà luogo a responsabilità contrattuale, e può quindi condurre alla risolu- zione del suddetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le singole operazioni di investimento o disinvestimento (cfr. Cass., Sez. Un., 19/12/ 2007, n. 26724; Cass., Sez. V, 31/05/2021, n. 15099; Cass., Sez. I, 10/04/ 2014, n. 8462).L'applicabilità di tale principio non può essere esclusa, nel caso in esame, in virtù della circostanza, fatta valere dalla ricorrente,che la pronuncia di risoluzione non abbia avuto ad oggetto il contratto d'intermedia- zione, ma l'ordine di acquisto impartito dall'attore, al quale si riferiva in via esclusiva la domanda dallo stesso proposta: le singole operazioni d'investi- mento,pur configurandosi come atti esecutivi del contratto quadro, costitui- scono infatti, a tutti gli effetti, dei contratti autonomi, e possono quindi for- mare oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza d e i doveri informativi derivanti dalla conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla ri- soluzione di quest'ultimo(cfr. Cass., Sez. I, 31/03/2021, n. 8997). 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1227 cod. civ., osservando che, nel ritenere inammissibili, in quanto tardive, le censure riguardanti la quantifica- zione del danno, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle contesta- zioni in ordine alla sussistenza della perdita patrimoniale lamentata dall'at- tore, da essa sollevate nella comparsa di costituzione,ed ha omesso di pro- cedere all'accertamento del nesso di causalità tra la predetta perdita e l'ina- dempimento degli obblighi informativi. Premesso che la relativa prova era a carico dell'attore, sostiene che quest'ultimo non ha offerto elementi idonei a farpresumere che l'adempimento di tali obblighi lo avrebbe indotto a desi- stere dall'acquisto dei titoli, ribadendo inoltre che la Corte di merito non ha tenuto conto né del valore residuo degli stessi, né dell'importo delle cedole riscosse, né della concorrente responsabilità del danneggiato. 3.1. Ilmotivo è infondato. Ribadite, in ordine alla tempestività delle allegazioni concernenti il valore residuo dei titoli e l'avvenuta riscossione delle cedole, le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo d'impugnazione, va richiamato, relativamente all'accertamento del nesso causale, il principio enunciato da questa Corte nella materia in esame, secondo cui la funzione sistematica assegnata agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, preordinati al riequilibrio della asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti in favore dell'investitore, in modo tale da consentirgli l'effettuazione di scelte realmente consapevoli, giu- stifica, in caso di accertato inadempimento degli stessi, l'operatività di una presunzione legale di sussistenza del nesso causale con il pregiudizio patito dall'investitore, che dispensa quest'ultimo dall'onere della relativa prova, po- nendo a carico dell'intermediario quello di fornire la prova contraria: tale provadeve avere ad oggetto la volontà del cliente d'indirizzare la propria scelta d'investimento verso l'operazione specificamente compiuta, nono- stante la mancanza o l'insufficienza delle informazioni ricevute in ordine alle caratteristiche della stessa edal suo livello di rischio, e non può quindi con- sistere nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta dalle sue scelte pregresse, dal momento che anche l'investitore speculativamente orientato e disposto ad assumersi maggiori ri- schi per conseguire un più elevato rendimento deve essere messo in grado di valutare la sua scelta speculativa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce di fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905). Non può invece trovare ingresso, in questa sede, la questione concer- nente il concorso di colpa dell'attore, non risultando la stessa trattata nella sentenza impugnata, e non potendo considerarsi sufficiente, ai fini dell'adem- pimento dell'onere di specificazionedella censura, l'affermazione della ricor- rente di aver fatto valere nell'atto di appello la superficialità con cui l'Algeri aveva impartito l'ordine di acquisto, dal momento che la stessa non risulta corredata dall'indicazione degli elementi di fatto addotti a sostegno della pro- pria tesi difensiva. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per