CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1993
Cassazione n. 37585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1993 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 e 5, ove si giustifica il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità in ragione del numero delle dosi, della purezza dello stupefacente, delle modalità di detenzione e confezionamento della cocaina); ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l'eccessività della pena inflitta è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e puntuale motivazione resa, che ha attribuito rilievo assorbente ai precedenti penali specifici e numerosi dell'imputato e alla dimostrata perdurante pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.