CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambe rappresentate ed assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4011/2012 del 12/01/2017 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo B) per intervenuta prescrizione e di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; sentito il difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai motivi dedotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cassino in data 07/03/2011, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione ciascuna per i reati di cui agli artt. 110, 633, 639 bis cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 2, 635 n. 3 cod. pen. (capo B), fatti entrambi commessi il 06/04/2007 (il capo A, contestato e ritenuto come in permanenza). 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Assumono le ricorrenti come, in relazione al reato sub B), lo stesso, già alla data della pronuncia di secondo grado, risultava essere prescritto; parimenti, anche il reato sub A), doveva ritenersi prescritto, essendosi la condotta di invasione posta in essere dalle due imputate conclusa in data 06/04/2007, avendo le stesse abbandonato l'alloggio addirittura prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Insegna la giurisprudenza come debba ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, deo. 2016, Ricci, Rv. 266819). [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sono solo parzialmente fondate nei sensi che seguono, mentre devono ritenersi manifestamente infondate per la restante parte 2. Effettivamente, in relazione al capo B), fattispecie a consumazione istantanea intervenuta in data 06/04/2007, il reato risulta essere prescritto in data 29/01/2015. Invero, al termine ordinario, comprensivo degli eventi interruttivi, pari ad anni sette e mesi sei, occorre aggiungere l'ulteriore termine di mesi tre e giorni ventitre, a ragione del differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 05/05/2010. 3. Nessuna prescrizione risulta invece essere maturata in relazione al reato di cui al capo A). Al riguardo, va premesso come la difesa non ha dimostrato, attraverso idonee allegazioni e la proposizione di un corrispondente motivo di impugnazione, che nel giudizio di merito fosse incontrovertibilmente emerso che l'occupazione abusiva si interruppe prima della sentenza di primo grado. Ne consegue che la contestata e ritenuta permanenza del reato deve ritenersi definitivamente accertata, con conseguente inizio della decorrenza del termine di prescrizione a far data dalla pronuncia di primo grado, intervenuta in data 07/03/2011. Considerando il temine ordinario di prescrizione (anni sei), il termine massimo per gli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) nonché il termine per i fatti sospensivi relativi al succitato differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 05/05/2010 (mesi tre e giorni ventitre), la prescrizione si fissa definitivamente alla data del 30/12/2018, data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 4. L'annullamento della sentenza impugnata in relazione ad uno dei due reati ritenuti dai giudici di merito, impone l'annullamento con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo residuo (capo A): incombente a cui non può procedere il giudice di legittimità, in quanto il reato residuo era stato ritenuto non come la violazione più grave e conseguentemente la determinazione della relativa sanzione era stata effettuata a solo titolo di aumento pena a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. 5. Fermo quanto precede, consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione; -l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto, con definitiva affermazione di responsabilità nei confronti di entrambe le imputate in ordine al reato di cui al capo A) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e definitiva l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A). Così deciso in Roma il 18/01/2022. Il Consigliere estensore Il