CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale gli ha applicato la misura della custodia in carcere in relazione: al delitto di partecipazione, con il ruolo di organizzatore, nell'associazione per delinquere, aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa in particolare dalla finalità di agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca", promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla commissione di più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, reato commesso nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017 (capo 6); al delitto, commesso in concorso, di cui all'art. 452-quatercecies cod. pen., per avere, quale gestore della ditta "F.11i [OSCURATO:PERSONA]", ceduto, ricevuto, trasportato, esportato, importato o comunque gestito abusivamente quantitativi di rifiuti, mediante documentazione contabile/commerciale falsa, importati dalla Puglia in Mesoraca, presso gli opifici riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da qui conferiti, con false documentazioni, presso la centrale biomasse di Cutro e le centrali biomasse di Crotone e Strongoli, negli anni 2015- 2017. 2. Il Tribunale ha anzitutto escluso il vizio di mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari ad opera del Giudice per le indagini preliminari ed ha dichiarato l'inammissibilità della eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni , sia quelle autorizzate nello stesso procedimenti che quelle autorizzare in altri procedimenti, perché non corredata dalla produzione documentale necessaria e perché nel presente procedimento v'è connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per il quale sono state disposte le operazioni di intercettazione, e i reati addebitati a [OSCURATO:PERSONA]. Ne è prova il fatto che la "locale di Mesoraca", nella ricostruzione accusatoria, ha illegalmente sfruttato la risorsa "legno", nel cui ambito si collocano le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto al merito indiziario, le fonti sono costituire dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dai risultati delle intercettazioni.Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato dell'infiltrazione mafiosa nel settore boschivo, con particolare riferimento al circuito produttivo deputato all'accumulo della cd. biomassa forestale. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver partecipato, in qualità di rappresentante dell'organizzazione 'ndranghetistica cosentina, a riunioni con esponenti di altre cosche operanti in tale settore da cui aveva appreso che la ditta degli [OSCURATO:PERSONA] era punto di riferimento delle cosche per quel che attiene alle utilizzazioni boschive e che in tale ambito erano molto attivi i mesorachesi capeggiati da [OSCURATO:PERSONA]. Convergenti dichiarazioni hanno reso anche i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e un contributo ancor più specifico è stato offerto da [OSCURATO:PERSONA], che ha raccontato che un degli affari più redditizi della cosca di Mesoraca era proprio quello relativo alla gestione del patrimonio boschivo e ai conseguenti conferimenti alle centrali a biomassa. I riscontri a questi apporti collaborativi sono stati tratti dalle risultanze di altri procedimenti e sono stati completati dai risultati delle operazioni di intercettazione. 4. Dall'intero complesso indiziario è emerso che le società dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] conferivano in biomassa in modo sistematico materiale non conforme, sia in punto di provenienza certificata sia in punto di qualità e che tali conferimenti avvenivano nell'ambio di una organizzazione criminale, articolatasi al fine di commettere truffe e conferimenti illeciti. Il Tribunale infine ha escluso la ricorrenza di un concorso apparente di norme in relazione agli addebiti a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'associazione per delinquere è stata contestata non solo in relazione al traffico illecito di rifiuti ma anche in relazione alle truffe nei confronti delle società che gestivano il Servizio elettrico nazionale. Ha poi ritenuto le esigenze cautelari in razione della personalità proclive al crimine dell'indagato e della presunzione di legge derivante dalla contestata aggravante. 5. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ragione del ricorso nell'ordinanza a formule stereotipate e all'utilizzo parcellizzato del materiale investigativo. Il Tribunale del riesame, richiamando il potere-dovere di integrazione delle insufficienze di motivazione, ha finito per sostituirsi al giudice cautelare, omettendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza. Ha omesso di valutare le censure difensive fondate su specifiche produzioni documentali e ha omesso di valutare la complessità del materiale investigativo. 5.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante la puntuale eccezione difensiva. 5.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in punto di mancata dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Le intercettazioni nel presente procedimento sono state disposte in relazione all'addebito di cui all'art. 416-bis cod. pen., che è diverso da quelli di cui ai capi 6) e 7) posti a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale anche per i risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti. Il reato di associazione per delinquere di cui al capo 6) non è in connessione con l'addebito di cui al capo 1); la pena edittale per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. è inferiore al limite di cui all'art. 266 cod. proc. pen. La disposizione normativa (d. I. n. 161 del 2019, conv. con L. 7 del 2020) che consente le operazioni di intercettazione per detto reato, se aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., è entrata in vigore successivamente e si applica ai procedimenti penali iscritti a far data dal 31 agosto 2020. Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 270 cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla novella del 2020 e come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, i risultati delle intercettazioni non sono utilizzabili. 5.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha omesso di valutare la copiosa documentazione prodotta dalla difesa che attesta l'insussistenza dell'addebito di cui al capo 6). 5.5. Con il quinto motivo hanno dedotto difetto di motivazione. In merito agli addebiti di cui ai capi 6) e 7) il Tribunale non ha ancorato il giudizio di gravità indiziaria a specifici elementi. 5.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica degli addebiti, che non ha tenuto conto del concorso apparente di norme tra la previsione di associazione per delinquere (capo 6) e quella di attività organizzate per il traffico di rifiuti, che è stato escluso con motivazione apparente. 5.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di cd. reiterazione criminosa. Il Tribunale non ha tenuto conto dei rilievi difensivi in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari atteso lo stato detentivo del ricorrente che si protrae da circa cinque anni e l'assoggettamento a sequestro preventivo e a misura di prevenzione patrimoniale delle società boschive che fanno capo alla famiglia del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento solo in parte, specificamente in riferimento alle esigenze cautelari, e nel resto va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è generico. I rilievi di omessa valutazione della complessità del materiale investigativo ad opera del Tribunale e di omessa rilevazione della nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare non sono adeguatamente illustrati. Sono stati per il vero oggetto di mere asserzioni, non sostenute dai necessari argomenti che ne possano dare specifica contezza. A ben vedere, il motivo sembra anticipare, in una generica sintesi, buona parte delle doglianze articolate nei motivi successivi. 3. Il secondo motivo è generico. Con esso il ricorrente ha lamentato la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., limitando la doglianza all'affermazione che il Tribunale si sarebbe avvalso di una motivazione apparente omettendo di dare risposta ai rilievi difensivi. Il ricorrente però non ha esplicitato le ragioni a sostegno di tali conclusioni. L'osservazione che il Tribunale avrebbe contenuto la motivazione sul punto alla semplice considerazione che quanto realizzato non avrebbe potuto essere fatto senza una "organizzazione complessa che ... non può che essere appannaggio dei mafiosi" trova smentita nella mera lettura del passaggio argomentativo in cui sono richiamati i contenuti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, dei quali esaustivamente l'ordinanza ha dato conto nelle pagine precedenti. 4. Il terzo motivo è generico. Se, da un lato, il motivo ha illustrato le ragioni della dedotta inutilizzabilità, dall'altra non si è premurato di chiarire l'incidenza degli atti asseritamente viziati "sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato", come invece è richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, appunto a pena di inammissibilità del ricorso - v. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416; Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254108 -. 5. Il quarto motivo è generico. Il ricorrente ha addotto di aver prodotto al Tribunale copiosa documentazione che attesterebbe la liceità delle attività esperite dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai progetti esecutivi denominati "[OSCURATO:PERSONA] 2015", "Ivam 2015", "Vie blu 2015", e ha lamentato l'omesso esame di essa ad opera del Tribunale. Non ha però dato conto, ed è qui che si annida il vizio di genericità del motivo, delle ragioni di rilevanza delle allegazioni e quindi non ha consentito di apprezzare in che mod9 e per quali parti della ricostruzion9 la considerazione del materiale di produzione difensiva avrebbe avuto concreta incidenza. 6. Il quinto motivo è generico. La critica mossa al provvedimento impugnato, che/avrebbe fatto richiamo generico ai risultati delle intercettazioni, è appunto a sua volta vago nella illustrazione di cosa voglia significare, in relazione ai contenuti dell'ordinanza del Tribunale, l'affermazione che quel materiale informativo non è stato ancorato ad uno specifico elemento indiziario. 7. Il sesto motivo è invece infondato. Il Tribunale ha argomentato compiutamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in addebito. Ha correttamente rilevato che il delitto di associazione a delinquere è stato contestato con individuazione del programma criminoso in riferimento non soltanto alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti ma anche alla commissione di reiterate truffe ai danni di Gestore del servizio energetico nazionale. Ed ha aggiunto, con motivazione che non merita censura, che tale descrizione in fatto dell'addebito associativo impedisce di ravvisare un concorso apparente con la norma incriminatrice del traffico organizzato di rifiuti, appunto perché la proiezione operativa del gruppo associativo è, secondo l'impostazione d'accusa, più ampia. 8. Il settimo motivo è fondato. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha fornito una motivazione eccessivamente succinta. Ha fatto ricorso a formule assai poco significative, quale il riferimento alla "personalità proclive al crimine", e poi ha fatto richiamo alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze in ragione del tipo di contestazione. Non ha in tal modo preso in considerazione deduzioni difensive meritevoli di esame, quali il dato, di certo non trascurabile, che il ricorrente è in stato di detenzione cautelare da circa cinque anni, come precisato in ricorso, e che i fatti sono risalenti nel tempo, collocandosi nell'arco temporale compreso tra il 2014 e il 2017. - Ha pertanto disatteso il principio di diritto per il quale "in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale n privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit." - Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983 -. 9. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Per il resto il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen