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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17125/2026

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tta; lette le conclusioni del pubblico del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, di conferma della condanna emessa in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen, e 4 d.

Igs. n. 74/00, dichiarazione infedele mediante indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi, con evasione di imposta IVA pari, rispettivamente, ad euro 222.000,55 per l'anno di imposta 2015 e ad euro 350.915,37 per l'anno di imposta 2016.

Il ricorso articola tre motivi.

1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al primo motivo di appello, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato circa la ritenuta irrilevanza del dato relativo alla fedeltà dei dati reddituali indicati nei modelli di comunicazione polivalenti ("spesometri"), pure destinati all'Agenzia delle Entrate, ai fini del proscioglimento dell'imputato.

2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione del ragionevole dubbio in orine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice atteso che, data per non contestata l'infedeltà dei dati reddituali indicati nelle dichiarazioni relative agli anni 2015 e 2016, viceversa i registri contabili fossero completi e correttamente compilati come anche fossero conformi alle risultanze contabili i modelli polivalenti trasmessi dovendosi quindi diversamente ritenere che l'infedeltà fosse frutto della confusione contabile in cui si trovava la società cooperativa.

3. Il terzo motivo deduce vizio della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per omessa assunzione di una prova decisiva richiesta al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: il ricorrente si duole del rigetto dell'istanza formalizzata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e finalizzata all'acquisizione di una sentenza irrevocabile di primo grado emessa con riferimento ad altro procedimento valevole a provare la struttura consortile di cui sarebbe parte la [OSCURATO:SOCIETA] e il "caos contabile" ad essa relativo, istanza rigettata dalla Corte in ragione della circostanza che non si tratterebbe di una "nuova prova" ai sensi dell'ad 603, comma 2 citato, e, comunque, relativa a temi già noti.

Con memoria trasmessa nelle more dell'udienza, il difensore ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

21. Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che in linea generale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01)

1.1. e

2. Tanto premesso, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, si osserva che entrambi reiterano in toto analoghi motivi di appello, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale e, ancora prima, dal giudice di primo grado, che, con riferimento alla conformità al vero dei dati indicati negli spesometri, ha ritenuto di valorizzare la relativa genuinità quale elemento da cui inferire, contrariamente alla deduzione difensiva, che la situazione contabile del consorzio fosse tale da consentire la corretta ricostruzione dei dati richiesti e trasmessi attraverso la compilazione dei moduli polivalenti, valorizzando altresì la circostanza che la prospettazione alternativa, suggerita alla difesa, ovvero quella della mera erroneità nell'indicazione dell'ammontare delle operazioni passive (valevole anche ad escludere il dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice) non potesse valutarsi sostenibile attesi: - la circostanza che l'errore si sarebbe verificato per due anni consecutivi; l'ammontare esorbitante dei dati indicati rispetto a quelli effettivi; la circostanza che gli importi dichiarati fossero corrispondenti a quelli necessari per azzerare l'ammontare del debito IVA come da liquidazioni nelle dichiarazioni periodiche (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).

Con tali specifici argomenti, il ricorrente omette ogni confronto e, pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, i primi due motivi di ricorso sono meramente reiterativi delle censure già formulate con l'atto di appello, non si confrontano con la ragionevole motivazione svolta sul punto sia dal giudice di primo grado che dalla Corte territoriale e sono, pertanto, generici.

3. Il terzo motivo, dedotto con riferimento al vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., e, quindi, con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, non si confronta con la motivazione svolta nel rigettare l'istanza di rinnovazione: sul punto, infatti, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come l'invocata produzione documentale fosse finalizzata non già a dimostrare i fatti in essa accertati (caos contabile e struttura consortile), peraltro già valutati dal giudice di primo grado, bensì a sostenere la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, e, per l'effetto, non un fatto (oggetto tipico 3della prova) bensì una "valutazione" giurisdizionale del fatto contenuta in un provvedimento giudiziario.

A ciò, nell'argomentare della Corte, si aggiunge che i predetti elementi sarebbero già noti e che, per l'effetto, anche a voler considerare l'stanza come finalizzata all'acquisizione di una prova, la stessa sarebbe non necessaria.

A fronte di tale motivazione, scevra da profili di irragionevolezza e illogicità, il motivo proposto non è consentito dalla legge atteso che l'ambito di valutazione discrezionale relativo alla necessità di procedere alla rinnovazione per non essere altrimenti in grado di decidere allo stato degli atti non è censurabile da questa Corte se congruamente motivato, come nel caso di specie (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211001 - 01; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl fonsicj iere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMAR [OSCURATO:PERSONA] Depositata in CancelleriaOggi, 3 MAR 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doit.ss lisabetta A bito 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tta; lette le conclusioni del pubblico del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, di conferma della condanna emessa in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen, e 4 d. Igs. n. 74/00, dichiarazione infedele mediante indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi, con evasione di imposta IVA pari, rispettivamente, ad euro 222.000,55 per l'anno di imposta 2015 e ad euro 350.915,37 per l'anno di imposta 2016. Il ricorso articola tre motivi. 1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al primo motivo di appello, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato circa la ritenuta irrilevanza del dato relativo alla fedeltà dei dati reddituali indicati nei modelli di comunicazione polivalenti ("spesometri"), pure destinati all'Agenzia delle Entrate, ai fini del proscioglimento dell'imputato. 2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione del ragionevole dubbio in orine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice atteso che, data per non contestata l'infedeltà dei dati reddituali indicati nelle dichiarazioni relative agli anni 2015 e 2016, viceversa i registri contabili fossero completi e correttamente compilati come anche fossero conformi alle risultanze contabili i modelli polivalenti trasmessi dovendosi quindi diversamente ritenere che l'infedeltà fosse frutto della confusione contabile in cui si trovava la società cooperativa. 3. Il terzo motivo deduce vizio della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per omessa assunzione di una prova decisiva richiesta al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: il ricorrente si duole del rigetto dell'istanza formalizzata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e finalizzata all'acquisizione di una sentenza irrevocabile di primo grado emessa con riferimento ad altro procedimento valevole a provare la struttura consortile di cui sarebbe parte la [OSCURATO:SOCIETA] e il "caos contabile" ad essa relativo, istanza rigettata dalla Corte in ragione della circostanza che non si tratterebbe di una "nuova prova" ai sensi dell'ad 603, comma 2 citato, e, comunque, relativa a temi già noti. Con memoria trasmessa nelle more dell'udienza, il difensore ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che in linea generale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) 1.1. e 2. Tanto premesso, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, si osserva che entrambi reiterano in toto analoghi motivi di appello, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale e, ancora prima, dal giudice di primo grado, che, con riferimento alla conformità al vero dei dati indicati negli spesometri, ha ritenuto di valorizzare la relativa genuinità quale elemento da cui inferire, contrariamente alla deduzione difensiva, che la situazione contabile del consorzio fosse tale da consentire la corretta ricostruzione dei dati richiesti e trasmessi attraverso la compilazione dei moduli polivalenti, valorizzando altresì la circostanza che la prospettazione alternativa, suggerita alla difesa, ovvero quella della mera erroneità nell'indicazione dell'ammontare delle operazioni passive (valevole anche ad escludere il dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice) non potesse valutarsi sostenibile attesi: - la circostanza che l'errore si sarebbe verificato per due anni consecutivi; l'ammontare esorbitante dei dati indicati rispetto a quelli effettivi; la circostanza che gli importi dichiarati fossero corrispondenti a quelli necessari per azzerare l'ammontare del debito IVA come da liquidazioni nelle dichiarazioni periodiche (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). Con tali specifici argomenti, il ricorrente omette ogni confronto e, pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, i primi due motivi di ricorso sono meramente reiterativi delle censure già formulate con l'atto di appello, non si confrontano con la ragionevole motivazione svolta sul punto sia dal giudice di primo grado che dalla Corte territoriale e sono, pertanto, generici. 3. Il terzo motivo, dedotto con riferimento al vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., e, quindi, con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, non si confronta con la motivazione svolta nel rigettare l'istanza di rinnovazione: sul punto, infatti, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come l'invocata produzione documentale fosse finalizzata non già a dimostrare i fatti in essa accertati (caos contabile e struttura consortile), peraltro già valutati dal giudice di primo grado, bensì a sostenere la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, e, per l'effetto, non un fatto (oggetto tipico 3della prova) bensì una "valutazione" giurisdizionale del fatto contenuta in un provvedimento giudiziario. A ciò, nell'argomentare della Corte, si aggiunge che i predetti elementi sarebbero già noti e che, per l'effetto, anche a voler considerare l'stanza come finalizzata all'acquisizione di una prova, la stessa sarebbe non necessaria. A fronte di tale motivazione, scevra da profili di irragionevolezza e illogicità, il motivo proposto non è consentito dalla legge atteso che l'ambito di valutazione discrezionale relativo alla necessità di procedere alla rinnovazione per non essere altrimenti in grado di decidere allo stato degli atti non è censurabile da questa Corte se congruamente motivato, come nel caso di specie (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 1998, Finocchi, Rv. 211001 - 01; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl fonsicj iere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMAR [OSCURATO:PERSONA] Depositata in CancelleriaOggi, 3 MAR 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doit.ss lisabetta A bito 4
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