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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08393/2023

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ocuratore speciale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] – C.M.R. soc. coop. a r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla notificazione del controricorso con decreto emesso il 3 maggio 2018 dal giudice delegato al fallimento del Tribunale di Ferrara), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n.474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 222/2018 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 23 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2018 la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la riforma della sentenza, resa dal Tribunale di Ferrara il 22 aprile 2015, con cui detta banca venne condannata a pagare alla curatela del fallimento dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] – C.M.R. soc. coop. a r.l. in liquidazione (di seguito indicata come “CMR”) euro 157.200, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 15 marzo 2011. 1.1 La motivazione di detta sentenza di appello, in risposta ai motivi di impugnazione,può essere così sintetizzata: vi è prova che il 15 marzo 2011 la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., debitrice di CMR, fece, mediante bonifico, accreditare euro 157.200 sul conto corrente bancario di cui la propria creditrice era titolare presso [OSCURATO:PERSONA]; tale somma di danaro venne incassata e trattenuta da tale banca, come da costei dichiarato con la domanda di ammissione al passivo del fallimento di CMR(dichiarato il 19 aprile 2011); la curatela deduce di avere diritto alla restituzione di tale somma di danaroda parte della banca,obbligata a restituire alla correntista quanto riscosso, dopo la presentazione (avvenuta il 10 novembre 2010) della domanda di concordato preventivo, in esecuzione del rapporto contrattuale con CMR(artt. 1713, 1856 cod. civ.) , “senza che possa essere eccepita la compensazione con un credito (concorsuale) anteriore”; l’azionedi restituzione esercitata dalla curatela non è qualificabile come volta a far dichiarare inefficace un atto dispositivo della società (poi) fallita ex art. 44 l.fall., e neppure come azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), sostenendo essa che il credito verso [OSCURATO:PERSONA] non è mai uscito dal patrimonio di CMR, con la conseguenza che la banca era obbligata a restituire detta somma di danaro in esecuzione del sopra indicato obbligo; il conto corrente bancario èinfatti un “negozio atipico dominato dalle regole del mandato, in forza del quale la Banca si impegna a realizzare operazioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, “assumendosi anche l’obbligo di rimettergli le somme riscosse in esecuzione del rapporto contrattuale con lo stesso intrattenuto(Cass. 30.01.2017, n. 2226) ” ; la banca invoca in via di eccezione (“per negare il proprio obbligo di restituzione”)la cessione in suo favore da parte di CMR del credito che questa aveva verso la [OSCURATO:PERSONA]: era dunque suo onere provare il perfezionamento del contratto di cessione, “dando prova che la somma incassata, tramite bonifico eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in favore del proprio correntista, costituisce il pagamento di un propriocredito, legittimamente acquistato prima della domanda di concordato, con atto munito di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda stessa, nel rispetto di quanto espressamente previsto ex artt. 45 e 169 l.fall.”; tale prova [OSCURATO:PERSONA] ha però fornito , non costituendo prova idonea (per le ragioni nell’atto indicate) la notificazione eseguita il 8 ottobre 2010, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla debitriceCoop Estense della cessione del credito in discorso; la causale specifica dell’accredito sul conto corrente della menzionata somma di danaro è insufficiente a provare l’avvenuta stipulazione del contratto di cessione, facendo essa riferimento ad “anticipo”;anche il contenuto del contratto di conto corrente non è sufficiente a dareprova della cessione del credito, essendo anche la scrittura contenente tale contratto privadi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 2704 cod. civ.; in ogni caso, le clausole di tale contratto(in particolare, l’art. 2) non contengono “gli elementi essenziali atti a regolare i futuri rapporti tra le parti e gli specifici negozi in ipotesi “esecutivi””; in esso risultando indicate “condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca si impegnava a seguire, e correlativamente il cliente ad osservare, in caso di stipula di un successivo contratto” di cessione di crediti; è inammissibile, in applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., il deposito, avvenuto solo nel giudizio di appello, della scrittura contenente il contratto di cessione del credito, non avendo la banca dimostrato di non avere potuto eseguire il deposito di tale documenti nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile; in ogni caso, la banca sarebbe comunque tenuta a restituire detta somma di danaro(pagata da [OSCURATO:PERSONA]) “anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere opponibile al FALLIMENTO C.M.R. la cessione del credito”, in quanto: la banca “ha sostenuto essersi concluso un contratto di cessione pro solvendocon C.M.R., in presenza del quale la prima ha anticipato sul conto della seconda la somma di euro 125.760,00, pari all’80% del credito ceduto da C.M.R. in favore della Banca”; successivamente, il 28 gennaio 2011 la stessa banca ha “ri-addebitato al passivo del c/c della società fallita la somma che in precedenza le aveva anticipato dietro cessione di credito”; si deve ritenere che con tale comportamento [OSCURATO:PERSONA] “abbia fatto valere la garanzia prevista ex art. 1267 c.c.”; con la conseguenza che il contratto di cessione del credito “deve ritenersi risolto di diritto, ed il credito ceduto ritornato immediatamente nella titolarità della cedente C.M.R., con conseguente obbligo di restituzione da parte della Banca di quanto successivamente indirizzato con bonifico dal debitore ceduto alla cedente e, invece trattenuto dalla cessionaria”.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] – C.M.R. soc. coop. a r.l. in liquidazione resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che il diritto della curatela del fallimento di CMR alla restituzione di detta somma di danaro si fondasulla violazione da parte di essa ricorrente dell’obbligo di tenere a disposizione di CMR la somma medesima accreditata sul conto corrente di questa mediante bonifico disposto dalla [OSCURATO:PERSONA], perché caratterizzata da: violazione degli artt.1322 e 1362 cod. civ. e violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 1713 cod. civ.; violazione “del combinato disposto degli artt. 2033 e 2697 c.c.”; violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.Secondo la ricorrente il conto corrente bancario è un contratto innominato misto, le cui reciproche prestazioni si coordinano per la realizzazione di una prestazione qualificabile in senso lato come mandato, con il quale si riproduce la funzione tipica della moneta, “ovvero l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie del cliente”.Con il contratto la banca si obbliga a eseguire i pagamenti richiesti dal cliente correntista; sì che i versamenti fatti dai debitori di costui sono atti giuridici di adempimento (dunque, pagamenti) “di un dovere che sorge in capo al correntista” che hal’obbligo di fornire alla banca le risorse necessarie all’esecuzione degli incarichi che le saranno di volta in volta conferiti in esecuzione del rapporto (art. 1719 cod. civ.).

Nel riscuotere le somme di danaro dovute da terzi al correntista la banca realizza un interesse proprio: “ottenere le risorse necessarie per eseguire i mandati di pagamento che il cliente progetta di conferirle”.

Se si identifica la causa concreta del contratto “nella riproduzione della funzione economica svolta dallamoneta mediante l’attribuzione di plurimi e collegati mandati di pagamento alla banca (tutti disciplinati dalle medesime condizioni contrattuali stabilite preliminarmente rispetto all’emissione degli incarichi), si deve pure ritenere che sorga sul correntista il dovere di mettere a disposizione della banca le risorse necessarie per poter operare nel suo interesse e che, quindi, la banca, incamerando queste predette risorse, ricevasostanzialmente l’adempimento di un proprio credito vantato verso il correntista e sorto in forza del contratto di conto corrente con lo stesso stipulato”.

In tale ottica il bonifico disposto dal debitore del correntista è effettuato in attuazione di delegazione di pagamento istituita tra correntista e suo debitore a beneficio della ban c a titolare del rapporto di conto corrente bancario.

Non è dunque corretta l’affermazione della sentenza impugnatasecondo cui, “anche quando la banca e il correntista non lo abbiano espressamente previsto, si instauri tra loro, per il semplice fatto dell’avvenuta stipula del contratto di conto corrente bancario, anche un contratto di mandato all’incasso per la riscossione di tutte le somme che il correntista decida debbano essere pagate dai suoi creditori sul conto che questo detiene presso la banca”.

L’esistenza dell’affermato mandato per l’incasso dei crediti del clie nte è smentita dal contenuto delle clausole del contratto di conto corrente bancario a suo tempo stipulato fra essa ricorrente e CMRnel ricorso specificamente riprodotte (pagg. 18 e 19).

In buona sostanza, la sentenza impugnata conferma la statuizione di condanna “sulla falsa premessa per cui il conto corrente bancario stipulato importasse…anche la stipula di un mandato alla Banca ad incassare i pagamenti dei debitori di CMR”; in tal guisa violando “le sopracitate norme sull’interpretazione dei contratti così come il principio generale dell’autonomia negoziale”.

Il contratto fra le parti stipulato era “chiaro nello stabilire che l’incasso delle somme erogate dai debitori di CMR alla Banca sarebbero state da quest’ultima incassate e trattenute in funzione dell’esecuzione degli ordiniche sarebbero stati a questa impartiti nella successiva esecuzione del contratto di conto corrente e non invece nell’interesse del correntista sulla base di un collegato mandato alla riscossione”.

Secondo la ricorrente non poteva dunque trovare applicazione l’art. 1713 cod. civ., posto che il danaro da essa banca incamerato mediante incasso del pagamento fatto da [OSCURATO:PERSONA] non era acquisito per adempiere ad un obbligo verso CMR “ma per il soddisfacimento del proprio interesse ad ottenere le risorse necessarie a dare ulteriore esecuzione al rapporto (e quindi a ripristinare la disponibilità che era stata concessa a CMR sul conto corrente in questione per potere dare esecuzione agli ordini di pagamento che questa le avrebbe impartito)”.

Alla luce del contenuto dei precetti rispettivamente recati dall’art. 1713 cod. civ. (in tema di rendiconto dell’attività del mandatario) e dal successivo art. 1852 (in tema di disponibilità da parte del correntista delle somme risultanti a suo credito), il correntista ha diritto di disporre del saldo attivo del conto corrente, “non certo di ogni prestazioneche ha effettuato per movimentare il conto” e la curatela del fallimento di CMR ha affermato che al momento dell’effettuazione del bonifico in discussione il conto corrente presentava un consistente saldo passivo.

In definitiva, la curatela del fallimento di CMR aveva omesso “di allegare e dimostrare le ragioni per cui il pagamento in questione dovesse essere ritenuto indebito alla data in cui lo stesso era stato effettuato”; mentre la sentenza impugnata, erroneamente presupponendo l’esistenza fra le parti di un mandato per l’incasso derivante dal citato contratto di conto corrente bancario, ha posto in capo a essa ricorrente l’onere di dimostrare di avere legittimamente trattenuto il pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA], quando invece era la curatela del fallimento a essere onerata della prova della natura indebita di tale pagamento (artt. 2033 e 2697 cod. civ.).

Nell’affermareche l’esistenza di rapporto di conto corrente bancario comportava per essa ricorrente l’esistenza di un suo mandato alla riscossione dei crediti di CMR, la sentenza impugnata viola infine il precetto contenuto nell’ar t . 2729 cod. civ., sussumendo sotto la previsione di tale articolo un indizio privo di gravità, precisione e concordanza.

2. La sentenza impugnata, nella parte(pag. 12) in cui afferma l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di restituire alla curatela del fallimento di CMR la somma di danaro in discussione anche se dovesse ritenersi opponibile a quest’ultima la cessione di credito verso [OSCURATO:PERSONA] da CMR in favore della banca, è dalla ricorrete censurata (secondo motivo), per le ragioni nell’atto illustrate (pagg. 24-27), per violazione ovvero falsa applicazione del’art. 1267 cod. civ., nonché per violazione del successivo art. 1262. 3.1 La sentenza impugnata fonda la statuizione di condanna da essa confermata, sulle seguenti, alternative, ragioni: a) la somma di euro 157.200 accreditata 15 marzo 2011 sul conto corrente di corrispondenza dicui CMR era titolare presso [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di ordine di bonifico impartito dalla [OSCURATO:PERSONA] (al tempo debitrice di CMR)entrò nel patrimonio di CMR e la banca non aveva diritto di trattenerla perché il credito di CMR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erain quel momento componente la parte attiva del proprio patrimonio, per non essere stato dalla stessa CMRceduto a [OSCURATO:PERSONA] (come da questa sostenuto) con contratto opponibile alla massa dei creditori della (successivamente) fallita CMR in quanto contenuto in scrittura non avente data certa anteriore al deposito, da parte di tale società, della domanda di concordato preventivocui erano seguiti, dapprima, l’ammissione a tale procedura e, dappoi, il fallimento (art.2704 cod. civ.; artt. 45 e 169, primo comma, l.fall.); b) anche a volere ritenere opponibile al fallimento la cessione di credito in discorso, detta banca sarebbe comunque obbligata a restituire ildanaro (da [OSCURATO:PERSONA] dato a CMR), avendo sostenuto “essersi concluso un contratto di cessione pro solvendo con C.M.R., in esecuzione del quale la prima ha anticipato sul conto della seconda la somma di euro 125.760,00, pari all’80% del credito ceduto da C.M.R. in favore della Banca” e, poi, il 28 gennaio 2011, ha “ri-addebitato al passivo del c/c della società fallita la somma che in precedenza le aveva anticipato dietro cessione di credito”;facendo [OSCURATO:PERSONA] con tale comportamento“valere la garanzia prevista ex art. 1267 c.c.”; con la conseguenza che il contratto di cessione del credito “deve ritenersi risolto di diritto, ed il credito ceduto ritornato immediatamente nella titolarità della cedente C.M.R., con conseguente obbligo di restituzione da parte della Banca di quanto successivamente indirizzato con bonifico dal debitore ceduto alla cedente e, invece trattenuto dalla cessionaria”.

La stessa sentenza contiene poi (pag. 9) il seguente accertamento: il contratto di conto corrente non è opponibile al fallimento di CMR in quanto contenuto in scrittura priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento(art. 2704 cod. civ.).

Tale ultimoaccertamento e la statuizione sub a) non sono in alcun modo censurati dalla ricorrente. 3.2 Nell’ottica del primo motivo di ricorso,la questione della opponibilità ai creditori della società fallita (nel cui interesse agisce il curatore del relativo fallimento)della cessione del credito poi soddisfatto mediante bonifico disposto dal debitore sul conto corrente del proprio creditore,è affatto irrilevante, sostenendo in buona sostanza la banca ricorrente, mediante richiamo ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di pagamento eseguito mediante bonifico fatto da terzosu conto corrente di corrispondenza di segno passivo (il riferimento è a:Cass. n. 10545 del 2015 ; Cass. n. 25943 del 2011), che, alla luce della causa concreta del contratto di conto corrente bancario di corrispondenza avente saldo passivoregolante i rapporti fra le relative p arti , solo essa banca è l’effettiva beneficiaria della rimessadi danaro oggetto del bonifico; con conseguente non sussistenza del diritto del correntista alla restituzione di tale somma di danaroin applicazione dell’art.2033 cod. civ.

Iprincipi nel motivo richiamati sono ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in temadi revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, con cui si è , ripetutamente, affermato che:«in tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista adeseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato.

Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall’ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l’effetto ad essa imputabile (se l’accredito intervenga nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la “condicio creditorum"» (in.

Cass. n. 12489 del 2000; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì: Cass. n. 9494 del 2002; Cass. n. 4762 del 2007; Cass.n. 3086 del 2018).

Le considerazioni dal ricorrente sviluppate,necessariamente anc he alla luce del contenuto delleclausole proprie del contratto di conto corrente in discussione (come detto, riprodotto nelle pagg. 18 e 19 del ricorso),non risultano però dalla sentenza impugnata prospettate dalla ricorrente nel giudizio di appello;né la ricorrente deduce di averle prospettate.

Dal contenuto della sentenza impugnata (il riferimento è alla sintesi, in essa contenuta, dei motivi diappello dal secondo al quarto) risulta invece che nel giudizio di appello le parti discussero essenzialmente (anche alla luce dell’affermazione da [OSCURATO:PERSONA] fatta nel ricorso per ammissione al passivo del fallimento di propri crediti verso CMR derivatidal rapporto di conto corrente bancario in questione, richiamata nella sentenza impugnata) dell’esistenza del diritto della banca a trattenere il danaro versato sul conto corrente di CMR in esecuzione di ordine di bonifico dato da [OSCURATO:PERSONA] effetto di precedente contratto di cessione da CMR alla stessa banca del credito della prima verso [OSCURATO:PERSONA].

La questione di diritto dedotta nel primo motivo, avente – come detto - quale necessario presupposto l’esame del contenuto delle clausole del contratto di conto corrente in discussione, da un lato, è sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (come eccepito dalla controricorrente) e, dall’altro, haa monte come suo ulteriore , necessario, presupposto l’opponibilità alla curatela del fallimento delle clausole in questione; negata però dalla sentenza impugnata con accertamento in questa sede non censuratodalla ricorrente.

Il primo motivo è per tali ragioni inammissibile. 3.3 Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto contenente censura della sola ragione della decisione riassunta subb) del precedente punto 3.1, mentre quella, distinta e autonoma, riassunta suba) dello stesso punto, non è in alcun modo dalla ricorrentecensurata (nel senso chequalora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, cfr.: Cass.

S.U. n. 7931 del 2013;Cass. n. 4293 del 2016; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019). 4.In applicazione del principio di soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a rimborsare alla curatela del fallimento di CMR le spese da questa anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e il euro 9.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 201 2 , per il versamento da parte dellaricorrente, se dovuto, di un ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocuratore speciale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] – C.M.R. soc. coop. a r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla notificazione del controricorso con decreto emesso il 3 maggio 2018 dal giudice delegato al fallimento del Tribunale di Ferrara), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n.474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 222/2018 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 23 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2018 la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la riforma della sentenza, resa dal Tribunale di Ferrara il 22 aprile 2015, con cui detta banca venne condannata a pagare alla curatela del fallimento dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] – C.M.R. soc. coop. a r.l. in liquidazione (di seguito indicata come “CMR”) euro 157.200, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 15 marzo 2011. 1.1 La motivazione di detta sentenza di appello, in risposta ai motivi di impugnazione,può essere così sintetizzata: vi è prova che il 15 marzo 2011 la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., debitrice di CMR, fece, mediante bonifico, accreditare euro 157.200 sul conto corrente bancario di cui la propria creditrice era titolare presso [OSCURATO:PERSONA]; tale somma di danaro venne incassata e trattenuta da tale banca, come da costei dichiarato con la domanda di ammissione al passivo del fallimento di CMR(dichiarato il 19 aprile 2011); la curatela deduce di avere diritto alla restituzione di tale somma di danaroda parte della banca,obbligata a restituire alla correntista quanto riscosso, dopo la presentazione (avvenuta il 10 novembre 2010) della domanda di concordato preventivo, in esecuzione del rapporto contrattuale con CMR(artt. 1713, 1856 cod. civ.) , “senza che possa essere eccepita la compensazione con un credito (concorsuale) anteriore”; l’azionedi restituzione esercitata dalla curatela non è qualificabile come volta a far dichiarare inefficace un atto dispositivo della società (poi) fallita ex art. 44 l.fall., e neppure come azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), sostenendo essa che il credito verso [OSCURATO:PERSONA] non è mai uscito dal patrimonio di CMR, con la conseguenza che la banca era obbligata a restituire detta somma di danaro in esecuzione del sopra indicato obbligo; il conto corrente bancario èinfatti un “negozio atipico dominato dalle regole del mandato, in forza del quale la Banca si impegna a realizzare operazioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, “assumendosi anche l’obbligo di rimettergli le somme riscosse in esecuzione del rapporto contrattuale con lo stesso intrattenuto(Cass. 30.01.2017, n. 2226) ” ; la banca invoca in via di eccezione (“per negare il proprio obbligo di restituzione”)la cessione in suo favore da parte di CMR del credito che questa aveva verso la [OSCURATO:PERSONA]: era dunque suo onere provare il perfezionamento del contratto di cessione, “dando prova che la somma incassata, tramite bonifico eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in favore del proprio correntista, costituisce il pagamento di un propriocredito, legittimamente acquistato prima della domanda di concordato, con atto munito di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda stessa, nel rispetto di quanto espressamente previsto ex artt. 45 e 169 l.fall.”; tale prova [OSCURATO:PERSONA] ha però fornito , non costituendo prova idonea (per le ragioni nell’atto indicate) la notificazione eseguita il 8 ottobre 2010, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla debitriceCoop Estense della cessione del credito in discorso; la causale specifica dell’accredito sul conto corrente della menzionata somma di danaro è insufficiente a provare l’avvenuta stipulazione del contratto di cessione, facendo essa riferimento ad “anticipo”;anche il contenuto del contratto di conto corrente non è sufficiente a dareprova della cessione del credito, essendo anche la scrittura contenente tale contratto privadi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 2704 cod. civ.; in ogni caso, le clausole di tale contratto(in particolare, l’art. 2) non contengono “gli elementi essenziali atti a regolare i futuri rapporti tra le parti e gli specifici negozi in ipotesi “esecutivi””; in esso risultando indicate “condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca si impegnava a seguire, e correlativamente il cliente ad osservare, in caso di stipula di un successivo contratto” di cessione di crediti; è inammissibile, in applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., il deposito, avvenuto solo nel giudizio di appello, della scrittura contenente il contratto di cessione del credito, non avendo la banca dimostrato di non avere potuto eseguire il deposito di tale documenti nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile; in ogni caso, la banca sarebbe comunque tenuta a restituire detta somma di danaro(pagata da [OSCURATO:PERSONA]) “anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere opponibile al FALLIMENTO C.M.R. la cessione del credito”, in quanto: la banca “ha sostenuto essersi concluso un contratto di cessione pro solvendocon C.M.R., in presenza del quale la prima ha anticipato sul conto della seconda la somma di euro 125.760,00, pari all’80% del credito ceduto da C.M.R. in favore della Banca”; successivamente, il 28 gennaio 2011 la stessa banca ha “ri-addebitato al passivo del c/c della società fallita la somma che in precedenza le aveva anticipato dietro cessione di credito”; si deve ritenere che con tale comportamento [OSCURATO:PERSONA] “abbia fatto valere la garanzia prevista ex art. 1267 c.c.”; con la conseguenza che il contratto di cessione del credito “deve ritenersi risolto di diritto, ed il credito ceduto ritornato immediatamente nella titolarità della cedente C.M.R., con conseguente obbligo di restituzione da parte della Banca di quanto successivamente indirizzato con bonifico dal debitore ceduto alla cedente e, invece trattenuto dalla cessionaria”. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] – C.M.R. soc. coop. a r.l. in liquidazione resiste con controricorso, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che il diritto della curatela del fallimento di CMR alla restituzione di detta somma di danaro si fondasulla violazione da parte di essa ricorrente dell’obbligo di tenere a disposizione di CMR la somma medesima accreditata sul conto corrente di questa mediante bonifico disposto dalla [OSCURATO:PERSONA], perché caratterizzata da: violazione degli artt.1322 e 1362 cod. civ. e violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 1713 cod. civ.; violazione “del combinato disposto degli artt. 2033 e 2697 c.c.”; violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.Secondo la ricorrente il conto corrente bancario è un contratto innominato misto, le cui reciproche prestazioni si coordinano per la realizzazione di una prestazione qualificabile in senso lato come mandato, con il quale si riproduce la funzione tipica della moneta, “ovvero l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie del cliente”.Con il contratto la banca si obbliga a eseguire i pagamenti richiesti dal cliente correntista; sì che i versamenti fatti dai debitori di costui sono atti giuridici di adempimento (dunque, pagamenti) “di un dovere che sorge in capo al correntista” che hal’obbligo di fornire alla banca le risorse necessarie all’esecuzione degli incarichi che le saranno di volta in volta conferiti in esecuzione del rapporto (art. 1719 cod. civ.). Nel riscuotere le somme di danaro dovute da terzi al correntista la banca realizza un interesse proprio: “ottenere le risorse necessarie per eseguire i mandati di pagamento che il cliente progetta di conferirle”. Se si identifica la causa concreta del contratto “nella riproduzione della funzione economica svolta dallamoneta mediante l’attribuzione di plurimi e collegati mandati di pagamento alla banca (tutti disciplinati dalle medesime condizioni contrattuali stabilite preliminarmente rispetto all’emissione degli incarichi), si deve pure ritenere che sorga sul correntista il dovere di mettere a disposizione della banca le risorse necessarie per poter operare nel suo interesse e che, quindi, la banca, incamerando queste predette risorse, ricevasostanzialmente l’adempimento di un proprio credito vantato verso il correntista e sorto in forza del contratto di conto corrente con lo stesso stipulato”. In tale ottica il bonifico disposto dal debitore del correntista è effettuato in attuazione di delegazione di pagamento istituita tra correntista e suo debitore a beneficio della ban c a titolare del rapporto di conto corrente bancario. Non è dunque corretta l’affermazione della sentenza impugnatasecondo cui, “anche quando la banca e il correntista non lo abbiano espressamente previsto, si instauri tra loro, per il semplice fatto dell’avvenuta stipula del contratto di conto corrente bancario, anche un contratto di mandato all’incasso per la riscossione di tutte le somme che il correntista decida debbano essere pagate dai suoi creditori sul conto che questo detiene presso la banca”. L’esistenza dell’affermato mandato per l’incasso dei crediti del clie nte è smentita dal contenuto delle clausole del contratto di conto corrente bancario a suo tempo stipulato fra essa ricorrente e CMRnel ricorso specificamente riprodotte (pagg. 18 e 19). In buona sostanza, la sentenza impugnata conferma la statuizione di condanna “sulla falsa premessa per cui il conto corrente bancario stipulato importasse…anche la stipula di un mandato alla Banca ad incassare i pagamenti dei debitori di CMR”; in tal guisa violando “le sopracitate norme sull’interpretazione dei contratti così come il principio generale dell’autonomia negoziale”. Il contratto fra le parti stipulato era “chiaro nello stabilire che l’incasso delle somme erogate dai debitori di CMR alla Banca sarebbero state da quest’ultima incassate e trattenute in funzione dell’esecuzione degli ordiniche sarebbero stati a questa impartiti nella successiva esecuzione del contratto di conto corrente e non invece nell’interesse del correntista sulla base di un collegato mandato alla riscossione”. Secondo la ricorrente non poteva dunque trovare applicazione l’art. 1713 cod. civ., posto che il danaro da essa banca incamerato mediante incasso del pagamento fatto da [OSCURATO:PERSONA] non era acquisito per adempiere ad un obbligo verso CMR “ma per il soddisfacimento del proprio interesse ad ottenere le risorse necessarie a dare ulteriore esecuzione al rapporto (e quindi a ripristinare la disponibilità che era stata concessa a CMR sul conto corrente in questione per potere dare esecuzione agli ordini di pagamento che questa le avrebbe impartito)”. Alla luce del contenuto dei precetti rispettivamente recati dall’art. 1713 cod. civ. (in tema di rendiconto dell’attività del mandatario) e dal successivo art. 1852 (in tema di disponibilità da parte del correntista delle somme risultanti a suo credito), il correntista ha diritto di disporre del saldo attivo del conto corrente, “non certo di ogni prestazioneche ha effettuato per movimentare il conto” e la curatela del fallimento di CMR ha affermato che al momento dell’effettuazione del bonifico in discussione il conto corrente presentava un consistente saldo passivo. In definitiva, la curatela del fallimento di CMR aveva omesso “di allegare e dimostrare le ragioni per cui il pagamento in questione dovesse essere ritenuto indebito alla data in cui lo stesso era stato effettuato”; mentre la sentenza impugnata, erroneamente presupponendo l’esistenza fra le parti di un mandato per l’incasso derivante dal citato contratto di conto corrente bancario, ha posto in capo a essa ricorrente l’onere di dimostrare di avere legittimamente trattenuto il pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA], quando invece era la curatela del fallimento a essere onerata della prova della natura indebita di tale pagamento (artt. 2033 e 2697 cod. civ.). Nell’affermareche l’esistenza di rapporto di conto corrente bancario comportava per essa ricorrente l’esistenza di un suo mandato alla riscossione dei crediti di CMR, la sentenza impugnata viola infine il precetto contenuto nell’ar t . 2729 cod. civ., sussumendo sotto la previsione di tale articolo un indizio privo di gravità, precisione e concordanza. 2. La sentenza impugnata, nella parte(pag. 12) in cui afferma l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di restituire alla curatela del fallimento di CMR la somma di danaro in discussione anche se dovesse ritenersi opponibile a quest’ultima la cessione di credito verso [OSCURATO:PERSONA] da CMR in favore della banca, è dalla ricorrete censurata (secondo motivo), per le ragioni nell’atto illustrate (pagg. 24-27), per violazione ovvero falsa applicazione del’art. 1267 cod. civ., nonché per violazione del successivo art. 1262. 3.1 La sentenza impugnata fonda la statuizione di condanna da essa confermata, sulle seguenti, alternative, ragioni: a) la somma di euro 157.200 accreditata 15 marzo 2011 sul conto corrente di corrispondenza dicui CMR era titolare presso [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di ordine di bonifico impartito dalla [OSCURATO:PERSONA] (al tempo debitrice di CMR)entrò nel patrimonio di CMR e la banca non aveva diritto di trattenerla perché il credito di CMR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erain quel momento componente la parte attiva del proprio patrimonio, per non essere stato dalla stessa CMRceduto a [OSCURATO:PERSONA] (come da questa sostenuto) con contratto opponibile alla massa dei creditori della (successivamente) fallita CMR in quanto contenuto in scrittura non avente data certa anteriore al deposito, da parte di tale società, della domanda di concordato preventivocui erano seguiti, dapprima, l’ammissione a tale procedura e, dappoi, il fallimento (art.2704 cod. civ.; artt. 45 e 169, primo comma, l.fall.); b) anche a volere ritenere opponibile al fallimento la cessione di credito in discorso, detta banca sarebbe comunque obbligata a restituire ildanaro (da [OSCURATO:PERSONA] dato a CMR), avendo sostenuto “essersi concluso un contratto di cessione pro solvendo con C.M.R., in esecuzione del quale la prima ha anticipato sul conto della seconda la somma di euro 125.760,00, pari all’80% del credito ceduto da C.M.R. in favore della Banca” e, poi, il 28 gennaio 2011, ha “ri-addebitato al passivo del c/c della società fallita la somma che in precedenza le aveva anticipato dietro cessione di credito”;facendo [OSCURATO:PERSONA] con tale comportamento“valere la garanzia prevista ex art. 1267 c.c.”; con la conseguenza che il contratto di cessione del credito “deve ritenersi risolto di diritto, ed il credito ceduto ritornato immediatamente nella titolarità della cedente C.M.R., con conseguente obbligo di restituzione da parte della Banca di quanto successivamente indirizzato con bonifico dal debitore ceduto alla cedente e, invece trattenuto dalla cessionaria”. La stessa sentenza contiene poi (pag. 9) il seguente accertamento: il contratto di conto corrente non è opponibile al fallimento di CMR in quanto contenuto in scrittura priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento(art. 2704 cod. civ.). Tale ultimoaccertamento e la statuizione sub a) non sono in alcun modo censurati dalla ricorrente. 3.2 Nell’ottica del primo motivo di ricorso,la questione della opponibilità ai creditori della società fallita (nel cui interesse agisce il curatore del relativo fallimento)della cessione del credito poi soddisfatto mediante bonifico disposto dal debitore sul conto corrente del proprio creditore,è affatto irrilevante, sostenendo in buona sostanza la banca ricorrente, mediante richiamo ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di pagamento eseguito mediante bonifico fatto da terzosu conto corrente di corrispondenza di segno passivo (il riferimento è a:Cass. n. 10545 del 2015 ; Cass. n. 25943 del 2011), che, alla luce della causa concreta del contratto di conto corrente bancario di corrispondenza avente saldo passivoregolante i rapporti fra le relative p arti , solo essa banca è l’effettiva beneficiaria della rimessadi danaro oggetto del bonifico; con conseguente non sussistenza del diritto del correntista alla restituzione di tale somma di danaroin applicazione dell’art.2033 cod. civ. Iprincipi nel motivo richiamati sono ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in temadi revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, con cui si è , ripetutamente, affermato che:«in tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista adeseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall’ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l’effetto ad essa imputabile (se l’accredito intervenga nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la “condicio creditorum"» (in. Cass. n. 12489 del 2000; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì: Cass. n. 9494 del 2002; Cass. n. 4762 del 2007; Cass.n. 3086 del 2018). Le considerazioni dal ricorrente sviluppate,necessariamente anc he alla luce del contenuto delleclausole proprie del contratto di conto corrente in discussione (come detto, riprodotto nelle pagg. 18 e 19 del ricorso),non risultano però dalla sentenza impugnata prospettate dalla ricorrente nel giudizio di appello;né la ricorrente deduce di averle prospettate. Dal contenuto della sentenza impugnata (il riferimento è alla sintesi, in essa contenuta, dei motivi diappello dal secondo al quarto) risulta invece che nel giudizio di appello le parti discussero essenzialmente (anche alla luce dell’affermazione da [OSCURATO:PERSONA] fatta nel ricorso per ammissione al passivo del fallimento di propri crediti verso CMR derivatidal rapporto di conto corrente bancario in questione, richiamata nella sentenza impugnata) dell’esistenza del diritto della banca a trattenere il danaro versato sul conto corrente di CMR in esecuzione di ordine di bonifico dato da [OSCURATO:PERSONA] effetto di precedente contratto di cessione da CMR alla stessa banca del credito della prima verso [OSCURATO:PERSONA]. La questione di diritto dedotta nel primo motivo, avente – come detto - quale necessario presupposto l’esame del contenuto delle clausole del contratto di conto corrente in discussione, da un lato, è sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (come eccepito dalla controricorrente) e, dall’altro, haa monte come suo ulteriore , necessario, presupposto l’opponibilità alla curatela del fallimento delle clausole in questione; negata però dalla sentenza impugnata con accertamento in questa sede non censuratodalla ricorrente. Il primo motivo è per tali ragioni inammissibile. 3.3 Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto contenente censura della sola ragione della decisione riassunta subb) del precedente punto 3.1, mentre quella, distinta e autonoma, riassunta suba) dello stesso punto, non è in alcun modo dalla ricorrentecensurata (nel senso chequalora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, cfr.: Cass. S.U. n. 7931 del 2013;Cass. n. 4293 del 2016; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019). 4.In applicazione del principio di soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a rimborsare alla curatela del fallimento di CMR le spese da questa anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e il euro 9.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 201 2 , per il versamento da parte dellaricorrente, se dovuto, di un ulteriore impor
Decreto Cassazione n. 08393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris