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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 54/1996

ECLI:IT:COST:1996:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione del lodo emesso dalla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la Corte di cassazione - con riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione - ha sollevato (con ordinanza del 30 marzo 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale suddetta.

In particolare la Corte rimettente - nel richiamare le pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie previsioni di arbitrato obbligatorio (sentenze nn. 49, 206 e 232 del 1994) - rileva che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il principio generale che il fondamento dell'arbitrato, sulla base del combinato disposto degli artt. 24, primo comma (diritto di agire in giudizio e correlativo esercizio), e 102, primo comma, della Costituzione (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari), risiede nella libera scelta delle parti, perché soltanto la scelta dei soggetti coinvolti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, della Costituzione.

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione - dell'art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, per sospetta violazione del principio secondo cui la previsione ex lege della giurisdizione arbitrale è costituzionalmente legittima soltanto se rimessa alla libera scelta delle parti.

2. - La questione è fondata.

Principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale è quello per cui la legittimità dell'istituto dell'arbitrato presuppone necessariamente il suo carattere facoltativo sicché l'eventuale previsione, come nella fattispecie, di un'ipotesi di arbitrato obbligatorio ex lege rappresenta una inammissibile compressione del diritto di azione e di difesa (art. 24, primo comma, della Costituzione) ed una negazione della tutela giurisdizionale (art. 102, primo comma, della Costituzione).

Ed infatti con sentenza n. 232 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito nella legge n. 440 del 1987, nella parte in cui demandava la revisione alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del citato regio decreto-legge n. 36 del 1931, ritenendolo in contrasto con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Parimenti con sentenza n. 206 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge n. 318 del 1986, convertito nella legge n. 488 del 1986, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, demandava detta revisione alla commissione arbitrale suindicata, nonché, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983.

Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 26, settimo comma, del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980 (sentenza n. 49 del 1994).

Anche nella fattispecie la disposizione censurata - dopo aver previsto che, con effetto dal 1 gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento - prescrive altresì che le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe; e stabilisce altresì che, in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione è demandata (necessariamente, quindi) alla suddetta commissione arbitrale, configurando così un'ipotesi di arbitrato obbligatorio.

Soccorre quindi la medesima ratio decidendi delle citate pronunce di questa Corte sicché deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione del lodo emesso dalla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la Corte di cassazione - con riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione - ha sollevato (con ordinanza del 30 marzo 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale suddetta. In particolare la Corte rimettente - nel richiamare le pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie previsioni di arbitrato obbligatorio (sentenze nn. 49, 206 e 232 del 1994) - rileva che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il principio generale che il fondamento dell'arbitrato, sulla base del combinato disposto degli artt. 24, primo comma (diritto di agire in giudizio e correlativo esercizio), e 102, primo comma, della Costituzione (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari), risiede nella libera scelta delle parti, perché soltanto la scelta dei soggetti coinvolti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, della Costituzione. 1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione - dell'art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, per sospetta violazione del principio secondo cui la previsione ex lege della giurisdizione arbitrale è costituzionalmente legittima soltanto se rimessa alla libera scelta delle parti. 2. - La questione è fondata. Principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale è quello per cui la legittimità dell'istituto dell'arbitrato presuppone necessariamente il suo carattere facoltativo sicché l'eventuale previsione, come nella fattispecie, di un'ipotesi di arbitrato obbligatorio ex lege rappresenta una inammissibile compressione del diritto di azione e di difesa (art. 24, primo comma, della Costituzione) ed una negazione della tutela giurisdizionale (art. 102, primo comma, della Costituzione). Ed infatti con sentenza n. 232 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito nella legge n. 440 del 1987, nella parte in cui demandava la revisione alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del citato regio decreto-legge n. 36 del 1931, ritenendolo in contrasto con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Parimenti con sentenza n. 206 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge n. 318 del 1986, convertito nella legge n. 488 del 1986, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, demandava detta revisione alla commissione arbitrale suindicata, nonché, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983. Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 26, settimo comma, del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980 (sentenza n. 49 del 1994). Anche nella fattispecie la disposizione censurata - dopo aver previsto che, con effetto dal 1 gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento - prescrive altresì che le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe; e stabilisce altresì che, in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione è demandata (necessariamente, quindi) alla suddetta commissione arbitrale, configurando così un'ipotesi di arbitrato obbligatorio. Soccorre quindi la medesima ratio decidendi delle citate pronunce di questa Corte sicché deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 27 febbraio 1996. Il cancelliere: Fruscella
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